Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12572 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1440/14 proposto da:

Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, in persona

del suo Presidente pro tempore Dr. G.F., elettivamente

domiciliato in Roma, Via Sicilia n. 66, presso lo Studio degli

Avv.ti Augusto Fantozzi e Edoardo Belli Contarini che, con l’Avv.

Antonio Di Vita, anche disgiuntamente, lo rappresentano e

difendono, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Avv. F.P., F.F., F.D., il

primo in proprio, gli altri due rappresentati e difesi dal primo,

unitamente all’Avv. Giorgio Stella Richter, elettivamente

domiciliati presso lo Studio di quest’ultimo, in Roma, Via Orti

della Farnesina n. 126, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 222/63/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia, depositata il 24

settembre 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Edoardo Belli Contarini, per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 222/63/13 depositata il 24 settembre 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia rigettava l’appello del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, così confermando la decisione n. 158/05/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo che aveva accolto tre riuniti ricorsi promossi da F.P. F.F. F.D. avverso altrettante cartelle di pagamento emesse a recupero di contributi di bonifica.

Per quanto di stretto interesse la CTR riteneva che i contributi consortili non fossero dovuti atteso che i contribuenti, a mezzo di “prodotte perizie, dimesse in un processo ordinario, riguardanti immobili limitrofi”, avevano dimostrato di ricevere per gli immobili di proprietà “un vantaggio soltanto indiretto per essere le opere di interesse generale avendo ad oggetto il miglioramento ambientale della zona”. Contro la sentenza il Consorzio proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui i contribuenti resistevano con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 101, 115 e 116 c.p.c.”, il Consorzio lamentava che la CTR avesse ritenuto dimostrato il vantaggio soltanto indiretto” sulla scorta di “due pregresse CTU relative ad altri giudizi svolti davanti al Tribunale di Bergamo”, meno affidabili delle altre “prove tecniche” offerte dal medesimo Consorzio.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e degli artt. 101, 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il Consorzio ancora lamentava il mancato esame delle “prove tecniche di segno contrario” che aveva offerte.

1.2. I motivi sono inammissibili perchè con gli stessi non vengono censurate violazioni delle disposizioni processuali in esponente, bensì la scelta e l’apprezzamento dei mezzi di prova che dopo l’abrogazione D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ex art. 54, conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 134, del previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nemmeno sono più sindacabili sotto il profilo del vizio motivazionale.

2. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla sussistenza di un beneficio fondiario per gli immobili dei consorziati (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, il Consorzio lamentava l’omesso esame dell’esistenza “del beneficio fondiario”, ma infondatamente atteso che la CTR ha invece espressamente considerato il fatto del “beneficio fondiario”, tanto che l’ha espressamente accertato come “vantaggio soltanto indiretto”.

3. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e controverso in relazione alla documentazione tecnica prodotta dal Consorzio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, il Consorzio ancora lamentava la “mancata valutazione degli attuali e pertinenti documenti tecnico probatori versati in atti”, un “mancata valutazione” avvenuta senza “alcuna spiegazione>.

Il motivo è inammissibile perchè nello stesso non viene individuato il fatto omesso (Cass. sez. un. n. 19881 del 2014; Cass. sez. un. n. 8053 del 2014), oltrechè per la ragione che il vizio all’esame mai può consistere in una mancata valutazione di prove (Cass. sez. un. nn. 8053 s. del 2014).

5. Con il sesto motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione della L.R. Lombardia n. 31 del 2008, art. 90, della relativa normativa di settore, nonchè dei principi elaborati in materia da codesta Corte”, da esaminarsi preventivamente al quinto, il Consorzio lamentava che la CTR avesse ritenuto dimostrata l’inesistenza del beneficio, nonostante la presunzione derivata dalla “inclusione nel perimetro di contribuenza”.

Il motivo è infondato perchè la giurisprudenza di questa Corte è invece orientata nella diversa direzione per cui la presunzione del ricevimento del vantaggio che deriva dall’inclusione nel perimetro di contribuenza non è ovviamente assoluta (Cass. sez. un. n. 26009 del 2008; Cass. sez. trib., 06/06/2012, n. 9099 del 2012).

6. Con il quinto motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c. e R.D. n. 215 del 1933, art. 10, nonchè della L.R. Lomardia n. 31 del 2008, art. 90 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il Consorzio lamentava che la CTR avesse “presupposto una nozione di vantaggio fondiario del tutto erronea” e ciò in quanto la “funzione di regimazione idraulica” doveva ritenersi di per sè “idonea a costituire vantaggio fondiario”.

Il motivo è fondato.

In effetti la CTR ha giustificato l’esclusione del beneficio affermando che le opere idrauliche davano semplicemente luogo ad un “beneficio generico, non specificatamente finalizzato ad un miglioramento dei fondi”, con ciò incorrendo nella denunciata violazione di legge, atteso che la giurisprudenza di questa Corte è invece nel contrario senso che il beneficio specifico ed intrinseco che costituisce presupposto del tributo è anche quello che consegue alla generale di difesa idraulica del territorio sul quale insiste un insieme di immobili (Cass. sez. trib. n. 24066 del 2014; Cass. sez. trib. n. 14404 del 2013).

7. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio, per le ulteriori statuizioni.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, respinge gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare altresì le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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