Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12573 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S., in qualita’ di titolare della ditta omonima,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIACOBINA ROBERTO con studio in TORINO VIA G. CASALIS 56, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI IVREA UFFICIO TRIBUTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 10/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. PERSICO MARIAIDA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.S., in qualita’ di titolare di attivita’ di commercio ambulante con posto fisso presso i mercati settimanali, impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Ivrea relativi all’imposta Tarsu per gli anni 2000 e 2001; contestava la carenza di motivazione degli atti impugnati, l’illegittimita’ – per contrasto con IL D.Lgs. n. 507 del 1997, artt. 64, 65, 68, 69 e 77 – delle deliberazioni tariffarie del Comune con riferimento sia alla tariffa annuale applicata, sia all’incremento del 50%, sia alla modalita’ di determinazione della tariffa giornaliera. Il Comune convenuto resisteva affermando la legittimita’ del proprio operato.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ordinando la riliquidazione del tributo in conformita’ del disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77 commi 1 e 2, tenuto conto dei giorni di effettiva occupazione. La relativa sentenza veniva impugnata presso la Commissione tributaria Regionale dal Comune che reiterava le proprie deduzioni. Il contribuente appellato non si costituiva.

La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto l’appello.

Contro tale sentenza ricorre il contribuente con duplice motivo; il Comune non ha controdedotto.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso la carenza di motivazione della sentenza impugnata con violazione di legge.

La censura e’ fondata. In effetti la motivazione in esame, ad eccezione degli ultimi 12 righi, sembra riferirsi ad altra fattispecie. Nel caso in esame appellante era il Comune ed il contribuente era rimasto contumace, la sentenza invece parte dell’esposizione delle censure del contribuente (inesistenti in tale grado del giudizio), alle quali aggiunge quelle del Comune. Ancora la sentenza impugnata, nell’esposizione dei motivi per i quali si ritiene di accogliere l’appello (proposto dal Comune), elenca:

“Carenza di Motivazione” dell’atto impugnato e la esclude perche’ “perche’ (l’atto) contiene tutti gli elementi perche’ il contribuente possa conoscere il fondamento giuridico della pretesa tributaria”, ma, evidentemente, il Comune appellante non ha mai sollevato tale eccezione; ancora esamina: “Illegittimita’ delle deliberazioni tariffarie. Il contribuente chiede il riconoscimento dell’illegittimita’…,”, mentre in effetti quest’ultimo, non costituito, evidentemente non chiede nulla ed il Comune non eccepisce certo l’illegittimita’ delle proprie delibere.

Da quanto detto deriva la inesistenza di una motivazione intesa come la necessaria indicazione del percorso logico – giuridico seguito da giudicante per affrontare e risolvere le censure in fatto ed in diritto prospettate dall’appellante con riferimento alla sentenza di primo grado, nel caso di specie neppure contrastate dall’intimato.

L’unica parte motiva rintracciabile e’ quella che affronta la tematica relativa alle modalita’ di calcolo della tassa giornaliera di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77, alla quale, peraltro, attiene il secondo motivo di ricorso, motivo da ritenersi fondato.

Con quest’ultimo, che censura l’impugnata sentenza per violazione del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77, viene in rilievo il calcolo della tassa dovuta dai commercianti con banco settimanale di vendita nel pubblico mercato che, secondo il ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77, comma 2, deve essere calcolata in trecentosessantacinquesimi e non in cinquantaduesimi, come ritenuto valido dall’impugnata sentenza.

In proposito questa Corte ha gia’ affermato (Cass. n. 22805 del 2006) con motivazione assolutamente condivisibile che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)…….la tassa dovuta dai titolari di un banco di vendita nel mercato settimanale del comune e’ costituita dalla tariffa applicata, in base al regolamento comunale, alla categoria di utenti avente una “omogenea potenzialita’ di rifiuti” o, in mancanza di voce corrispondente, una potenzialita’ di rifiuti assimilabile (art. 77, comma 3, e art. 68);

la tassa, rapportata alla superficie occupata dal banco, e’ dovuta non per l’intero anno solare, ma per i giorni di effettiva occupazione, con una maggiorazione fino al 50 per cento, dovendosi, a tal fine, dividere l’importo totale di essa per il numero dei giorni dell’anno, e moltiplicare quindi il risultato per il numero dei giorni di occupazione del suolo pubblico. L’espressione “rapportata a giorno” di cui all’art. 77, comma 2, infatti, non puo’ avere altro significato che quello di una divisione (rapporto) della tassa annuale per il numero dei giorni componenti l’anno solare (365), costituendo poi tale rapporto l’unita’ di misura di quanto dovuto dal titolare del banco, moltiplicabile per il numero delle partecipazioni al mercato settimanale ed aumentabile fino al 50 per cento”.

Tale principio discende dal fatto che l’art. 77, comma 2, suindicato dispone che, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti temporanei (per meno di 183 giorni all’anno, anche se ricorrenti) di locali od aree pubbliche, “La misura tariffaria e’ determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento. Dalla lettera della norma risulta evidente che il calcolo della tassa deve essere eseguito “rapportandola a giorno”, espressione che non puo’ avere altro significato che quello di una divisione (rapporto) della tassa annuale per il numero dei giorni componenti l’anno solare (365). Tale rapporto costituisce poi l’unita di misura di quanto dovuto dal titolare del banco, moltiplicabile per il numero delle partecipazioni ai mercato settimanale ed aumentabile fino al 50 per cento.

La divisione della base annua per 52 settimane, anziche’ per 365 giorni, non solo non e’ in linea con a lettera della norma ma sarebbe anche illogica e ingiusta: basta considerare che, in tal modo, l’occupante temporaneo sarebbe praticamente soggetto alla tassa annuale ordinaria non diversamente da coloro che occupano locali o aree pubbliche per tutti i giorni dell’anno, con evidente ed ingiusta disparita’ di trattamento fiscale. A tanto aggiungasi che un eventuale timore di determinare, con tale metodo di calcolo, una tassazione troppo modesta rispetto all’effettivo costo del servizio trova rimedio gia’ nella legge che, proprio per compensare la maggior produzione di rifiuti, talora riscontrabile sulle aree pubbliche di mercato, consente una maggiorazione delle tariffe ordinarie fino al 50 per cento e, nei comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, come Ivrea, la commisurazione della tassa alla qualita’ e quantita’ dei rifiuti effettivamente prodotti ed al costo del loro smaltimento (D.Lgs. cit., art. 65, comma 1).

Per completezza si rileva che le argomentazione di cui sopra non sono in contrasto con la sentenza di questa Corte n. 22858 del 2004 che ha meramente osservato: “risulta accertato dai giudici dell’appello, con motivazione adeguata e non contraddittoria (sicche’ il relativo convincimento non e’ sindacabile in questa sede) che la tariffa approvata dal Comune prevede per gli esercenti il commercio ambulante di generi alimentari, il ragguaglio della tassa annua di smaltimento rifiuti all’utilizzo del suolo pubblico per un giorno alla settimana”.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio a diversa sezione della C.T.R. competente che, dando applicazione ai principi sopra enunciati, provvedera’ anche sulle spese.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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