Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12572 del 17/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12572 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 18919-2012 proposto da:
SELLIN DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvcoto VITTORIO GOBBI giusta procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
U.T.G. PREFETTURA DI TORINO, in persona del Prefetto pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
— STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 48/2012 del TRIBUNALE di TORINO del
21/12/2011, depositata il 09/01/2012;

Data pubblicazione: 17/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza n. 48 del 2012 (depositata il 9 gennaio 2012) il Tribunale di Torino

Torino avverso l’ordinanza di convalida del 21.9.2010 del Giudice di pace di
Torino, con la quale veniva archiviato il procedimento di opposizione, con
convalida dell’ordinanza ingiunzione n. 245401 R12009 del 14.1.2010 del
Prefetto di Torino relativa a verbale di accertamento di una serie di violazioni di
norme del Codice della Strada.
Il SELLIN ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 9.7.2012 e depositato
il 10.8.2012) nei riguardi della predetta sentenza formulando due motivi, con i
quali ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.,
nonché falsa applicazione dell’art. 204 comma 1 C.d.S., oltre a falsa applicazione
dell’art. 23, comma 5 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 203 C.d.S., dell’art. 388,
comma 1 Reg. att. C.d.S. e dell’art. 155, comma 4 c.p.c. e vizio di illogica
motivazione.
L’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo la reiezione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria
illustrativa.

RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: ‘La ricorrente, lamentando con i due
motivi la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 112 e 132 cp.c., nonché falsa
applicazione dell’art. 204 comma 1 C.d.S., oltre a falsa applicazione dell’art. 23, comma 5
Ric. 2012 n. 18919 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-2-

respingeva l’appello proposto da Dario SELLIN nei confronti della Prefettura di

della legge n. 689 del 1981, dell’art. 203 Cd.S., dell’art. 388, comma 1 Reg. att. C.d.S. e
dell’art. 155, comma 4 c.p.c. e vizio di illogica motivazione, denuncia nella sostanza che i
giudici del merito non abbiano pronunciato sulla questione di tempestività dell’opposizione
proposta al Prefetto ai sensi dell’art. 204 Cd. S., dichiarata inammissibile.
La doglianza, come complessivamente formulata, appare infondata.

al mancato esame del contenuto delle difese svolte avverso la decisione di inammissibilità del
procedimento amministrativo, si deve applicare il principio di diritto enunciato dalle S ezioni
unite della Corte con la sentenza 28 gennaio 2010, n. 1786, emessa a composizione di
contrasto di giurisprudenza e concernente la portata del sindacato del giudice dell’opposizione
sull’ordinanza ingiunzione rispetto al difetto di motivazione di questa in riferimento alle
deduzioni difensive dell’interessato in sede amministrativa, secondo cui i vizi motivazionali
dell’ordinanza ingiunzione in relazione agli argomenti di difesa introdotti dal trasgressore nel
procedimento amministrativo non comportano l’invalidità del provvedimento, e quindi
l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio
susseguente investe il rapporto e non l’atto e, quindi, sussiste la cognizione piena de/giudice, che
potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non
esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, e decidere su di
esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto, sia che investano
questioni di fatto.
Con la stessa sentenza le Sezioni unite della Corte, nell’ambito della portata centrale attribuita
alla natura del giudizio di :opposizione, come

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