Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12575 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8085/2006 proposto da:

R.G., I.G., quali titolari del cessato

Studio Commerciale Associato R.G. e I.

G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60,

presso lo studio dell’avvocato CAROLI Enrico, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MORANDI PAOLO, giusta delega a

margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PISTOIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2003 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAROLI ENRICO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia riguarda l’impugnazione proposta dai contribuenti sopra indicati, quali titolari dell’omonimo studio professionale associato, avverso avviso di accertamento relativo all’ICIAP per il 1984, emesso dal Comune di Pistoia, sul presupposto che, a seguito di sopralluogo, era emersa una superficie di mq. 74, rispetto a quella dichiarata di mq. 19, mentre i professionisti sostenevano che parte dei locali erano utilizzati da tre società aventi sede negli stessi.

La C.T.P. determinava in mq. 50 la superficie occupata dallo studio dei ricorrenti; la C.T.R., invece, accoglieva l’appello del Comune ritenendo l’assenza di sufficienti ed adeguati elementi probatori che attestassero l’occupazione di alcuni locali da parte di altri soggetti passivi d’imposta.

Avverso tale sentenza, i contribuenti propongono ricorso per cassazione, con due motivi, ciascuno suddiviso in due profili. Il Comune non ha svolto attività difensiva.

Col primo motivo, la parte contribuente deduce, da un lato, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. accolto l’appello del Comune nonostante tutte le risultanze probatorie (sopralluogo dei vigili urbani, visure camerali e denunzie ICIAP delle società) avessero confermato la propria tesi e, dall’altro, violazione dell’art. 112 in rei all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi pronunziata sull’eccezione di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., della disciplina ICIAP nella parte in cui non consente di ripartire gli spazi comuni tra tutti gli utilizzatola degli stessi, indipendentemente dal fatto che siano o meno contribuenti ICIAP. Col secondo motivo, deduce, per un verso, insufficienza di motivazione su punto decisivo, per avere disatteso il chiaro quadro documentale e, per l’altro, omessa motivazione su punto decisivo, per non avere pronunziato sulle seguenti questioni: illegittimità del sopralluogo (perchè asseritamente non autorizzato dal Sindaco, nè previamente comunicato alle parti); irrilevanza dello stesso (perchè avvenuto in periodo d’imposta successivo a quello in contestazione ed in rapporto a mutato stato dei luoghi), nonchè sulla richiesta di pronuncia conforme a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti e riguardante la medesima fattispecie.

Il ricorso non coglie nel segno. La C.T.R. ha considerato le risultanze di causa ed i relativi documenti (visure camerali, dichiarazioni delle società ai fini ICIAP, ma anche quelle differenti relative ad altri tributi) e ne ha motivatamente tratto il convincimento dell’assenza di sufficienti elementi probatori circa l’occupazione di alcuni locali da parte di altri soggetti passivi d’imposta. Di fronte a tale ricostruzione delle risultanze di causa si rivelano privi di pregio i motivi formulati.

In particolare, è inammissibile la censura di violazione di legge lamentata nella prima parte del primo motivo, in quanto deve ribadirsi che le norme (art. 2697 c.c, e segg.) poste dal Libro 6^, Titolo 2^, regolano le materie: a) dell’onere della prova; b) dell’astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all’assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze; c) della forma che ciascuno di essi deve assumere; non anche la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, che è viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., e la cui erroneità ridonda quale vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 2707/04; v. anche Cass. n. 23286/05; 14267/06).

Il secondo profilo della prima censura è inammissibile, dovendosi ribadire che “la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che postuli l’applicazione della norma medesima, non può formare oggetto di un’autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, mentre la questione stessa, ancorchè non esaminata dal giudice inferiore, resta deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia stato validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione” (Cass. n. 26319/06; 6963/04; 7848/03; 1358/99).

Priva di pregio si rivela anche la seconda censura. Quanto al primo profilo, non è ammissibile la censura di insufficiente motivazione, dato che nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (Cass. n. 2991/09; 13954/07;

7972/07; 12467/03; 322/03). Quanto al secondo profilo, con esso si lamenta sostanzialmente l’omessa pronuncia su talune eccezioni fatte valere dalla parte. L’omissione di siffatta pronuncia integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile questa parte del motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo del vizio di omissione della motivazione (Cass. n. 24856/06; 1701/06;

19976/05; 20076/04; 14003/04; 9707/03). Quanto, in particolare, alla questione del giudicato, sussiste un ulteriore profilo d’inammissibilità, essendo essa formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo indicato il contenuto della sentenza invocata nè come la questione stessa sia stata dedotta in appello.

Nulla per le spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA