Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12573 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27095/2017 r.g. proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del procuratore speciale Dott. S.D.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine

del ricorso, dagli Avvocati Luisa Ranucci, e Gabriele Fagnani, con

cui elettivamente domicilia in Roma, Piazza dell’Unità n. 13,

presso lo studio dell’Avvocato Ranucci.

– ricorrente –

contro

CHE BANCA S.P.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona dei legali rappresentanti pro tempore M.A., e

G.F., rappresentata e difesa, giusta procura speciale

apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Marco Rizzo, e

Francesca Cantone, e Stefania Pazzaglia, con i quali elettivamente

domicilia in Roma, Piazza dell’Orologio n. 7, presso lo studio

dell’Avvocato Pazzaglia.

– controricorrente –

contro

BARCLAYS BANK P.L.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in Milano,

alla via Moscova n. 18, in persona del legale rappresentante pro

tempore Avv. Sp.Da., rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati

Marco Rizzo e Francesca Cantone e Stefania Pazzaglia, con i quali

elettivamente domicilia in Roma, Piazza dell’Orologio n. 7, presso

lo studio dell’Avvocato Pazzaglia.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in

data 11 aprile 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. UnipolSai Assicurazioni s.p.a. convenne in giudizio Barclays Bank PLC al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni pari ad Euro 8.798,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi, conseguenti al pagamento di cinque assegni non trasferibili a soggetti diversi dai legittimi destinatari e beneficiari.

2. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7874/2015 respinse la domanda risarcitoria così formulata, con condanna alle spese di lite della soccombente.

3. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. avverso la sopra ricordata sentenza del Tribunale di Milano, confermando integralmente quest’ultima.

La corte del merito ha in primo luogo ricordato che nel giudizio di appello era intervenuta anche la società CHE BANCA S.P.A., in qualità di cessionaria del ramo d’azienda della BARCLAYS BANK P.L.C., chiedendo la estromissione di quest’ultima; ha inoltre evidenziato che la banca aveva prodotto in giudizio i documenti di identità dei soggetti coinvolti nei pagamenti dei titoli e degli originali degli assegni; ha inoltre osservato che correttamente non era stata ammessa dal giudice di primo grado la richiesta prova testimoniale, in quanto non necessaria ai fini delle decisione, e che inoltre la richiesta consulenza tecnica d’ufficio non era ammissibile, stante la necessità non già di accertare l’effettiva contraffazione o meno degli assegni quanto la possibilità in capo ai funzionari della banca di accorgersi, adoperando la diligenza professionale del buon banchiere, della contraffazione dei titoli stessi; ha dunque osservato che tale dovere di diligenza, pur dovendosi ritenere di ampiezza maggiore rispetto a quello previsto per il buon padre di famiglia, incontrava dei limiti oggettivi, non essendo possibile richiedere al funzionario della banca l’analisi chimica del documento ovvero specifiche conoscenze grafologiche; ha rilevato che dall’esame dei cinque assegni in questione non emergevano segni evidenti di contraffazione, non potendosi pertanto ritenere violata la diligenza richiesta ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2 e dunque rintracciabili profili di responsabilità colposa ascrivibile alla banca; ha inoltre osservato che l’art. 43 Legge Assegni non rilevava nel caso in esame in quanto disposizione applicabile solo nella ipotesi in cui il pagamento degli assegni non trasferibili sia effettuato a soggetto diverso dal beneficiario riportato nel titolo, mentre nel caso in esame i pagamenti erano stati effettuati ai soggetti che risultavano beneficiari in base a quanto riportato sui titoli; ha infine evidenziato che l’allegata responsabilità extracontrattuale della banca era stata dedotta in modo assolutamente generico e dunque non poteva esser posta alla base della richiesta tutela risarcitoria.

2. La sentenza, pubblicata l’11 aprile 2017, è stata impugnata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui CHE BANCA S.P.A. ha resistito con controricorso. BARCLAYS BANK P.L.C. si è costituita con controricorso al solo fine di far rilevare la sua carenza di legittimazione passiva, in ragione della intervenuta cessione di ramo di azienda per atto notarile del 26 agosto 2016.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. e CHE BANCA S.P.A. hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 1736 del 1933, art. 43, in relazione alla mancata affermazione della responsabilità della banca quale responsabilità oggettiva.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 1736 del 1933, art. 43, in relazione al profilo dell’erronea indagine da parte dei giudici del merito sulla diligenza della banca nella verifica della contraffazione dei titoli e nella corretta identificazione dei soggetti legittimati alla riscossione dei pagamenti portati dagli assegni.

3. Con il terzo motivo la ricorrente articola vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2043 c.c..

4. Il quarto mezzo deduce vizio di “insufficiente motivazione” in ordine alla valutazione di non ricorrenza dei presupposti applicativi dell’art. 2043 c.c., senza la valutazione della documentazione allegata.

5. Il ricorso è infondato.

5.1 Il primo motivo deve essere rigettato.

5.1.1 Occorre ricordare che – in ordine alla natura giuridica della responsabilità della banca negoziatrice di un assegno dotato di clausola di non trasferibilità – si è recentemente espressa la giurisprudenza di vertice di questa Corte (cfr. Sez. U., Sentenza n. 12477 del 21/05/2018) che, in seguito ad un annoso dibattito giurisprudenziale dispiegatosi dal 1958, ha fissato il principio secondo cui – ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (c.d. legge assegni) – la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2.

