Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12574 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7552/2017 proposto da:

G.C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n.

88, presso lo studio dell’avvocato Spadafora Giorgio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carnevali Ugo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in Liquidazione, in persona dei curatori

avv. C.G., e Dott. T.F., elettivamente

domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 281, presso lo studio

dell’avvocato Scapellato Lorenzo, rappresentato e difeso

dall’avvocato Pabis Ticci Nicola, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 2080/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE, del

16/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2021 dal Cons. Dott. Paola VELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, proposta da G.C.M. contro l’ammissione in chirografo del minor credito di Euro 68.709,92, a fronte della domanda proposta, quale cessionario dei crediti di Stratos s.r.l. – di cui era socio unico e legale rappresentante – per la maggior somma di Euro 231.698,98 con il privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, in forza del contratto di collaborazione e consulenza stipulato il 12 gennaio 2009 con la Conte of Florence S.p.a., in base al quale al G. era stata attribuita la qualifica di direttore generale della committente per lo svolgimento di attività di gestione; tale contratto, che prevedeva un corrispettivo fisso annuo ed uno variabile (bonus) nel caso del raggiungimento di determinati obiettivi, si era sciolto dopo un anno per recesso (contrattualmente consentito ad nutum) della committente.

1.1. Nel confermare la decisione del giudice delegato, il Tribunale ha rilevato: i) che i bonus non spettavano, non essendo stata fornita prova del raggiungimento degli obiettivi; ii) che il privilegio non poteva essere riconosciuto, poichè l’incarico era stato conferito ad una società di capitali; iii) che il credito era stato correttamente calcolato, con imputazione al capitale dell’intera somma pagata dalla committente in forza di ordinanza esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., (Euro 47.246,00 Euro), senza che fosse possibile escluderne la somma di Euro 7.935,81 liquidata per spese legali, non opponibile alla procedura perchè maturata in giudizio interrotto a seguito del fallimento.

2. Avverso detta decisione il G. ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso, corredato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 2751 bis c.c., nn. 2 e 3, per avere il tribunale escluso il privilegio solo per il dato formale della conclusione del contratto di consulenza con una società di capitali, piuttosto che “esaminare tutti i fatti, gli atti ed i documenti chiari nel confermare la natura personale delle prestazioni rese in favore della committente direttamente dal solo Dott. G.”, ciò che era sufficiente per il riconoscimento del privilegio invocato.

2.2. Il secondo mezzo ripropone la medesima censura sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, per non avere il tribunale considerato il reale contenuto del contratto – in base al quale “le funzioni aziendali di elevato grado di professionalità” erano state svolte “esclusivamente direttamente dal solo Dott. G. nella sua veste di direttore generale della Conte of Florence” – ed il fatto che la responsabilità personale del G. doveva portare ad escludere che lo “schermo societario” prevalesse sulla “sostanza dei rapporti”.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c., in uno all’omesso esame di fatto decisivo, avuto riguardo al quantum del credito, in quanto i bonus spettavano perchè previsti contrattualmente e doveva essere il fallimento a provare che gli obiettivi non fossero stati raggiunti, sicchè, in difetto di tale contestazione, la prova era stata raggiunta.

2.4. Il quarto mezzo denunzia l’omesso esame di fatto decisivo con riguardo allo scomputo dal capitale dovuto anche delle somme liquidate per spese legali nel procedimento ex art. 186-ter c.p.c..

3. I primi due motivi, che in quanto strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

3.1. E’ invero sicuramente da escludere che il privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c., nn. 2) e 3), assista i crediti maturati, come nel caso di specie, in capo a società di capitali (quale è la Stratos s.r.l.), sia a titolo di agenzia (Cass. Sez. U., 27986/2013, Cass. 25639/2017) che di prestazione d’opera professionale, trattandosi di prelazione che “garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d’opera per il lavoro personale svolto, in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale” (Cass. 5002/2000 che ha escluso il privilegio anche in caso di professionisti che esercitino la loro attività lavorativa nella forma della società semplice). A nulla rileva il fatto che, nella realtà materiale, le prestazioni professionali siano state in concreto (ed inevitabilmente) svolte da persone fisiche operanti all’interno del soggetto societario. Nè a diverse conclusioni può indurre l’apertura della giurisprudenza di questa Corte – al ricorrere di determinate condizioni – rispetto alla ben diversa fattispecie di prestazioni rese dal professionista nell’ambito di uno studio associato (ex multis, Cass. 22439/2009, 17027/2013, 4485/2015, 23309/2016, 9927/2018, 5248/2019).

