Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12574 del 17/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 29009/15 proposto da:

Avv. F.P., F.F., F.D., il

primo in proprio, gli altri due rappresentati e difesi dal primo,

unitamente all’Avv. Ulisse Corea, elettivamente domiciliati presso

lo Studio di quest’ultimo, in Roma, Via Monti Parioli n. 48, giusta

delega a margine del controricorso;

– ricorrenti –

contro

Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, in persona

del suo Presidente pro tempore dr. G.F., elettivamente

domiciliato in Roma, Via Sicilia n. 66, presso lo Studio degli

Avv.ti Augusto Fantozzi e Edoardo Belli Contarini che, con l’Avv.

Antonio Di Vita, anche disgiuntamente, lo rappresentano e

difendono, giusta delega in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2228/67/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia, depositata il 18

maggio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Ulisse Corea, per i ricorrenti;

udito l’Avv. Edoardo Belli Contarini, per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 2228/67/15 depositata il 18 maggio 2015 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia, pronunciando sull’appello principale del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, oltrechè su quello incidentale di F.P. F.F. F. D., in riforma della decisione n. 30/02/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, respingeva i riuniti ricorsi proposti dai contribuenti avverso “avvisi di pagamento” di oneri consortili di bonifica relativi a immobili di proprietà.

Per quanto di stretto interesse la CTR riteneva dimostrato, sulla base della “perizia tecnica summenzionata depositata nel giudizio tributario dal Consorzio”, che la rete idraulica predisposta dal medesimo per il “deflusso dell’eccedenza di acque fognarie bianche nei canali di bonifica”, arrecava “un vantaggio diretto e specifico, non generico, esteso a tutti gli immobili posti nel perimetro urbano, derivante dal regolare ed efficiente funzionamento della rete fognaria alla quale gli edifici sono allacciati”, con il conseguente assoggettamento degli immobili al tributo.

Contro la sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Consorzio resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (nella specie, L.R. Lombardia n. 31 del 2008, art. 90, comma 9, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74 e art. 11 disp. att. c.c.) con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, i contribuenti lamentavano che sulla scorta delle norme in esponente vigenti nell’anno d’imposta 2011 in discussione, gli oneri di bonifica dovevano essere posti a carico “dall’ente gestore del servizio di fognatura con decorrenza dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale che stabilisce le modalità di attuazione di tale riscossione”.

Il motivo, ammissibile sotto il profilo che in realtà da parte del giudice si sarebbe trattato soltanto di applicare alla concreta fattispecie la corretta disciplina giuridica (Cass. sez. lav. n. 15496; Cass. sez. lav. n. 11039 del 2006), è comunque sotto altro profilo inammissibile per difetto di autosufficienza perchè essendo il pagamento posto dalla legge regionale a carico “dell’ente gestore” subordinato all’approvazione di un’apposita delibera di Giunta Regionale, quest’ultima avrebbe dovuto essere nel ricorso integralmente trascritta trattandosi di un regolamento avente carattere normativo “di rango secondario” che si sottrae al principio iura novit curia (Cass. sez., trib. n. 22648 del 2004; Cass. sez. trib. n. 23093 del 2005).

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5”, in contribuenti lamentavano il dedotto vizio della sentenza della CTR sotto il profilo delle affermazioni tra di loro inconciliabili per es. per aver affermato che i contribuenti ricevevano dalle opere idrauliche consortili un vantaggio diretto e poi indiretto ecc. e perchè dalla sentenza della CTR non era dato comprendere la prevalenza delle CTU offerte dal Consorzio piuttosto che quelle offerte dai contribuenti ecc..

Il motivo è inammissibile in primo luogo perchè in realtà quello che si critica è l’argomentazione giuridica, che la CTR ha mediato dalla costante giurisprudenza della Corte secondo cui il vantaggio che costituisce presupposto dell’imposta in discussione può essere anche potenziale come è quello della generale salvaguardia idraulica del perimetro di contribuenza entro cui è inserito l’immobile (Cass. sez. trib. n. 24066 del 2014; Cass. sez. trib. n. 14404 del 2013), un’argomentazione giuridica che però è rilevante solamente sotto il profilo della violazione di legge, tant’è vero che in caso di decisione erroneamente motivata ma conforme a diritto, la Corte è semplicemente tenuta a integrare o a correggere la ridetta motivazione giuridica (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005). In secondo luogo il motivo è inammissibile perchè il denunciato vizio di omesso esame del fatto discusso e decisivo, mai può riguardare una mancata o errata valutazione di prove (Cass. sez. un. nn. 8053 s. del 2014).

3. Sotto un primo profilo il terzo motivo di ricorso veniva rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (nella specie l’art. 132 c.p.c., n. 4), con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamentandosi i contribuenti l’apparenza della motivazione ecc., ma questo infondatamente perchè, in disparte che quella denunciata è una violazione di legge processuale, le cui norme di riferimento sono peraltro contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, all’evidenza la CTR ha spiegato che a suo giudizio gli immobili dei contribuenti andavano assoggettati all’imposta perchè ricevevano un vantaggio dalle opere consortili costituito dalla generale salvaguardia del territorio del perimetro di contribuenza in cui erano inseriti.

3.1. Sotto un secondo profilo il terzo motivo veniva rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (nella specie l’art. 101 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 111 Cost.) con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamentandosi che la CTU da cui la CTR aveva ricavato la prova del vantaggio non risultava “acquisita” al processo, ma inammissibilmente perchè, anche qui in disparte che trattasi di censura processuale, che la norma di riferimento è il cit. D.Lgs. n. 546, art. 58, va detto che come evidenziato in narrativa del presente la CTR ha invece accertato che la CTU era stata “depositata nel giudizio tributario dal Consorzio”, cosicchè i contribuenti avrebbero semmai dovuto impugnare la statuizione con il mezzo della revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c. (Cass. sez. 3^ n. 4205 del 2011; Cass. sez. 2^ n. 18485 del 2010).

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (nella specie, R.D. n. 215 del 1933, art. 1, art. 857 c.c. e art. 117 Cost.) con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, i contribuenti lamentavano che erroneamente la CTR avesse assoggettato gli immobili a tributo in relazione alle sole “opere ed attività di tutela idraulica e regimazione delle acque” relative al perimetro di contribuenza in cui erano inseriti, perchè a giudizio dei contribuenti i contributi consortili dovevano essere pagati “esclusivamente nel caso della bonifica integrale” ecc..

Il motivo è infondato atteso che la giurisprudenza di questa Corte è invece nel contrario senso che il beneficio specifico ed intrinseco che costituisce presupposto del tributo sia anche quello che consegue alla generale di difesa idraulica del territorio sul quale insiste un insieme di immobili (Cass. sez. trib. n. 24066 del 2014; Cass. sez. trib. n. 14404 del 2013).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso, condanna i contribuenti in solido tra loro a rimborsare al Consorzio le spese processuali, queste liquidate in Euro 600,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R. n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 147 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA