Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12571 del 17/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12571 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 13460-2012 proposto da:
PEPPICELLI LUCA (PPPLCU68H07C3090i, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 7,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO LINO JACOPO SILVESTRI,
-;ehe lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE di SESTO FIORENTINO, in persona del Sindaco,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 3, presso lo
studio dell’avvocato MONICA SCONGIAFORNO, rappresentato e
difeso dall’avvocato VINCENZO FARNARARO giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente

t
3-5

Data pubblicazione: 17/06/2015

avverso la sentenza n. 911/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE del
20/03/2012, depositata il 03/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Con sentenza n. 911 del 2012 (depositata il 3 aprile 2012) il Tribunale di Firenze
accoglieva l’appello proposto dal Comune di Sesto Fiorentino nei confronti di
Luca PEPPICELLI avverso la sentenza n. 2425/2006 del Giudice di pace di
Sesto Fiorentino e in integrale riforma della decisione, rigettava l’opposizione
proposta ex art. 22 legge n. 689/1981 dall’appellato avverso l’ordinanzaingiunzione della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino notificata il 19.9.2005
per violazione dell’art. 145, comma 4 C.d.S. per avere impegnato l’intersezione
tra via Torta e via Provinciale Luccese effettuando manovra di svolta a sinistra in
direzione Campi Bis enzio senza dare la precedenza ad altro veicolo che vi
transitava, proveniente da Campi Bisenzio, come prescritto dalla segnaletica ivi
presente, rimanendo coinvolto in sinistro stradale.
Il PEPPICELLI ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 4.6.2012 e
depositato l’11.6.2012) nei riguardi della predetta sentenza, formulando due
motivi, con i quale ha lamentato la violazione e falsa applicazione circa la corretta
individuazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, nonché vizio di
motivazione.
Il Comune intimato ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo la reiezione del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con il primo motivo il ricorrente lamenta
Ric. 2012 n. 13460 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-2-

CONSIDERATO IN FATTO

5

il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge, nella sostanza dell’art.
145, comma 4 C.d.S.. La citata disposizione, osserva il ricorrente, nel caso di specie non
avrebbe dovuto essere applicata, in quanto egli aveva effettivamente dato k precedenza al veicolo
privilegiato e solo dopo che il conducente di tale veicolo si era a sua volta fermato e gli aveva
fatto cenno di attraversare, si era messo in movimento. Il suo comportamento, quindi, non

della precedenza.
Il motivo è infondato.
L’art. 145 C.d.S., per quanto qui interessa, prescrive al comma 1, che “i conducenti,
approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare
incidenti” e, al comma 2, che “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione,
ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la
precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”. Al comma 4, inoltre, il citato
articolo prevede che “i conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni
nelle quali sia cosi stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37, e la prescrizione sia
resa nota con apposito segnale”.
Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel caso di specie l’opponente ha omesso di
dare la precedenza ad un veicolo che percorreva una strada favorita dal diritto di precedenza.
Correttamente il giudice del merito ha ritenuto quindi che la circostanza, dedotta
dall’opponente, che detta strada sia stata impegnata in un primo momento da un veicolo, al
quale l’opponente ha dato la precedenza, e in un secondo momento da motoveicolo impegnato nel
superamento del primo, al quale invece l’opponente non ha consentito il transito, perché
asseritamente coperta la visuale dai veicoli incolonnati, non comporta l’esclusione della
responsabilità, per la violazione contestata. La sentenza impugnata, che nella fattispecie ha
ritenuto integrata detta responsabilità, si sottrae pertanto alle censure proposte dal ricorrente in
questa sede con il primo motivo.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione: il Giudice del gravame avrebbe
dovuto tenere conto della condotta anche degli altri soggetti coinvolti, come correttamente fatto
dal

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