Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12573 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19599/2015 proposto da:

PREFETTO DI TARANTO, C.F. (OMISSIS), in persona del Prefetto pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIA G. MAZZINI 37,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA DE STATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SEBASTIANO COMEGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Taranto, con sentenza depositata il 21 gennaio 2015, ha accolto l’appello proposto da S.R. avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto n. 2827 del 2010, e nei confronti del Prefetto di Taranto, e per l’effetto ha annullato l’ordinanza-ingiunzione emessa il 10 aprile 2009 (prot. N. 1164/AREA III-RIC/2009).

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Prefetto di Taranto, sulla base di un motivo. Resiste con controricorso S.R..

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della inammissibilità del ricorso e il Collegio condivide la proposta.

4. Il ricorso è inammissibile per tardività. Risulta agli atti che S.R. ha notificato la sentenza d’appello al Prefetto di Taranto presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, e che la notifica è stata ricevuta dall’ufficio destinatario in data 2 febbraio 2015, sicchè da tale data decorreva il termine breve di impugnazione, ampiamente decorso alla data della notifica del presente ricorso, il 20 luglio 2015.

5. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 90,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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