Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12571 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.18/05/2017),  n. 12571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20609/2015 proposto da:

MIGNINI & PETRINI SPA (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore delegato elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA VERBANO 22, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FERRANNINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO MASCI, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

I.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1163/2014, emessa il 20/03/2013, del TRIBUNALE

di PERUGIA, depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA

PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza depositata il 4 giugno 2014, ha accolto l’appello proposto da I.M. avverso la sentenza del Giudice di pace di Assisi n. 159/2010, e nei confronti di Magnini e Petrini s.p.a..

2. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione proposta da I. avverso il decreto ingiuntivo n. 358/2007 emesso a favore di Magnini e Petrini s.p.a. per il pagamento di complessivi Euro 671,54 per fornitura di merce.

2. Il Tribunale ha riformato la decisione sul rilievo che il sig. I. aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla fattura n. 1564/2004 e al relativo documento di trasporto, e la controparte non aveva chiesto la verificazione, sicchè non sussisteva prova del credito azionato.

3. Magnini e Petrini s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di due motivi. Non ha svolto difese l’intimato I..

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta.

5. I motivi, con i quali è denunciato vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 214 c.p.c., possono essere trattati congiuntamente, e sono fondati.

5.1. Il Tribunale ha fatto applicazione del principio dell’onere della prova con esclusivo riferimento alla prova documentale, prodotta a sostegno del ricorso monitorio, rilevando che, in assenza di richiesta di verificazione dei documenti disconosciuti dall’opponente-appellante I. (sottoscrizione della fattura e della bolla di consegna), non vi fosse prova del credito azionato (saldo della fornitura di mangime).

Il Tribunale però, dopo aver riferito, nella parte in fatto della sentenza, che nel giudizio di primo grado erano state assunte prove per testimoni, ha omesso qualsiasi riferimento all’esito di dette prove, il cui contenuto, come riportato nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, risulta dotato di decisività, in quanto potenzialmente idoneo a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa azionata.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fondatezza della pretesa azionata deve essere apprezzata avuto riguardo al quadro probatorio complessivo, e la fattura commerciale, che è titolo idoneo per l’emissione di decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, non costituisce prova dell’esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto, il quale conserva la posizione di attore (ex plurimis, Cass. 03/03/2009, n. 5071).

5.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha erroneamente ricollegato alla mancata verificazione delle sottoscrizioni apposte su fattura e bolla di accompagnamento un effetto decisivo sull’esito del giudizio che la stessa non può avere, omettendo di valutare se il credito azionato fosse provato aliunde.

Per principio consolidato, la mancata proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, sicchè il giudice non deve tenerne conto, e la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sè favorevoli (Cass. 16/02/2012, n. 2220; 08/01/1994, n. 155; 04/01/1974, n. 8).

5.3. Risulta pertanto inficiata la ratio decidendi della decisione, e la totale pretermissione della valutazione di elementi di prova della cui esistenza lo stesso Tribunale dà atto nella sentenza, è sussumibile nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva, introdotta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis alla presente controversia (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).

6. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche e regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente procedimento, al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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