5.1.2 Nel percorso che ha portato alla decisione delle S.U. ora ricordata non può, tuttavia, essere dimenticato altro fondamentale arresto giurisprudenziale rappresentato sempre dalla sentenza espressa, nel massimo consesso di questa Corte, nel pronunciamento n. 14712 del 2007, che è intervenuto a comporre un precedente contrasto di giurisprudenza sorto circa la natura (contrattuale, extracontrattuale o ex lege) della responsabilità derivante dal pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore ed alla conseguente durata – decennale o quinquennale – del termine di prescrizione dell’azione di risarcimento proposta dal danneggiato. Con tale pronuncia le sezioni unite – ribadito preliminarmente che l’espressione “colui che paga”, adoperata dall’art. 43, 2 comma, L.A., va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattarla (o all’emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice (che è l’unica concretamente in grado di operare controlli sull’autenticità dell’assegno e sull’identità del soggetto che, girandolo per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento) – hanno riconosciuto natura contrattuale alla responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata. E’ necessario ricordare che la conclusione non trova fondamento nel consueto argomento utilizzato dalla tesi contrattualistica (secondo la quale la banca girataria per l’incasso, oltre ad essere mandataria del girante, sarebbe sostituta della trattaria nell’esplicazione del servizio bancario per quanto attiene all’identificazione del presentatore ed al conseguente pagamento), ma nella c.d. teoria del contatto sociale qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l’affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto.

5.1.3 Ed è proprio sulla scorta di queste considerazioni che le S.U. del 2018 hanno ribadito il principio secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 Legge Assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.

Così, una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell’alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. – non risulta più sostenibile la tesi (perorata anche dall’odierna società ricorrente nel motivo di censura in esame) secondo cui detta banca risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore.

Sul punto, la sentenza Sez. U., n. 12477/2018, ha evidenziato, verbatim, che “una responsabilità oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato “contrattuale” fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno”. Ne consegue che, sulla base dei suesposti principi, nell’azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.

5.1.4 Ciò posto, osserva la Corte come la sentenza impugnata non si sia, invero, discostata dai principi di diritto affermati nell’ultimo arresto delle S.U. sopra ricordato (e qui riaffermati) ed anzi abbia correttamente ricondotto il profilo dell’eventuale responsabilità della banca negoziatrice del titolo nell’alveo della responsabilità contrattuale, escludendola, nel caso di specie, proprio in conseguenza dell’accertamento dell’adempimento da parte dell’istituto di credito degli obblighi sulla stessa incombenti per la identificazione del soggetto beneficiario del pagamento dell’assegno.

Ne consegue che la diversa ricostruzione giuridica dell’istituto qui in esame perorata dalla difesa della società ricorrente (e che vorrebbe ricondurre nel caso in esame la responsabilità della banca nell’ambito della responsabilità oggettiva) non è in alcun modo condivisibile proprio per le ragioni sopra espresse ed affermate autorevolmente delle Sezioni Unite di questa Corte.

5.2 Il secondo motivo presenta invece profili di inammissibilità e di infondatezza.

5.2.1 Sotto il primo profilo non può sottacersi come la censura proposta dalla società ricorrente sia volta, con tutta evidenza, a far ripetere a questa Corte un ulteriore scrutinio di merito in relazione ai presupposti fattuali posti alla base della denunciata negligenza della banca nella verifica della contraffazione dei titoli, scrutinio che è rimesso alle valutazioni esclusive dei giudici del merito ed è invece inibito al giudice di legittimità.

In realtà, la ricorrente denuncia, sotto l’egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 43 L.A., il mancato approfondimento istruttorio da parte dei giudici del merito sul profilo dell’adempimento, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, da parte dei funzionari della banca negoziatrice degli obblighi di diligenza richiesti al bonus argentarius nella verifica dell’alterazione o meno degli assegni.

Ebbene, la censura così articolata è irricevibile perchè volta a rivalutare i fatti allegati dalla banca per la dimostrazione della sua diligenza, attraverso la rilettura degli atti istruttori e della documentazione allegata.

5.2.2 Sotto altro profilo, la sentenza impugnata non si è neanche discostata dai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo i quali la negligenza del funzionario della banca negoziatrice si evidenzia solo allorquando l’alterazione del titolo posto all’incasso sia riscontrabile “ictu oculi”, attraverso un esame diretto, visivo o tattile dell’assegno da parte del funzionario addetto (Cass. 1377/2016), situazione quest’ultima esclusa dalla corte ambrosiana con valutazione in fatto non più censurabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. ss.uu. 8053/2014).

Ne consegue il complessivo rigetto del secondo motivo.

5.3 I restanti due motivi di censura sono invece inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi del provvedimento impugnato che – in ordine al rigetto della concorrente domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell’art. 2043 c.c. – ha evidenziato l’inammissibilità della censura in ragione della sua generica formulazione.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. e CHE BANCA S.P.A. e vanno invece compensate tra UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. e BARCLAYS BANK P.L.C. (che, quale cedente del ramo d’azienda nel quale sono compresi anche i rapporti negoziali controversi, si è limitata ad evidenziare tale circostanza senza svolgere difese nei riguardi delle censure di parte ricorrente).

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente CHE BANCA S.P.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. e CHE BANCA S.P.A..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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