Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12571 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20833-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVINE

ITALIA 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN LUCA PINTO,

VITTORIO PIETRO CANEPA;

– ricorrente –

contro

A. YACHTS SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, in persona

del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIACOMO ROSARIO GIRIBALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 189 del 2018, ha rigettato l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda intesa all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con condanna di A. Yachts srl al pagamento della retribuzione dovuta per asserito rapporto di lavoro dirigenziale intercorso tra le parti dal novembre 2007 al settembre 2011; la Corte dichiarava altresì che fosse nuova la domanda proposta con l’atto di appello per ottenere in via subordinata il pagamento di emolumenti per i mesi di agosto e settembre 2011 in base ad una nuova causa petendi (a titolo di compensi per lavoro autonomo).

Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione P.A. con due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha resistito A. Yacht srl con controricorso.

E’ stata notificata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- il primo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, art. 2094 c.c., contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: errata valutazione del principio di prova offerto in comunicazione mediante documenti e capitoli di prova per testi.

2.- con il secondo motivo deduce errata valutazione della domanda dedotta in giudizio sugli emolumenti stipendiali da lavoro autonomo non corrisposte che non erano mai stati richiesti in modo diverso in primo grado ed in appello e che non erano compresi nella domanda di riconoscimento della qualifica dirigenziale

3.- Il ricorso è inammissibile.

Ed invero il primo motivo di ricorso si risolve in una critica sulla mera valutazione delle prove in una ipotesi di doppia conforme. Con lo stesso motivo il ricorrente si limita a richiedere in realtà un generale riesame della decisione presa con la sentenza impugnata che non si addice a questa sede di legittimità che non integra un terzo grado di giudizio di merito. Nè sussiste la denunciata carenza di motivazione, perchè l’impugnata sentenza ha svolto argomentazioni motive idonee ad esplicitare il procedimento logico giuridico posto a sostegno di ogni punto qualificante della decisione. D’altronde, non risultano indicate in ricorso, in maniera precisa e specifica, lacune od omissioni decisive che, se evitate, avrebbero condotto ad una diversa decisione; sicchè il ricorso non è dedotto neppure in conformità alla nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, alla cui stregua è richiesta la denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054; Cass. n. 9097/2017, n. 24555/2016, Cass. n. 27197/2011).

E’ noto del resto che rientra nei poteri del giudice di merito la selezione delle prove idonee a fungere da premessa della decisione; mentre non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull’assunto della correttezza dell’apprezzamento, dell’interpretazione e della stessa selezione di tali risultanze siccome prospettata dalla parte, siffatte deduzioni implicando un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione.

Per contro è pure ripetutamente affermato da questa Corte di Cassazione che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054).

4.- Il secondo motivo invece è manifestamente infondato; in quanto, secondo quanto affermato dalla Corte d’appello, la richiesta di tutti gli emolumenti era stata avanzata in giudizio dal ricorrente esclusivamente a titolo di lavoro subordinato, come si desume anche dalla narrativa del ricorso per cassazione (v. per la causa petendi a pag. 2 lett. e-; per il petitum a pag. 3); la quale conferma che in primo grado il ricorrente non avanzò domanda alcuna, nemmeno in via subordinata, a titolo di lavoro autonomo, avendo richiesto le proprie spettanze per aver svolto “mansioni dirigenziali quale responsabile commerciale di A. Yacht evidentemente alle dipendenze e sotto la direzione e lo stretto controllo del socio amministratore delegato…..”

5.- Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 7200, di cui 7000 Euro per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA