Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12574 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25805/2015 proposto da:

CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI, C.F. (OMISSIS), in persona del

Comandante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.D., GI.MAR. S.A.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3576/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 2 luglio 2015 e notificata il 30 luglio 2015, ha rigettato l’appello proposto dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli avverso la sentenza del Giudice di pace di Lecce n. 4199 del 2012, e nei confronti di L.D..

2. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta dal solo sig. L. – ritenuto privo di legittimazione passiva l’altro opponente GI.MAR s.a.s. – avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 152/2012, che intimava il pagamento dell’importo di Euro 237,82 per la violazione dell’art. 3, comma 5, lett. a), b), c) dell’Ordinanza n. 47/11 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, punita dal D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 53, comma 3, in quanto in data (OMISSIS) l’imbarcazione di L. si trovava ancorata/ormeggiata in zona di mare destinata alla balneazione.

2.1. Secondo il Giudice di pace il provvedimento di ingiunzione era tardivo, in quanto adottato dopo la scadenza del termine perentorio di 120 giorni previsto dall’allegato A del D.P.C.M. n. 72 del 2011, decorrente dalla presentazione degli scritti difensivi nel procedimento introdotto per l’annullamento del verbale di contestazione.

3. Il Tribunale di Lecce ha confermato la decisione, rilevando che la disciplina dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è dettata dal D.P.C.M. n. 72 del 2011, e che il termine di 120 giorni, sebbene non espressamente qualificato perentorio, tale deve essere considerato in applicazione analogica del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201 (C.d.S.), tenuto conto che anche tale disposizione è stata emanata in attuazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 4, ed integra la disciplina sul procedimento amministrativo sanzionatorio.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Capitaneria di Porto di Gallipoli, sulla base di due motivi. Non hanno svolto difese L.D. e GI.MAR s.a.s., quest’ultima già contumace nel giudizio di appello.

5. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta.

6. Con il primo motivo è denunciata violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 28, L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 4 e D.P.C.M. n. 72 del 2011, all. A.

Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 12 e 14 preleggi, art. 201 C.d.S., L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 28, L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 4 e D.P.C.M. n. 72 del 2011, all. A.

7. Il primo motivo è fondato e assorbe il secondo.

7.1. Deve essere ribadito il principio secondo cui il procedimento preordinato all’irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all’ambito di applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente disciplinato dalla legge 21 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema organico e compiuto (Cass. Sez. U. 27/04/2006, n. 9591, confermata dalla giurisprudenza successiva, per tutte, Cass. 04/03/2015, n. 4363), e prevale, per il principio di specialità, sulla disciplina generale dei termini di conclusione del procedimento amministrativo.

7.2. Il richiamato assetto normativo non è stato superato, evidentemente, dalla disciplina generale dei termini di conclusione del procedimento amministrativo introdotta con il Regolamento approvato con D.P.C.M. n. 72 del 2011, in attuazione della L. n. 241 del 1990, art. 2.

8. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che riesaminerà l’appello facendo applicazione del principio di diritto richiamato, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 magio 2017

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