Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12575 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27340/2015 proposto da:

PREFETTO DI GENOVA, C.F. (OMISSIS), in persona del Prefetto pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.F.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1199/2015 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza depositata il 14 aprile 2015, ha accolto l’appello proposto da T.F.R. avverso la sentenza del Giudice di pace di Genova n. 4576 del 2012, e nei confronti del Prefetto di Genova.

2. Il Tribunale ha annullato i provvedimenti sanzionatori opposti e, in particolare, la revoca della patente di guida – che era stata disposta per violazione dell’art. 218 C.d.S., comma 6, perchè il sig. T. aveva circolato con patente sospesa – ritenendo che fosse applicabile l’esimente putativa dello stato di necessità, da intendere estesa anche ai casi di pericolo di danno a quei beni che presentino collegamento diretto con la sfera dei diritti fondamentali, di cui agli artt. 1, 2, 4 e 41 Cost..

Nel caso di specie, il sig. T. era stato fermato mentre stava spostando l’autovettura Porsche, di proprietà della società da lui amministrata, dal luogo in cui era parcheggiata, in una zona ad elevato rischio di furto, verso un luogo protetto. L’autovettura in questione non era soltanto vettura di pregio, ma una vera e propria vettura-azienda, dotata di apparecchiature elettroniche speciali, come era emerso dalle deposizioni testimoniali e, soprattutto, risultava dal libretto di circolazione (autoveicolo uso speciale ufficio).

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Prefetto di Genova, sulla base di un motivo. Non ha svolto difese T.F.R..

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta.

5. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4 e art. 54 c.p. e si contesta l’insussistenza dello stato di necessità.

6. La doglianza è fondata.

6.1. Secondo la giurisprudenza consolidata da cui non v’è motivo di discostarsi, l’esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da “stato di necessità”, secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 4, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive (Cass. 10/01/2005, n. 287).

6.2. Nella sentenza impugnata, i principi della materia risultano violati a più livelli, in primo luogo e con valore assorbente per la ritenuta operatività della scriminante a tutela di beni di carattere patrimoniale, seppure collegati alla sfera lavorativa, e inoltre, con riferimento alla variante putativa applicata nella specie, per il mancato accertamento dei presupposti dell’attualità e concretezza del pericolo di danno, non altrimenti evitabile, e della incolpevolezza dell’errore in capo all’agente.

7. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame dell’appello, alla luce dei principi richiamati, e regolerà le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 magio 2017

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