3.2. A tale conclusione si perviene sulla base di ragioni sia testuali (facendo l’art. 2751-bis c.c., riferimento alla “retribuzione” dei “professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale”) che teleologiche (avendo la norma la funzione di attuare, anche nella fase di realizzazione dei crediti, il principio costituzionale della tutela del “lavoro” in tutte le forme ed applicazioni). Lo stesso Giudice delle leggi, nell’esaminare la ratio complessiva dell’art. 2751-bis c.c., ha osservato che “l’assimilazione, quanto ai privilegi, delle società di capitali alle persone fisiche comporterebbe (…) una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse. Pertanto, alla stregua del canone ermeneutico rappresentato dalla ratio legis e di quello, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui tra più significati possibili occorre preferire quello conforme a Costituzione, le disposizioni denunciate devono essere interpretate nel senso di escludere dal loro ambito applicativo i crediti delle società di capitali, per la diversità causale di tali crediti rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare” (Corte Cost. n. 1 del 2000).

3.3. Nè può pretendersi che principi così consolidati siano superabili in forza del semplicistico rilievo che la “sostanza dei rapporti” dovrebbe prevalere sullo “schermo societario”, tanto più non risultando che il tema d’indagine di un’eventuale simulazione del contratto per interposizione fittizia della società sia stato dibattuto in sede di merito.

4. Anche il terzo motivo è infondato, poichè correttamente il tribunale ha ritenuto che il raggiungimento degli obiettivi, cui era subordinata l’erogazione dei bonus, fosse un fatto costitutivo della pretesa, della cui dimostrazione era quindi onerato l’opponente; il quale non ha assolto tale onere, avendo il tribunale giustamente escluso che la prova potesse rinvenirsi in mere espressioni di cortesia o di circostanza, contenute nella lettera di recesso della committente, ovvero nella mancata contestazione della memoria di replica istruttoria nell’ambito del giudizio ordinario dichiarato interrotto a seguito del fallimento della committente.

5. Può invece trovare accoglimento il quarto motivo, avuto riguardo all’error in iudicando denunziato nel corpo del motivo (“la statuizione del tribunale è errata in diritto”), al di là della rubrica formalmente qualificata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

5.1. Infatti, al pagamento delle spese legali liquidate con l’ordinanza esecutiva ex art. 186-ter c.p.c., va applicato l’ordinario regime di cui all’art. 1194 c.c., in base al quale “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”; pertanto, in assenza di detto consenso del creditore opponente, questi aveva diritto a non vedersi imputare al capitale anche il pagamento delle spese (nella misura indicata di Euro 7.935,81), con conseguente riduzione del saldo dare/avere sulla cui base è stato quantificato il credito ammesso al passivo. Inoltre, dagli atti di causa risulta che Conte of Florence, a seguito della notifica dell’atto di precetto fondato sulla predetta ordinanza immediatamente esecutiva, pagò a Stratos s.r.l. l’importo di Euro 47.246,00 (di cui Euro 37.556,55 per capitale ed Euro 9.689,45 per spese, diritti, onorari e accessori) e che tale importo è stato interamente computato nei conteggi relativi al saldo tra importi fatturati e importi pagati, oggetto di ammissione al passivo in sede di verifica. Pertanto, la motivazione circa la non opponibilità alla procedura delle “spese legali relative ad un procedimento non definito” è stato spesa dal giudice a quo in modo inconferente.

6. In conclusione, il decreto impugnato va cassato limitatamente all’accoglimento del quarto motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’ammissione al passivo fallimentare per l’ulteriore importo di Euro 7.935,81.

7. Stante la parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione, per un quarto, delle spese processuali del giudizio di merito, con condanna del fallimento alla rifusione dei restanti tre quarti, in uno alle spese tutte del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi tre, cassa il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette G.C.M. al passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in via chirografaria, per l’ulteriore importo di Euro 7.935,81.

Compensa per un quarto le spese del giudizio di merito e condanna il controricorrente alla rifusione dei restanti tre quarti, che liquida in Euro 4.500,00, nonchè delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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