Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12573 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23002-2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCA DE MARCO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE

MATANO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 23003/2018, ha rigettato l’appello proposto da S.F. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto contro la sua cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

A fondamento della decisione la Corte d’appello sosteneva che la ricorrente non avesse ottemperato all’onere di provare il rapporto lavorativo che giustificasse l’iscrizione nei predetti elenchi, avendo prodotto documenti ritenuti insufficienti dal punto di vista dell’efficacia probatoria ed avendo inoltre richiesto l’ammissione di prove testimoniali inammissibili, in quanto carenti della indicazione delle generalità dei testimoni da escutere.

Secondo la Corte tali carenze non potevano essere neppure sanate con l’assegnazione di un termine per integrare le necessarie indicazioni nominative; e ciò perchè la giurisprudenza che aveva affermato il contrario doveva ritenersi superata, in quanto la previsione dell’art. 244 c.p.c., comma 3 non esisteva più e l’abrogazione di tale norma insieme al principio di ragionevole durata del processo impediva di continuare a ritenere sanabile la carente formulazione delle istanze istruttorie ivi formulate comprese quelle proposte nei giudizi soggetti al rito del lavoro.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.F. due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha resistito l’INPS con controricorso.

E’ stato comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1. con il primo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 244,420 e 421 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5 per aver dichiarato inammissibile la prova per testi richiesta dal ricorrente.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte d’appello senza aver esplicato ancora attività istruttoria ha rimproverato alla ricorrente di non aver indicato le prove documentali.

3. Anzitutto deve riconoscersi l’ammissibilità del ricorso essendo evidente che la parte ricorrente si dolga della violazione di regole processuali, dovendo quindi ritenersi che sollevi le proprie doglianze ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Si applica perciò il principio, affermato dalla sentenza delle Sez. Unite n. (NDR: testo originale non comprensibile) del 24/07/2013, secondo cui l’ammissibilità del motivo di ricorso va riconosciuta tutte le volte in cui esso sia specificamente riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c., pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

4.- Nel merito i due motivi di ricorso devono ritenersi fondati nei termini di seguito indicati.

Occorre infatti applicare il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza della Sezione IV (da ultimo con sentenza n. 66 del 2015), secondo cui nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l’atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l’enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all’esercizio del potere – dovere di cui all’art. 421 c.p.c., comma 1, avente ad oggetto l’indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l’assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l’inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d’ufficio e non sanabile nemmeno sull’accordo delle parti.

5.- Il Collegio non può dare invece seguito alla sentenza della Sez. 5950 n. 3930 del 14/03/2014 (richiamata dalla stessa sentenza impugnata) la quale (ma in una causa di sfratto per morosità e non di lavoro) ha rilevato che il potere del giudice di ordinare la regolarizzazione della prova testimoniale fosse venuto meno con la soppressione (ad opera della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89) dell’art. 244 c.p.c., comma 3; e non potesse poi rivivere neppure attraverso l’art. 421 c.p.c., comma 1, il quale consente al giudice di assegnare alle parti un termine per emendare le irregolarità “che possono essere sanate”, e non quelle che non siano più suscettibili di sanatoria. Come è avvenuto appunto, a seguito della modifica normativa prima indicata, per la carente formulazione dei capitoli di prova testimoniale insuscettibile oggi di qualsivoglia sanatoria (anche da parte dei medesimi giudici del lavoro).

6.- Ma la stessa pronuncia non ha considerato che nelle controversie di lavoro – e soltanto in queste – per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale (e segnatamente dell’art. 421 c.p.c., commi 1 e 2), consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli in discorso. Potendo egli sanare eventuali carenze nelle istanze di prova testimoniali mediante assegnazione d’un termine perentorio, non soltanto per integrarle quanto alle generalità dei testi, ma anche in ordine ai fatti su cui i testi devono essere interrogati (cfr. Sez. L, n. 19915 del 05/10/2016; Cass. n. 12210/14; Cass. n. 176 17649/2010, Cassazione n. 17649 2010; n. 1130/ 2005), potendo financo disporre d’ufficio “in qualsiasi momento” l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell’unico presupposto dell’esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusioni e decadenze già verificatesi (su cui Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353).

7.- Sarebbe del tutto contraddittorio, allora, se un potere-dovere d’ufficio con questa latitudine, senza eguali nell’arco dell’ordinamento processuale civilistico, conferito al giudice del lavoro in nome di preminenti esigenze di rango costituzionale, non potesse dispiegarsi per consentire ad una parte, già decaduta, di poter integrare i dati e le generalità dei testimoni. E tanto solo perchè la medesima facoltà, a seguito della modifica dell’art. 244 c.p.c. prima indicata, non è più riconosciuta nel processo civile ordinario e non possa essere esercitata da parti processuali diverse da quelle tipiche delle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza.

Va invece considerato in proposito che, per quanto concerne i poteri del giudice in ordine all’ammissione della prova, dell’art. 421 c.p.c., commi 1 e 2 sono disposizioni che vanno necessariamente lette in modo unitario, come espressione della medesima esigenza volta a contemperare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro, per il carattere costituzionale delle situazioni implicate nel rapporto di lavoro, nella previdenza e nell’assistenza sociale (da ultimo, Cass., 1 agosto 2013, n. 18410; Cass. 26 luglio 2012, n. 13353; Cass., 4 maggio 2012, n. 6753). E ciò consente quindi al giudice del lavoro di assegnare anche un termine alle parti per regolarizzare la propria lista di testimoni.

8. Deve essere piuttosto considerato, infine, che l’art. 447-bis c.p.c. nel prevedere che il rito del lavoro si applichi, ma in parte, alle controversie in materia di locazione, di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende, non richiama invece tra le norme applicabili l’art. 421 c.p.c., comma 2 che contempla appunto i poteri d’ufficio del giudice del lavoro prima considerati.

9. Per i motivi esposti il ricorso deve essere accolto. La sentenza deve essere quindi cassata e la causa rinviata per la prosecuzione al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi sopraindicati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 25 giugno 2020

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