Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12570 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5443-2006 proposto da:

EDENFRUTTA SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato

GIACOBINA ROBERTO con studio in TORINO VIA G. CASALIS 56 (avviso 2010

postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI IVREA UFFICIO TRIBUTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 38/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 01/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Edenfrutta s.n.c. di L.C. e P.P., in qualità di titolare di attività di commercio ambulante con posto fisso presso i mercati settimanali, impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di (OMISSIS) relativi all’imposta Tarsu per gli anni 2000 e 2001; contestava la carenza di motivazione degli atti impugnati, l’illegittimità – per contrasto con il D.Lgs. n. 507 del 1997, artt. 64, 65, 68, 69 e 77 – delle deliberazioni tariffarie del Comune con riferimento sia alla tariffa annuale applicata, sia all’incremento del 50%, sia alla modalità di determinazione della tariffa giornaliera. Il Comune convenuto resisteva affermando la legittimità del proprio operato.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso. La relativa sentenza veniva impugnata presso la Commissione tributaria Regionale dalla società contribuente che reiterava le proprie deduzioni e richieste. Il Comune appellato resisteva.

La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l’appello ritenendo la legittimità delle delibere comunali applicate.

Contro tale sentenza ricorre la contribuente con duplice motivo; il Comune non ha controdedotto. La causa, inizialmente trattata in camera di consiglio, all’udienza del 24.5.2007 veniva rinviata alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso la carenza di motivazione della sentenza impugnata e con il secondo il contrasto della stessa con il D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65, 69 e 77.

La prima censura è infondata, per non essere in discussione la condivisibilità della suddetta motivazione – che costituisce oggetto della censura di cui al secondo motivo del ricorso – bensì la sua esistenza. La Commissione Regionale non si è limitata affatto a condividere acriticamente la motivazione dei primi giudici, ma ha ampiamente motivato sia sulla legittimità della delibera comunale relativa alla determinazione di tariffe specifiche per gli operatori su aree pubbliche (richiamando il disposto dell’art. 65, comma 1 e art. 68, comma 3 del citato D.Lgs. e il dato concreto del costo della raccolta e dello smaltimento nel caso dei venditori ambulanti) sia con riferimento alle modalità di determinazione della tariffa giornaliera (richiamando il disposto della L. n. 549 del 1995, art. 3 la Delib. Consiliare 20 ottobre 1995, n. 122 ed il dato concreto dei costi della ripulitura).

Il secondo motivo del ricorso è fondato nei limiti di cui in seguito.

Con lo stesso è stata dedotta l’illegittimità della Delibera consiliare – e conseguentemente richiesta la sua disapplicazione – per violazione del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 69 con riferimento alla determinazione delle tariffe per gli ambulanti ed al rapporto delle stesse con le tariffe delle altre categorie di utenti e per violazione dell’art. 77, comma 2 del medesimo D.Lgs. con riferimento al metodo di calcolo per determinare la tassa giornaliera.

La prima parte della censura si appalesa infondata mentre deve considerarsi fondata la seconda.

Va premesso che, come ha già affermato questa Corte (Cass. S.U. Sez. U. n. 6265 del 2006) “Il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 degli atti amministrativi illegittimi, e segnatamente di delibere comunali di approvazione di tariffe della TARSU, presupposte agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere tariffarie: esso sussiste anche qualora l’atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l’inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato”.

Pur sussistendo, pertanto, l’invocato potere di disapplicare la delibera comunale, come invocato dal ricorrente, va tuttavia richiamato il principio già affermato da questa Corte (Cass. n. 22858 del 2004) secondo la quale: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68 recante i criteri cui i comuni devono attenersi nel regolamento per l’applicazione della tassa, nello stabilire al comma 2 che, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, l’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie sia effettuata tenendo conto, fra i vari gruppi di attività e di utilizzazione, dei “locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili” (lett. f), consente l’individuazione di un’apposita categoria di esercenti il commercio ambulante di generi alimentari, distinta da quella relativa all’esercizio della medesima attività in luogo fisso, considerate le particolari esigenza di radicale pulizia poste a carico del comune da una siffatta attività,al fine di garantire la pubblica igiene”.

Tale principio discende dal citato art. 68 che prevede la facoltà per i Comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti(come è quello di (OMISSIS)) di commisurare la tassa in base alla qualità e quantità effettivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento. Da tanto consegue che nella fattispecie in esame deve ritenersi corretta, perchè consentita dalla legge, la determinazione del Comune di (OMISSIS) di tenere conto sia della quantità di rifiuti prodotti dagli ambulanti con posto assegnato al mercato,sia della necessità, per evidenti motivi igienici,di provvedere allo spazzolamento dei luoghi interessati all’attività di vendita.

Quanto poi alle modalità concrete di determinazione delle tariffe si rileva che il cit. D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2 prevede che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Ma sul punto il ricorso manca della necessaria autosufficienza poichè entrambe le delibere richiamate, cioè la Delib. 22 dicembre 1989, n. 381 e la Delib. 20 dicembre 2000, n. 368 sono meramente confermative delle precedenti delibere, e su queste ultime, che costituiscono quindi la necessaria premessa di quelle delle quali si chiede la disapplicazione, nulla è stato dedotto e/o allegato, così impedendo a questa Corte il richiesto controllo di legalità.

Conseguentemente si deve ritenere priva di fondamento la censura relativa a tale parte del secondo motivo del ricorso.

Appare invece fondata la seconda censura contenuta nel secondo motivo di ricorso. La stessa investe il calcolo della tassa dovuta dai commercianti con banco settimanale di vendita nel pubblico mercato che secondo il ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77, comma 2 e dell’art. 7 del regolamento comunale, deve essere calcolata in trecentosessantacinquesimi e non in cinquantaduesimi, come riportato dalla Delibera di Giunta e ritenuto valido dall’impugnata sentenza.

In proposito questa Corte ha già affermato (Cass. n. 22805 del 2006) con motivazione assolutamente condivisibile che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) … la tassa dovuta dai titolari di un banco di vendita nel mercato settimanale del comune è costituita dalla tariffa applicata, in base al regolamento comunale, alla categoria di utenti avente una “omogenea potenzialità di rifiuti” o, in mancanza di voce corrispondente, una potenzialità di rifiuti assimilabile (art. 77, comma 3, e art. 68); la tassa, rapportata alla superficie occupata dal banco, è dovuta non per l’intero anno solare, ma per i giorni di effettiva occupazione, con una maggiorazione fino al 50 per cento, dovendosi, a tal fine, dividere l’importo totale di essa per il numero dei giorni dell’anno, e moltiplicare quindi il risultato per il numero dei giorni di occupazione del suolo pubblico. L’espressione “rapportata a giorno” di cui all’art. 77, comma 2 infatti, non può avere altro significato che quello di una divisione (rapporto) della tassa annuale per il numero dei giorni componenti l’anno solare (365), costituendo poi tale rapporto l’unità di misura di quanto dovuto dal titolare del banco, moltiplicabile per il numero delle partecipazioni al mercato settimanale ed aumentabile fino al 50 per cento”.

Tale principio discende dal fatto che l’art. 77, comma 2, dispone che, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti temporanei (per meno di 183 giorni all’anno, anche se ricorrenti) di locali od aree pubbliche, “La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento. Dalla lettera della norma risulta evidente che il calcolo della tassa deve essere eseguito “rapportandola a giorno”, espressione che non può avere altro significato che quello di una divisione (rapporto) della tassa annuale per il numero dei giorni componenti l’anno solare (365). Tale rapporto costituisce poi l’unita di misura di quanto dovuto dal titolare del banco, moltiplicabile per il numero delle partecipazioni al mercato settimanale ed aumentabile fine al 50 per cento. La divisione della base annua per 52 settimane, anzichè per 365 giorni, non solo non è in linea con la lettera della norma ma sarebbe anche illogica e ingiusta: basta considerare che, in tal modo, l’occupante temporaneo sarebbe praticamente soggetto alla tassa annuale ordinaria non diversamente da coloro che occupano locali o aree pubbliche per tutti i giorni dell’anno, con evidente ed ingiusta disparità di trattamento fiscale. A tanto aggiungasi che un eventuale timore di determinare, con tale metodo di calcolo, una tassazione troppo modesta rispetto all’effettivo costo del servizio trova rimedio già nella legge che, proprio per compensare la maggior produzione di rifiuti, talora riscontrabile sulle aree pubbliche di mercato, consente una maggiorazione delle tariffe ordinarie fino al 50 per cento e, nei comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, come (OMISSIS), la commisurazione della tassa alla qualità e quantità dei rifiuti effettivamente prodotti ed al costo del loro smaltimento (cit. D.Lgs., art. 65, comma 1).

Per completezza si rileva che le argomentazione di cui sopra non sono in contrasto con la sentenza di questa Corte n. 22858 del 2004 che ha meramente osservato: “risulta accertato dai giudici dell’appello, con motivazione adeguata e non contraddittoria (sicchè il relativo convincimento non è sindacabile in questa sede) che la tariffa approvata dal Comune prevede per gli esercenti il commercio ambulante di generi alimentari, il ragguaglio della tassa annua di smaltimento rifiuti all’utilizzo del suolo pubblico per un giorno alla settimana”.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio a diversa sezione della C.T.R. competente che, dando applicazione al principio sopra enunciato, provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo per quanto in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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