Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12575 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 4158/14 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA DI BRADANO METAPONTO MATERA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GIACOMO MARCHITELLI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimata –

nonchè da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO

DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI

GALLICANI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO MOBILIO

giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 218/2013 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 18/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHITELLI che si riporta al

ricorso e deposita una cartolina di avvenuta notifica;

udito per il controricorrente l’Avvocato MINNEO per delega verbale

dell’Avvocato MOBILIO che si riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto-Matera propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 218/1/13 del 18 giugno 2013, con la quale la commissione tributaria regionale di Potenza, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella notificata ad A.A. per il pagamento di contributi consortili di bonifica (art. 862 c.c.; R.D. n. 215 del 1933, Annamaria; L.R. Basilicata n. 33 del 2001) per l’anno 2009.

La A., che resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c., ha anche formulato un motivo di ricorso incidentale condizionato in punto carenza di motivazione della cartella di pagamento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il consorzio deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L.R. Basilicata n. 33 del 2001; per avere la commissione tributaria regionale ritenuto non dovuti i contributi consortili in oggetto, stante la mancata prova, da parte di esso consorzio, di una specifica relazione causale tra l’esecuzione delle opere di bonifica idrogeologica e l’incremento di valore così apportato ai terreni di proprietà della contribuente, inclusi nel comprensorio di intervento. Contrariamente a questo assunto, l’esistenza di tale relazione causale doveva ritenersi presunta in forza della previa adozione da parte del consorzio del “piano di classifica”, approvato con Delib. della giunta regionale; in assenza di impugnazione del piano di classifica da parte del soggetto consorziato, gravava su quest’ultimo l’onere di superare in giudizio tale presunzione mediante prova della insussistenza di specifico beneficio.

Con il secondo motivo di ricorso il consorzio deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – motivazione illogica e contraddittoria in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla mancata prova del vantaggio riportato dai fondi della parte contribuente in dipendenza causale delle opere di bonifica. Prova che esso consorzio, per quanto non tenutovi, aveva invece fornito – senza che la commissione tributaria regionale ne desse conto – mediante la produzione in giudizio sia del piano di classifica approvato dalla Regione, sia di apposita relazione tecnica (con apparato fotografico, cartografico e planimetrico) attestante dettagliatamente lo specifico beneficio (anche quanto ad evitamento del danno da allagamento ed inondazione) apportato dalle opere di bonifica idrica agli immobili in questione.

2. E’ fondato, con effetto assorbente dell’ulteriore doglianza, il primo motivo di ricorso (violazione normativa).

La commissione tributaria regionale ha ritenuto – in riforma della prima decisione – che fosse onere del consorzio dimostrare che le opere di bonifica avevano arrecato uno specifico beneficio ai fondi di proprietà della parte consorziata; onere nella specie non soddisfatto, nè surrogabile con la disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio sul punto.

Questa ratio decidendi non è corretta.

Essa non tiene conto del fatto che l’attività di bonifica idraulica del territorio in oggetto (comprensiva anche della manutenzione e dello sviluppo delle opere infrastrutturali di mantenimento) muove –

L.R. Basilicata n. 33 del 2001, ex art. 9, dalla previa approvazione da parte della Giunta Regionale di un piano di classifica, individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l’elaborazione dei relativi indici di quantificazione. La ripartizione dei contributi tra i vari consorziati è poi fatta oggetto dell’approvazione di un piano di riparto che tiene conto della concreta incidenza delle opere di bonifica in ciascuno dei sub-

comprensori nei quali è suddiviso l’intero territorio affidato al consorzio; ed al cui interno si collocano gli immobili dei singoli consorziati, i quali vengono autonomamente in rilievo sulla base delle caratteristiche fondamentali di ciascuno (ubicazione;

superficie; destinazione ecc…).

Orbene, su tale premessa, va qui richiamato quanto già stabilito da questa corte di legittimità, secondo cui: – l’adozione di tali strumenti, segnatamente del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento; – qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.; – qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che:

“quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell”an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (SSUU n. 11722 del 14/05/2010).

Tale principio si pone nel solco di SSUU n. 26009 del 30/10/2008, secondo cui: “in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo.

Cass. 17066/10 ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica –

l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato. Con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente – spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo.

Questo principio è poi stato più recentemente ribadito da Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14, secondo cui: “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”.

Orbene, la decisione qui impugnata confligge con i principi così affermati, poichè la commissione tributaria regionale ha deciso la lite ponendo l’onere probatorio in questione a carico del consorzio;

nonostante che la parte contribuente non avesse, nè principalmente nè incidentalmente, proposto specifica impugnativa o contestazione del piano di classifica. Essendosi infatti essa limitata ad affermare che, nonostante l’inclusione del proprio fondo nel sub-comprensorio costituente il perimetro di contribuenza, nessun vantaggio era di fatto alla sua proprietà derivato dall’esecuzione delle opere di bonifica.

Come si è detto, in tale situazione era invece onere della stessa parte contribuente superare la presunzione di miglioramento e vantaggiosità di per sè scaturente, per i fondi ricompresi nel sub-

comprensorio di bonifica e contribuzione, dal piano di classifica che essa non aveva specificamente contestato in quanto tale; non nello stesso giudizio tributario, e nemmeno nella competente sede amministrativa.

Piano di classifica, si osserva, della cui effettiva deliberazione, approvazione regionale e pubblicazione sul BUR non era dato di dubitare in causa; così come si evince dalle sentenze di merito le quali, pur addivenendo a soluzioni opposte, hanno purtuttavia dato entrambe per pacifiche tali circostanze.

Stante il riscontrato vizio di violazione normativa sul riparto dell’onere probatorio, segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Potenza. Quest’ultima – in applicazione del suddetto principio di diritto – riconsidererà la fattispecie nella corretta applicazione dell’onere probatorio a carico della parte contribuente; il cui apporto dimostrativo dovrà essere dalla commissione territoriale vagliato, per regola generale ex artt. 115 e 116 c.p.c., nella valutazione complessiva del quadro istruttorio e, pertanto, anche delle prove contrarie offerte (senza, con ciò, accollarsi un onere non spettantegli) dal consorzio di bonifica.

3. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato la A. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 45, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 6, art. 7 e art. 10, comma 1; per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la nullità della cartella di pagamento in oggetto, costituente il primo atto impositivo, per mancanza di idonea motivazione. Ciò in quanto priva di qualsivoglia riferimento ai presupposti del tributo e, in particolare, al piano di classifica ed al piano di riparto dei contributi dovuti.

Il motivo di ricorso incidentale – ancorchè di natura condizionata –

è inammissibile.

Costituisce infatti principio assodato che nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte interamente vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la “ratio decidendi” da altre questioni ritenute di carattere decisivo;

ciò, sia perchè anche il ricorso incidentale condizionato deve trovare giustificazione in uno stato di soccombenza, sia perchè tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, restano impregiudicate e possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. n. 3796 del 15/02/2008; Cass. n. 23548 del 20/12/2012, ord.; Cass. n. 574 del 15/01/2016).

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso principale;

– dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Potenza.

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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