Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12575 del 17/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 12575 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

Data pubblicazione: 17/06/2015

SENTENZA
sul ricorso 5033-2014 proposto da:
PIZZUTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE DI PARDO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

.2.2.2.2…
3-5

i
.:

i.

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
– resistente avverso il decreto nel procedimento R.G. 140/2013 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Salvatore di Pardo che si riporta agli
atti.

Ric. 2014 n. 05033 sez. M2 – ud. 19-03-2015
-2-

D’APPELLO di BARI del 9.7.2013, depositato il 15/07/2013;

,

IN FATTO
Con ricorso depositato il 19.12.2012 Giuseppe Pizzuto adiva la Corte
d’appello di Bari per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e
delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della

amministrativo iniziato innanzi al TAR Molise nel 1995 e definito con
sentenza pubblicata 1’1.6.2011.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rimaneva intimato.
Con decreto del 15.7.2013, pronunciato sull’opposizione proposta ex art.

5 ter legge n. 89/01 dal ricorrente, la Corte d’appello rigettava il ricorso.

Osservava, al riguardo, che ai sensi dell’art. 92, comma 3, D.Lgs. n. 104/10,
applicabile al giudizio presupposto in forza dell’art. 2 dell’allegato 3 al D.Lgs.
cit., in difetto di notificazione della sentenza l’appello deve essere notificato
nel termine di sei mesi dalla pubblicazione. Di conseguenza, poiché la
sentenza che aveva definito il giudizio presupposto era stata pubblicata
1’1.6.2011, il termine d’impugnazione era scaduto il 16.1.2012. Pertanto, non
essendo stata proposta impugnazione, il ricorso era tardivo in quanto
depositato una volta decorso il termine semestrale di cui all’art. 4 legge n.
89/01. La Corte territoriale motivava, infine, anche in ordine alle ragioni per

cui la domanda doveva essere ad ogni modo rigettata nel merito.
Per la cassazione di tale decreto ricorre Giuseppe Pizzuto, in . base a due
motivi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato un “atto di
costituzione”, in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di
discussione.
3

legge 24 marzo 2001, n. 89, a causa della durata irragionevole di un giudizio

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 4 legge n. 89/01, 92, comma 3, D.Lgs. n. 104/10 e 2 all. 3 D.Lgs. cit.
Quest’ultima nonna, sostiene parte ricorrente richiamandosi ad una nota (n.

per i termini in corso alla data di entrata in vigore del codice del processo
amministrativo continuano ad operare le norme previgenti, troverebbe
applicazione ai soli termini a ritroso, per i quali l’art. 73, comma 1 del c.p.a.
ha previsto scadenze differenziate per il deposito di documenti, memorie e
repliche.
Invece, per il termine d’impugnazione, considerato che il processo
amministrativo presupposto è iniziato nel 1995, troverebbe applicazione la
disciplina previgente non solo all’entrata in vigore del c.p.a., ma anche alla
modifica dell’art. 327 c.p.c. disposta dall’art. 46, comma 17, legge n. 69/09.
2. – Il secondo mezzo aggredisce la motivazione del decreto impugnato
svolta sul merito della pretesa azionata, e denuncia la violazione o falsa
applicazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89/01 e 6 CEDU, in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c.
3. – Il primo motivo è manifestamente infondato.
Come del tutto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella
decisione n. 4055/13, l’art. 2 dell’allegato 3 del codice del processo
amministrativo (c.p.a.), il quale con ‘norma transitoria dispone che per i
termini in corso alla data di entrata in vigore del codice stesso (16.9.2010)
continuano ad operare le norme previgenti, non trova applicazione ai casi in

cui il mutamento del termine — come quello c.d. lungo per proporre appello —
4

19508 del 27.9.2010) del Presidente del Consiglio di Stato, nello stabilire che

sia già entrato in vigore anteriormente al deposito della sentenza impugnata.
Ciò in quanto già prima dell’entrata in vigore del c.p.a., le norme del c.p.c. si
applicavano al giudizio amministrativo in quanto compatibili e salvo non
fosse diversamente previsto. Tra dette norme si applicava l’art. 327 c.p.c., che

4.7.2009, prevede per l’impugnazione il termine (non più di un anno, ma) di
sei mesi.
Poiché, dunque, alla data di entrata in vigore del c.p.a. tale temine era già
stato ridotto, l’appello avverso la sentenza emessa 1’1.6.2011 dal TAR Molise
nel giudizio presupposto Soggiaceva in ogni caso, sia secondo la disciplina
dell’art. 92, comma 3 c.p.a., sia in base alla normativa previgente, al termine
c.d. lungo di sei mesi e non di un anno.
4. – Il rigetto del primo motivo assorbe l’esame del secondo mezzo, che
presuppone affermativamente risolta la questione della tempestiva
proposizione della domanda ex lege n. 89/01.
5. – In conclusione il ricorso va respinto.
6. – Nulla per le spese, non integrando il mero deposito di un “atto di
costituzione”, da parte dell’Avvocatura dello Stato, l’espletamento di
un’effettiva attività di difesa.
7. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dall’obbligo del
pagamento del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art..1, comma 17 legge n. 228/12.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.

5

nel testo modificato dall’art. 46, comma 17 legge n. 69/09, entrato in vigore il

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 193.2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA