Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12572 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15063/2017 r.g. proposto da:

S.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Giovanni Ranalli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Roma, Via Panama n. 86.

– ricorrente –

contro

F.F.G., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avvocato Giovan Paolo Ruggeri, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Emanuele Gianturco n. 5, presso il suo studio

professionale.

– controricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TERNI,

(cod. fisc. P. Iva (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore Dott. F.G., rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato

Carlo Moroni, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via

Mocenigo n. 16, presso lo studio dell’Avvocato Roberta Nocente.

– controricorrente –

e

UNICREDIT S.P.A., con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Avv. C.M., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avvocato Tommaso Spinelli Giordano, presso il cui studio è

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Leonida Bissolati n. 76.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

Vittoria Assicurazioni s.p.a. e Altero ego s.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, depositata in

data 15.2.2017

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. on la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha parzialmente accolto l’appello proposto da S.L. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Terni, con la quale era stata respinta la domanda svolta dal S. contro la Unicredit s.p.a., la società Alter Ego s.r.l., il notaio F.F.G., il Dott. D.C. e la Camera di commercio avente ad oggetto, in primo luogo, l’accertamento dell’illegittimità del protesto elevato nei confronti dell’appellante in relazione all’assegno bancario tratto sulla Unicredit s.p.a. ed intestato alla Alter ego s.r.l. e, per altro, ad ottenere il risarcimento del danno conseguente; ha così dichiarato l’illegittimità e l’inefficacia del protesto levato in relazione al predetto assegno, rigettando tuttavia la domanda risarcitoria sempre avanzata dal S..

La corte del merito ha ritenuto – per quanto qui ancora di interesse – che la illegittimità del protesto discendeva dall’inefficacia del titolo protestato come titolo esecutivo in quanto privo della data certa al momento della sua emissione, con la conseguente sua nullità come assegno e la sua validità come mera promessa di pagamento e dunque inidoneo ad essere oggetto della procedura di elevazione del protesto; ha evidenziato che tale profilo di inefficacia del titolo esecutivo era stata accertata in altro giudizio proposto dal S. nei confronti della AlterEgo s.r.l. avente, come thema decidendum, l’opposizione a precetto relativamente all’assegno bancario in contestazione anche nel presente giudizio; ha dunque osservato che nonostante l’accertamento di inidoneità dell’assegno a fungere da titolo esecutivo fosse intervenuto in un contenzioso diverso, nel quale erano intervenuti altri soggetti – tuttavia il detto accertamento (oramai passato in giudicato) poteva dispiegare efficacia riflessa anche nei confronti degli estranei al rapporto processuale, semprechè quest’ultimi non fossero titolari di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale era intervenuto il giudicato; ha concluso nel senso che, nel caso in esame, tutti i soggetti coinvolti nel giudizio di appello erano titolari di un diritto subordinato rispetto a quello del S., quale emittente dell’assegno, e dell’Alter Ego s.r.l., quale prenditrice del medesimo assegno; ha però osservato che la domanda risarcitoria non era stata provata e non era neanche fondata nei confronti della camera di commercio perchè il protesto non era stato mai pubblicato e, nei confronti del custode dell’assegno D. e del notaio, in quanto quest’ultimi non erano a conoscenza della circostanza dell’emissione del titolo privo di data.

2. La sentenza, pubblicata il 15.2.2017, è stata impugnata da S.L. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui F.F.G., CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TERNI e UNICREDIT S.P.A. hanno resistito con controricorso.

Unicredit ha anche proposto ricorso incidentale, articolato su un unico motivo di censura.

S. e Unicredit s.p.a. hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. on il primo motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la richiesta risarcitoria, senza valutare la prova documentale offerta e riguardante la revoca del rapporto di conto corrente da parte della banca dopo l’illegittima elevazione del protesto.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma 1 e art. 118 disp. att. c.p.c., laddove la sentenza impugnata dispone il pagamento per 2/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio con compensazione del restante 1/3.

