Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12571 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 26637/2011 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via degli

Scipioni n. 132, presso lo Studio dell’Avv. Francesco Cigliano,

che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Fagnano Olona (VA), in persona del suo Sindaco pro tempore

R.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Belli,

presso lo Studio dell’Avv. Giacomo Mereu, che unitamente all’Avv.

Massimiliano Battagliola, lo rappresenta e difende, giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 75/35/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 10 giugno 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Francesco Cigliano, per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 75/35/11 depositata il 10 giugno 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello di S.V. avverso la decisione n. 90/04/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, la quale ultima aveva rigettato il ricorso promosso dalla contribuente contro cinque avvisi di accertamento ICI anni 2004 2005 2006 2007 2008 emessi dal Comune di Fagnano Olona (VA) relativamente ad un fabbricato di proprietà.

In breve sintesi la CTR, giudicate irrilevanti talune “doglianze” della contribuente come ad es. quella del “sollecitato atto amministrativo” di variazione della rendita ecc., ritenuto che “non risultasse in alcun modo provata, quindi, da parte del contribuente, l’asserita variazione di rendita catastale”, considerava comunque legittimi gli avvisi attesa la “valenza di presunzione assoluta di quanto risulta al catasto”.

Contro la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, a cui il Comune resisteva con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate dichiarava di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza.

Diritto

1. Con il primo motivo rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per falsa applicazione di una norma di diritto:

dichiarazione di presunzione assoluta della Rendita Catastale, motivazione illogica”, la contribuente deduceva che per i fabbricati in discussione erano “intervenute variazioni permanenti”, cosicchè avrebbe dovuto essere consentito al giudice di rideterminare la rendita, atteso che nella sostanza si trattava di immobile “inesistente”, laddove invece i giudici del merito “non avevano mai affrontato il problema della rideterminazione della giusta rendita”.

2. Con il secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per insufficiente errata istruttoria ed errata ricostruzione dei fatti”, la contribuente lamentava di aver più volte chiesto la variazione della rendita catastale, per aver in realtà acquistato “un’area verde”, circostanze che i giudici del merito non avevano considerato ai fini della invocata rideterminazione giudiziale della rendita, adottando il contrario “principio della presunzione assoluta della rendita”.

3. Con il quarto motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., sull’inammissibilità della domanda di accertamento basata sulla rendita di Euro 6.102,00”, la contribuente deduceva che la domanda di riduzione della rendita non poteva essere giudicata inammissibile in appello.

4. Con il quinto motivo rubricato “Violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la contribuente ancora lamentava che la CTR in violazione delle norme in esponente non avesse accertato una minore rendita ai fini ICI. 5. Con il sesto e settimo motivo rispettivamente rubricati “Violazione dell’art. 3 Cost.” e “Violazione dell’art. 53 Cost.”, la contribuente lamentava le violazioni costituzionali indicate in esponente, nel caso in cui la legge avesse dovuto essere interpretata nel senso di impedire una rideterminazione in misura minore della rendita catastale.

6. Questi sei motivi sono almeno infondati atteso che la CTR, proprio sull’implicito presupposto che fosse possibile rideterminare retroattivamente la rendita, possibilità che per la verità questa Corte ammette ai fini ICI non con riferimento alle modificazioni dello stato e delle condizioni degli immobili come invece prospettato dalla contribuente (Cass. sez. trib. n. 16241 del 2015; Cass., sez. trib. n. 1299 del 2015), ha nel merito statuito che “non risulta in alcun modo provata, quindi, da parte del contribuente, l’asserita variazione di rendita catastale”.

7. Con il terzo motivo rubricato “Violazione falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio”, la contribuente lamentava che l’avvenuta variazione del piano regolatore “non fosse stata ritenuta sufficiente a modificare la rendita catastale”.

In disparte l’inammissibilità del motivo che sollecita un diverso apprezzamento del documento rappresentativo della “variante del piano regolatore” (Cass. sez. 2^ n. 12574 del 2014; Cass. sez. 2^ n. 7330 del 2013), motivo che nemmeno è autosufficiente per mancanza di trascrizione del documento (Cass. sez. 6^ n. 16134 del 2015; Cass. sez. 3^ n. 8569 del 2013), deve comunque ribadirsi che non è consentita una variazione retroattiva di rendita ai fini ICI a seguito del mutare dello stato e delle condizioni dell’immobile.

8. Con l’ottavo motivo rubricato “Violazione di legge per mancato esercizio del potere della Commissione Tributaria, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, ovvero, mancato esercizio del potere di disapplicazione di atti illegittimi”, la contribuente lamentava che la CTR non avesse disapplicato la delibera di fissazione dell’aliquota ICI adottata dalla Giunta Comunale, Delib. ritenuta illegittima perchè competente alla fissazione dell’aliquota era il Consiglio Comunale, seppur ammettendo che l’eccezione era stata formulata solo davanti a questa Corte.

Il motivo è inammissibile quantomeno perchè coinvolge una questione che, seppure di diritto, implica accertamenti da condursi sulla scorta di nuovi documenti la cui produzione è in questa sede vietata dall’art. 372 c.p.c., comma 1 (Cass. sez. trib. n. 7410 del 2011;

Cass. sez. trib. n. 26391 del 2010).

9. Con il nono motivo rubricato “Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, per insufficiente istruttoria, ovvero error in procedendo per mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la contribuente lamentava che la CTR “non avesse sufficientemente valutato le prove dell’errata rendita, nè mai avesse proceduto a chiedere informazioni, spiegazioni o altro in merito all’esito del sopralluogo dei due funzionari dell’Agenzia del Territorio” ecc. 10. Con il decimo motivo rubricato “Vizio di motivazione, art. 360 c.p.c., n. 5”, la contribuente lamentava che la CTR “avesse disatteso la richiesta di mezzi istruttori”.

11. I motivi sono quantomeno infondati perchè la contribuente invoca i poteri officiosi di cui al cit. D.Lgs. n. 546, art. 7, al fine di sollevarsi dall’onere della dimostrazione del fatto controverso costituito dalla variazione di stato e di condizioni dell’immobile (Cass. sez. trib. n. 14244 del 2015; Cass. sez. trib. n. 25769 del 2014), peraltro devesi comunque ribadire che ai fini ICI non sono ammissibili variazioni di rendita con efficacia retroattiva con riferimento a mutamenti di stato e condizioni dell’immobile.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore del solo Comune controricorrente.

13. Nessuna spesa va invece liquidata a favore dell’Ufficio che non ha resistito con controricorso e nemmeno ha partecipato all’udienza di discussione.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare al Comune le spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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