Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12575 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. II, 09/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M.S., ricorrente che non ha depositato il ricorso

nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non diligente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e

PREFETTURA DI CATANZARO, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono

domiciliati per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Catanzaro n. 33 del 2009,

depositata il 19 gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avvocatura Generale dello Stato, per conto del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Catanzaro, ha depositato controricorso relativamente al ricorso per cassazione proposto da L.M.S. avverso la sentenza in data 19 gennaio 2009, con la quale il Giudice di pace di Catanzaro ha rigettato l’opposizione al verbale di accertamento elevato dalla Polizia Stradale il 30 novembre 2007, per violazione dell’art. 173 C.d.S., commi 2 e 3-bis;

che il controricorso è stato notificato il 14 aprile 2010;

che la ricorrente non ha depositato il ricorso;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… La causa può essere decisa in camera di consiglio per essere il ricorso improcedibile, trovando, nella specie, applicazione il principio per cui “la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per Cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione” (Cass., n. 21969 del 2008). L’intimato, del resto, ha allegato copia del ricorso a lui notificata.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti amministrazioni, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni contro ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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