Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12573 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 8292/15 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.G., G.M.S., elettivamente

domiciliati in Roma, Viale Liegi n. 34, presso lo Studio degli

Avv.ti Michele Della Bella e Licia Amato, che li rappresentano e

difendono, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4946/06/14 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 30 luglio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Anna Collabolletta, per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 4946/06/14 depositata il 30 luglio 2014 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione n. 376/48/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che in parziale accoglimento del ricorso proposto dai venditori D.B.G. e G.M.S. riduceva il valore di immobili in (OMISSIS) a Euro 2.054.000,00 per i fabbricati ed a Euro 200.000,00 per i terreni, rispetto a Euro 3.099.000,00 e a Euro 308.209,56 rettificati dall’Ufficio.

Nella sostanza la CTR fondava il proprio accertamento su di una stima “commissionata” da una Banca per la concessione del “mutuo” servito per l’acquisto degli immobili, affermando che “solo l’accertamento svolto dalla Banca costituisce la prova principe per la determinazione del compendio immobiliare”.

Contro la sentenza l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui i contribuenti resistevano con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Ufficio lamentava che la CTR avesse violato le disposizioni in esponente laddove aveva ritenuto “prova principe” la stima della Banca, questo perchè l’attendibilità della stima non poteva basarsi sulla sola circostanza che la stessa provenisse da un terzo, perchè anche la stima dell’Agenzia “non poteva ritenersi priva di valore” e anzi la perizia della Banca doveva ritenersi “totalmente immotivata” e a differenza dalla stima dell’Ufficio.

Il motivo è inammissibile perchè con lo stesso si censura in realtà un vizio di insufficiente motivazione, secondo quanto era previsto dall’anteriore art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, abrogato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza per motivazione illogica, apparente e perplessa in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, l’Ufficio lamentava che la CTR non fosse “riuscita a fornire una motivazione” in ordine all’iter logico seguito per valutare negativamente la perizia dell’Ufficio.

Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il vizio denunciato può rinvenirsi solo in una totale o apparente o perplessa motivazione, mentre invece la CTR ha espressamente spiegato di voler fondare il proprio convincimento esclusivamente sulla perizia della Banca, considerandola più affidabile perchè proveniente da un terzo (Cass. sez. un. nn. 8053 s. del 2014).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

4. Poichè la soccombente è un’amministrazione statale, non esistono le condizioni per assoggettare l’Ufficio al raddoppio del contributo unificato (Cass. sez. un. n. 26280 del 2013; Cass. sez. 3^ n. 5955 del 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Ufficio a rimborsare ai contribuenti le spese processuali, queste liquidate in Euro 10.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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