Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12574 del 17/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12574 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 19852-2012 proposto da:
FLORA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 84, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
LOPEZ, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE DELLE
FOGLIE, DOMENICO CAMPANARO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente Contro
COMUNE DI VIAREGGIO;
– intimato avverso la sentenza n. 127/2012 del TRIBUNALE di LUCCA,

depositata il 25/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di .consiglio del
05/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

Data pubblicazione: 17/06/2015

’4

udito l’Avvocato Di Modugno Nicola (delega avvocato Campanaro
Domenico) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza n. 127 del 2012 (depositata il 25 gennaio 2012) il Tribunale di

di Viareggio avverso la sentenza n. 1183/2009 del 7/8.10.2009 del Giudice di
pace di Viareggio, che aveva respinto l’opposizione del medesimo Flora
presentata per l’annullato del verbale della Polizia Municipale di Viareggio n.
104025/2008, con cui era stata contestata la violazione dell’art. 141 C.d.S. per
essere inadeguata e pericolosa la velocità e la condotta di guida del
contravventore.
Il FLORA ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 23.7.2012 e
depositato il 17.9.2012) nei riguardi della predetta sentenza formulando un unico
motivo con cui ha censurato la violazione e falsa applicazione dell’art. 141 C.d.S.,
nonchè degli artt 115 e 116 c.p.c., oltre ad insufficiente e/o carente motivazione.
L’ intimata Amministrazione non ha svolto difese in questa fase.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo la reiezione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria
illustrativa.

RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: ‘L’unico mezzo articolato dal ricorrente
riguarda l’accertamento della velocità, criticando il FLORA l’esclusivo e univoco peso dato dai
giudici del merito al verbale di accertamento impugnato e alle dichiarazioni rese in udienza
dagli agenti di Polizia Municipale, a scapito delle testimonianze rese da Alessandra Flora e
Roberta Lucchetti.
Ric. 2012 n. 19852 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-2-

Lucca rigettava l’appello proposto da Giorgio FLORA nei confronti del Comune

La critica parrebbe priva di pregio.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel ricorso per cassazione il vizio della
violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 cp.c., comma 1, n. 3, giusta il
disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto
mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata

finteTretazione delle stesse fornita dalla giurilyrudenza di legittimità o dalla prevalente
dottrina, non risultando altrimenti consentito alla 5. C. di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05,
26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07 e
3010/12). Altrettanto nota e ferma è la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il vizio
di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cp.c., n. 5,
sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia
riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece
consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla
parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e
della correttezzagiuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice de/merito al quale soltanto
spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex muitis, Cass. nn. 6288/11, 27162/09,
7972/07 e 4770/06).
Nella specie, sebbene titolato sia come violazione di legge sia come vizio di motivazione, il
motivo si diffonde unicamente in critiche all’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di
secondo grado, com’è palesato: a) dall’affermazione (contenuta a pag. 5 del ricorso) per cui la
velocità valutata in 80/90 km/h deriverebbe Va mere percezioni’, per cui risulterebbe viziato
il processo logico-giuridico svolto dal Giudice di appello, che avrebbe affidato alle affermazioni
degli agenti accertatori una fede privilegiata; b) dalla circostanza per cui la critica
all’interpretazione dell’art. 141 C.d.S. fornita dal giudice d’appello, è costellata da riferimenti
Ric. 2012 n. 19852 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-3-

che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con

alla fattispecie concreta (descrizione delle condizioni del traffico e/ o della rete stradale,…).
Riferimenti che nel loro insieme sintetizzano un diverso giudizio di puro fatto del tutto
indipendente dalla regula iuris contenuta nell’art. 141 C.d.S., quale ne sia l’interpretazione
propugnata.
Invero il 4 comma dell’art. 141 C.d.S. dispone che il conducente debba ridurre la velocità e,

trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni d’incertezza, da cui è altresì importante
valutare la reale dinamica dei fatti, attività che i l Tribunale non ha trascurato di svolgere dal
momento che ha rilevato che le dichiarazioni rese dagli agenti risultavano avvalorate dal
riscontro di circostanze oggettive, non contestate dall’appellante, quali la presenza di
intersezioni e passaggi pedonali, oltre alla congiunta considerazione dell’ora notturna e del
traffico intenso (quest’ultimo dato confermato anche dalla teste Lucchetti), nonché dell’essere
stato il veicolo in servizio per il controllo del transito — che teneva una velocità di circa 40
km/h – superato da quello condotto dal Flora.
Quindi pur vero che i fatti riprodotti nel verbale di contestazione non costituiscono di per sé un
fatto storico che possano essere attestati, ma costituiscono il portato di un giudizio, di una
valutazione sintetica, che è desunta dagli elementi indicati dal legislatore. In altri termini, il
giudizio di pericolosità implica un’attività di elaborazione da parte dell’agente accertatore, il
quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico)
e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di
guida o,appunto, di pericolosità, ciò che nella specie è avvenuto, peraltro supportato da
sufficiente ed adeguata motivazione, per quanto sopra esposto.”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi
dal Collegio, non risultando in alcun modo contrastati dalle ulteriori
considerazioni svolte da parte ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., con la
quale — nella sostanza – si insiste nel contestare il valore attribuito dai giudici di
merito alle dichiarazioni dei verbalizzanti, pur avendo gli stessi fatto corretto
governo dei principi affermati in materia.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Ric. 2012 n. 19852 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-4-

occorrendo, anche fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali, quando i pedoni che si

Nessuna statuizione occorre assumere sulle spese processuali di legittimità, stante
il mancato svolgimento di difese da parte dell’Amministrazione in questa sede.

P.Q.M.

Così deciso M Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 5 marzo
2015.

La Corte, rigetta il ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA