Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12572 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. II, 09/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RIACE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato

Pietro Alvaro, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio

Bertoloni n. 2 6/B, presso lo studio dell’Avvocato Maria Grazia

Rulli;

– ricorrente –

contro

R.A.M., G.A.F.;

– intimate –

avverso la sentenza del Tribunale di Locri, sezione distaccata di

Siderno, n. 395 del 2008, depositata il 17 settembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il COMUNE DI RIACE ha impugnato per cassazione la sentenza n. 395, depositata in data 17 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno ha rigettato l’appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo in data 24 marzo 2007, che aveva accolto l’opposizione proposta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22 da R.A.M. e G.A. F. avverso il verbale di accertamento e contestazione, da parte della Polizia municipale di RIACE, della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, verificatasi in data 11 maggio 2006;

che, a fondamento della opposizione, le opponenti avevano eccepito l’illegittimità per mancata contestazione immediata della violazione, la mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, l’inidoneità tecnica della strumentazione di accertamento della velocità sia per mancanza di una corretta omologazione, sia per mancata taratura, la nullità o l’inesistenza del verbale per irregolarità varie;

che che il Tribunale, dopo aver rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l’appello del Comune osservando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un’arbitraria facoltà per l’amministrazione di precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità;

che, nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui è stata accertata l’esistenza di obiettive circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza;

che il Tribunale ha precisato altresì di non condividere quanto affermato da Cass. n. 376 del 2008, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4, “evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici de quibus, tra l’altro, anche in funzione del comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata; la norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1- bis”;

che, in proposito, il Tribunale ha osservato che tale interpretazione avrebbe l’effetto di rimettere al mero arbitrio della P.A. la possibilità di omettere la contestazione immediata e che, quindi, la mera indicazione, nel verbale di contestazione, delle ragioni di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), non fosse più sufficiente a giustificare la deroga all’obbligo di contestazione immediata;

che il Tribunale osservava, inoltre, che, a fronte di una specifica contestazione in tal senso, il Comune non aveva fornito la prova nè del fatto che all’inizio del centro abitato del Comune stesso esisteva, nei due sensi di marcia, il segnale contenente l’indicazione della rilevazione della velocità a mezzo apparecchiatura elettronica; nè di quale fosse la direzione di marcia del veicolo al momento della rilevazione, sicchè doveva ritenersi che l’installazione dell’autovelox sulla via (OMISSIS) non fosse rispettosa delle prescrizioni di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, commi 1 e 2;

che il Comune di RIACE propone due motivi di ricorso;

che, con il primo, deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., e dell’art. 384 reg. esec. C.d.S., nonchè vizio di motivazione, formulando i seguenti quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.:

a) Vige nel nostro ordinamento giuridico un’esclusione generalizzata dell’utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità al di fuori delle autostrade e delle strade extraurbane principale di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, lett. A e B? b) E’ da considerarsi legittima, ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito in L. n. 168 del 2002, l’utilizzazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità da parte del Comune di Riace sulla (OMISSIS), con contestazione differita in virtù delle eccezioni previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis? c) E’ ammissibile la contestazione differita dell’infrazione relativa al superamento dei limiti di velocità qualora nel verbale di contestazione siano contenuti i richiami all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. c e all’art. 384, comma 1, lett. e) del reg.to n. 495/1992 circa l’impossibilità della contestazione immediata, sul presupposto che la strumentazione elettronica utilizzata consente la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo poichè il veicolo oggetto di rilievo è a distanza dal posto di accertamento ed impossibilitato ad essere fermato in tempo utile? d) E’ consentito al giudice dell’opposizione il sindacato, in sede giudiziaria, sulla possibilità concreta di contestazione immediata della violazione e sulle scelte organizzative dell’amministrazione?;

che, con il secondo motivo, il Comune lamenta violazione degli artt. 112, 345 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., nonchè contraddittorietà della motivazione, censurando l’affermazione del Tribunale secondo cui il Comune non avrebbe fornito prova dell’avvenuta informazione agli automobilisti, e rilevando che detta questione non era stata dedotta dalle opponenti con l’atto introduttivo del giudizio, e non aveva neanche formato oggetto di appello incidentale;

che, a conclusione del motivo, il Comune formula i seguenti quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.:

a) Nel caso in cui nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado non sia stata formulata espressa domanda di annullamento del verbale di accertamento e di contestazione, sotto il profilo della mancanza di idonea informazione agli automobilisti sull’utilizzazione o installazione, sul tratto di strada in questione, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, è consentito al giudice dell’appello porre a fondamento della propria pronuncia tale pretesa mancanza? b) Nel caso in cui nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado non sia stata formulata espressa domanda di annullamento del verbale di accertamento e di contestazione, sotto il profilo della mancanza di idonea informazione agli automobilisti sull’utilizzazione o installazione, sul tratto di strada in questione, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico poteva il giudice dell’appello decidere sul punto o avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello incidentale proposto in quanto costituente nuova domanda? c) Nel caso in cui la parte non abbia provato, nè chiesto di provare una circostanza posta a base del ricorso di prime cure, indispensabile ai fini della decisione su un aspetto determinante della controversia, è consentito al Giudice di porre a fondamento della propria pronuncia una circostanza non provata, facendo cosi venire meno il principio dell’onere della prova statuito dall’art. 2697 c.c.?;

che le intimate non hanno svolto attività difensiva;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. , ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Il primo motivo appare manifestamente fondato, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la quale ha reiteratamente affermato che “il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che ìndica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis” (Cass., n. 376 del 2008; Cass. , n. 1889 del 2008; Cass., n. 2243 del 2008).

Il convincimento del Tribunale, che pure ha dato conto dell’orientamento affermato da Cass. n. 376 del 2008, non appare convincente, anche perchè a suo sostegno nella sentenza impugnata viene presa in considerazione la disciplina amministrativa relativa all’accertamento di infrazioni a mezzo apparecchiature elettroniche in funzione automatica, laddove nel caso di specie, così come in quelli esaminati dalle citate sentenze, l’apparecchiatura era utilizzata direttamente dagli agenti accertatori, e solo la contestazione era avvenuta in modo differito per le ragioni indicate nel verbale e puntualmente riportate nella sentenza impugnata. Anche il secondo motivo appare manifestamente fondato. La sentenza impugnata, invero, riferisce che in sede di opposizione dinnanzi al Giudice di pace di Stilo l’opponente dedusse l’illegittimità per mancata contestazione immediata della violazione, la mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, l’inidoneità tecnica della strumentazione di accertamento della velocità sia per mancanza di una corretta omologazione, sia per mancata taratura, la nullità o l’inesistenza del verbale per irregolarità varie, tra le quali non era compresa la questione relativa alla mancata segnalazione della installazione dell’autovelox.

Ne consegue che, trovando applicazione nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il principio secondo cui “il giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione, introdotto con ricorso in opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 è delimitato per l’opponente dalla causa petendi fatta valere con quel ricorso e per l’amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze diverse da quelli enunciati con l’ingiunzione, a fondamento della pretesa sanzionatoria” (Cass., n. 17625 del 2007), il Tribunale non avrebbe potuto esaminare, senza incorrere nella denunciata violazione di legge, la questione della illegittimità del verbale opposto per omessa segnalazione della installazione dell’apparecchiatura elettronica.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione proposta da R.A. M. e G.A.F.;

che queste ultime, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da R.A.M. e G.A.F.; condanna queste ultime, in solido tra loro, al pagamento delle spese dell’intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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