Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12574 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. II, 09/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.L.T., + ALTRI OMESSI

rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso,

dall’Avvocato Castiello Francesco, presso lo studio del quale in

Roma, via G. Cerbara n. 64, sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

EDIL IMMOBILIARE s.a.s., in persona de legale rappresentante pro –

tempore;

– intimata –

e nei confronti di:

C.C., B.A., D.M., P.

G., nella qualità di Curatore del Fallimento “Grandi

Magazzini Picciotti di Picciotti Mario Vito & Figli s.n.c,

nonchè

dei singoli soci in proprio P.P. e + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 742 del 2009,

depositata il 14 gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza del 23 marzo 1983 il Tribunale di Salerno – adito da numerosi proprietari di singole unità immobiliari dell’edificio sito in (OMISSIS), nei confronti della s.r.l. Edil Immobiliare, costruttrice del fabbricato – dichiarò mille le clausole dei contratti di vendita, con cui gli attori avevano rinunciato alle aree di parcheggio realizzate nello stabile e condannò la convenuta al ripristino di quegli spazi, che erano stati dati in locazione a terzi;

che, passata in giudicato la pronuncia suddetta, la s.r.l, Edil Immobiliare, con atto notificato il 2 maggio 1990, citò davanti al Tribunale di Salerno tutti i condomini dell’edificio, chiedendo che fossero condannati al pagamento di somme varie, in ragione dei rispettivi diritti;

che i convenuti contestarono la fondatezza della domanda e chiesero, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo con cui avevano ottenuto la disponibilità delle aree di parcheggio;

che, con sentenza dell’11 agosto 1999, il Tribunale condannò i convenuti a pagare all’attrice la frazione, da ognuno dovuta secondo le tabelle millesimali, della somma complessiva di L. 1.015.330.944, oltre agli interessi, come corrispettivo dell’acquisto del diritto di uso riconosciuto con la sentenza del 23 marzo 1983; condannò la s.r.l. Edil Immobiliare a pagare ai convenuti, sempre in proporzione alle quote risultanti dalle tabelle millesimali, la complessiva somma di L. 22.500.000, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, a titolo di risarcimento di danni;

che, impugnata dagli originari convenuti, la decisione venne confermata dalla Corte d’appello di Salerno, che con sentenza del 5 settembre 2003 rigettò il gravame;

Che D.L.T., + ALTRI OMESSI proposero allora ricorso per cassazione, in base a tre motivi;

che l’Edil Immobiliare s.a.s. non svolse attività difensiva;

che, con ordinanza pronunciata all’udienza dell’8 febbraio 2008, la Corte di cassazione dispose l’integrazione del contraddittorio nei confronti di taluni degli appellanti, che non avevano proposto il ricorso per cassazione;

che, in esecuzione di tale ordinanza, i ricorrenti dettero corso all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri originari convenuti, che non avevano impugnato la sentenza di secondo grado;

che, con sentenza n. 742 del 2009, depositata il 14 gennaio 2009, la Corte di cassazione ha infine dichiarato il ricorso inammissibile, in applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ.;

che la Corte ha rilevato che l’atto non risultava essere stato regolarmente notificato ad alcuni dei suoi destinatari;

che, in particolare, per V.A., + ALTRI OMESSI si era provveduto ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., ma non erano stati prodotti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui era stata data notizia dell’avvenuto deposito della copia nella casa comunale, sicchè la notificazione doveva essere considerata nulla (cfr. Cass. S.U. 13 gennaio 2005 n. 458);

che a P.S. e C.I. la copia era stata inviata per posta, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, ma non erano stati prodotti gli avvisi di ricevimento dei plichi, sicchè la notificazione doveva essere considerata come non avvenuta (cfr. Cass. S.U. 14 gennaio 2008 n. 627);

che avverso questa sentenza D.L.T., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso per revocazione;

che non hanno svolto attività difensiva gli intimati Edil Immobiliare s.a.s.; C.C., + ALTRI OMESSI ;

che i ricorrenti sostengono che la Corte di cassazione sia incorsa in errore di fatto laddove ha ritenuto:

a) con riferimento alla notificazione effettuata a M. P., che non fosse stato depositato l’avviso di ricevimento, giacchè la notifica era stata effettuata nei confronti non solo del Picciotti, ma anche del Curatore del Fallimento “Grandi Magazzini Picciotti di Picciotti Mario Vito & Figli s.n.c., nonchè dei singoli soci in proprio P.P. e P.M.”, e che il P., in ogni caso, aveva ricevuto l’atto di integrazione del contraddittorio, come si desumeva dal duplicato della ricevuta di ritorno, ottenuta da essi ricorrenti solo dopo reiterate richieste, non essendo mai stato consegnato l’originale di detto avviso;

b) con riferimento a F.N., quale erede di C. C., che non fosse stato depositato l’avviso di ricevimento, atteso che la notifica era del tutto superflua tenuto conto che il F. era uno dei ricorrenti originari;

c) con riferimento a C.I., che non fosse stato effettuato il deposito dell’avviso di ricevimento, atteso che la notificazione era stata eseguita non solo per posta, ma anche a mani proprie;

d) con riferimento ad V.A., che non fosse stato effettuato il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in quanto la medesima aveva ricevuto effettivamente la notificazione, come risultante dal duplicato dell’avviso di ricevimento, consegnato dalle Poste solo dopo reiterate richieste;

e) con riferimento a P.S., che non fosse stato effettuato il deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo posta, posto che il P.S. aveva effettivamente ricevuto la notificazione per integrazione del contraddittorio, come risultava dalla dichiarazione a sua firma, non avendo le Poste mai rilasciato nonostante numerose richieste il duplicato dell’avviso di ricevimento;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione: “… Il ricorso è inammissibile.

Gli stessi ricorrenti, invero, affermano che per gli intimati P., V. e P. i documenti attestanti l’avvenuta notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio sono stati acquisiti dopo il deposito della sentenza impugnata per revocazione. Appare dunque del tutto non configurabile il preteso errore di fatto che, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., in relazione all’art. 391-bis del medesimo codice, “presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità” (Cass., n. 16447 del 2009).

Quanto poi alla posizione del F., la circostanza che questi fosse già parte del giudizio in proprio non fa venire meno la necessità della disposta integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in qualità di erede di C.C.; in ogni caso, il fatto che la Corte di cassazione abbia ritenuto necessario disporre la integrazione del contraddittorio anche nei confronti del F. nella qualità costituisce piuttosto il risultato di una valutazione sul punto che non di un errore di percezione derivante dall’essere quella medesima persona già parte del giudizio, ma in proprio.

In tale contesto, la circostanza che la Corte di cassazione non abbia rilevato che la notificazione alla Covino era stata eseguita anche a mani proprie, e che quindi possa in astratto essere ravvisabile un errore di percezione, non integra il denunciato vizio revocatorio, atteso che lo stesso non sarebbe di per sè solo decisivo”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, invero, i ricorrenti, nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 3, si sono limitati a riprodurre le argomentazioni poste a fondamento del ricorso per revocazione, ma non hanno svolto alcun rilievo sulle ragioni addotte nella relazione per sostenere la proposta di declaratoria di inammissibilità del ricorso;

che appare in ogni caso opportuno chiarire, quanto alle posizioni degli intimati P., V. e P., che dal contesto del ricorso emerge chiaramente che la documentazione oggi allegata, dalla quale si pretende di desumere l’esistenza di un errore revocatorio, non è stata prodotta nel giudizio all’esito del quale è stata emessa la sentenza oggetto di domanda di revocazione;

che in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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