3. Il ricorso incidentale articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione alla ritenuta illegittimità del protesto sulla base di un accertamento giudiziale intervenuto inter alios.

4. Il ricorso principale è infondato.

4.1 Il primo motivo è, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato.

4.1.1 Sotto il primo profilo, giova ricordare che, secondo il costante insegnamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Un. (v. anche Sez. U., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (v. anche Sez. 6-3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020) e, dunque, ora solo in presenza dei vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014.

Il motivo è quindi inammissibile, perchè la prova del fatto del cui omesso e corretto esame si duole il ricorrente (revoca del conto corrente da parte della banca) è stata in concreto valutata dai giudici del merito, avendo escluso quest’ultimi che la stessa fosse idonea a dimostrare il lamentato danno conseguente alla elevazione del protesto e avendo, peraltro, precisato che il danno era comunque inesistente per la mancata pubblicazione del protesto e per la mancata conoscenza da parte del Notaio dell’assenza dell’indicazione della data sul titolo al momento della sua emissione (rationes decidendi quest’ultime neanche censurate dal ricorrente con l’odierno ricorso per cassazione).

4.1.2. Ma il motivo presenta anche profili di evidente infondatezza.

Ritiene il ricorrente che la semplice levata del protesto determini un danno risarcibile che, dunque, dovrebbe ritenersi esistente e provato in re ipsa.

Tale affermazione non è condivisibile perchè si scontra con i consolidati principi affermati nella materia in esame dalla giurisprudenza di questa Corte.

Sul punto, è necessario ricordare che, in tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all’onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è “in re ipsa” e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base (non di valutazioni astratte ma) del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018: nella specie, questa Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall’illegittimo protesto di un assegno sulla base dell’astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto “verosimilmente” pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto). E’ stato altresì precisato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte che “In tema di risarcimento del danno da protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sè sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un’efficace rettifica, fermo restando l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell’onore e della reputazione, o la lesione della vita di relazione o della salute” (così, verbatim Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013; v. anche: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013). Ne consegue che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento.

4.2. Il secondo motivo è del pari infondato, posto che – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – la corte territoriale ha correttamente applicato il principio di soccombenza parziale in relazione all’esito globale della controversia, provvedendo a disporre la compensazione reciproca delle spese nella misura di 1/3 per entrambi i gradi di giudizio, non essendo invece in alcun modo condivisibile l’ulteriore richiesta del ricorrente di addivenire ad una liquidazione omnicomprensiva per i due gradi di giudizio.

5. Il ricorso incidentale è anch’esso infondato.

5.1 Sul punto, il giudice di appello ha ricordato la costante giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità secondo la quale l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi ma, quale affermazione obiettiva di verità, è ugualmente idoneo a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, semprechè il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (v. Sez. 1, Sentenza n. 24558 del 02/12/2015; Sez. 5 -, Sentenza n. 12252 del 17/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 15599 del 11/06/2019). Ciò posto, risulta corretta la valutazione della corte territoriale laddove ha ritenuto che la odierna controricorrente estranea al diverso giudizio di opposizione al precetto incardinato dal S. nei confronti della Alter Ego s.r.l., non era titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale era intervenuto il giudicato sul profilo dell’inidoneità del titolo ad essere suscettibile di protesto, posto che proprio da tale accertamento discende la legittimità o meno della procedura di elevazione del protesto nei confronti del debitore richiesta dalla stessa controricorrente Unicredit.

Del resto, l’odierna controricorrente nulla ha allegato o dedotto sul punto qui da ultimo in esame, proponendo una censura generica e disancorata dalla ratio decidendi del provvedimento impugnato.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra S. e Unicredit s.p.a., mentre tra il S. ed i restanti controricorrenti le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità tra S.L. e Unicredit s.p.a.; condanna invece il ricorrente principale al pagamento, in favore dei contro ricorrenti F.F.G. e CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TERNI, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e della società ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale e per ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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