Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12572 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.18/05/2017),  n. 12572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24504/2015 proposto da:

IMCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore ed

amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA DI RINEZO, rappresentata e difesa dall’avvocato AGATA SANSO’,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SO.GE.IN SRL, già PB GROUP SRL, incorporante la IFI INDUSTRIA

FINESTRE ITALIA SPA (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO BRIZZOLARI, che la rappresenta e difende, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 901/2015, emessa il 14/05/2015, della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA

PICARONI.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 14 maggio 2015, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 589/2013, sull’appello proposto da IFI Industria Finestre Italia s.p.a. – ora So.Ge.In s.r.l., già PB Group s.r.l. incorporante IFI – nei confronti di IM.CO s.r.l.

2. Il Tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta da IM.CO avverso il Decreto Ingiuntivo n. 944 del 2010, emesso in favore di IFI per il pagamento di Euro 17.101,83 oltre interessi e spese, a titolo di saldo della fornitura di infissi. Secondo il Tribunale sussisteva l’inadempimento di IFI per mancata consegna della merce, ma non era tale da giustificare la risoluzione del contratto, richiesta da IM.CO in via riconvenzionale.

3. La Corte d’appello ha ritenuto, invece, contraria a buona fede contrattuale l’eccezione di inadempimento per mancata consegna della merce proposta da IM.CO con l’atto di citazione in opposizione, a distanza di oltre un anno e mezzo dalla realizzazione degli infissi, osservando anche che risultava provato che IM.CO aveva tenuto un comportamento non collaborativo, che aveva reso impossibile la consegna.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza IM.CO s.r.l., sulla base di due motivi, anche illustrati da memoria. Resiste con controricorso So.Ge.In s.r.l..

5. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta in fondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta.

6. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 e si contesta che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare la dedotta questione della inammissibilità

6.1. La doglianza è infondata. L’atto di appello, che questa Corte ha potuto esaminare direttamente in ragione della natura del vizio dedotto, era sufficientemente specifico.

La Corte territoriale ha precisato che con motivi di appello si lamentava l’erroneità della valutazione del materiale probatorio e dell’applicazione delle norme in tema di inadempimento contrattuale, e nell’esaminare il merito degli stessi ha implicitamente ritenuto ammissibile il gravame. Non era peraltro necessaria esplicita motivazione sul punto (ex plurimis, Cass. 30/06/2016, n. 13425).

7. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1206 c.c. e si contesta la valutazione comparativa del comportamento delle parti, e specificamente dell’inadempimento di IFI, che non aveva provveduto alla consegna della merce, a fronte del pagamento dell’acconto di Euro 5.000,00 effettuata da IM.CO al momento della stipula del contratto.

7.1. La doglianza è inammissibile in quanto, pur se formulata come violazione di legge, sollecita il riesame della valutazione dell’inadempimento, che è, precluso alla Corte di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, nei ridotti limiti in cui lo stesso deducibile (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).

Nella valutazione dell’inadempimento, la Corte d’appello ha fatto applicazione dei principi regolatori della materia, avendo ritenuto, in esito all’esame delle emergenze probatorie, la contrarietà a buona fede del comportamento di IM.CO e la conseguente strumentalità dell’eccezione di inadempimento.

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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