Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12570 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21710/11 proposto da:

Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore C.G., elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo Studio

dell’Avv. Livia Salvini, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè

contro

Comune di Casalecchio di Reno (BO), in persona del suo Sindaco pro

tempore G.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Monte Zebio n. 37, presso lo Studio degli Avv.ti Marcello Furitano

e Cecilia Furitano, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Zanasi,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/13/10 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 30 novembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

maggio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Davide De Girolamo, per delega dell’Avv. Livia

Salvini, per la ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Anna Collabolletta, per la

controricorrente;

udito l’Avv. Marco Zanasi, per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso e assorbiti gli altri.

Fatto

1. Il 1 ottobre 1998 l’allora Ufficio del Territorio attribuiva ad un immobile adibito a caserma della polizia stradale e ad un immobile adibito a cabina elettrica – entrambi in possesso di Autostrade per l’Italia S.p.A. – le categorie catastali D/7 e D/1 con le conseguenti rendite.

2. Il 29 dicembre 2006 il Comune di Casalecchio di Reno (BO) notificava cinque avvisi di accertamento ICI anni 2000 2001 2002 2003 2004, relativi ai due ridetti immobili, determinando l’imposta mediante applicazione delle rendite derivanti dalle categorie D/7 e D/1.

3. Con distinti ricorsi la contribuente impugnava contestualmente come previsto dalla L. 21 novembre, n. 342, art. 74, comma 3 – sia l’attribuzione di rendita e sia gli avvisi di accertamento ICI. 4. In tutte le controversie si costituivano sia l’Agenzia del Territorio e sia il Comune.

5. I ricorsi venivano riuniti.

6. Nelle more del giudizio l’Agenzia del Territorio provvedeva in autotutela “alla rettifica delle categorie da D/1 e D/7 a E/3”, chiedendo ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 456, art. 46, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.

7. La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna non dichiarava cessata la materia del contendere, ordinando invece all’Agenzia del Territorio di produrre la documentazione relativa al procedimento che aveva condotto “alla rettifica delle categorie da D/1 e D/7 a E/3”.

8. Dopo di che l’Agenzia del Territorio “rettificava” di nuovo le categorie catastali, nel senso di attribuire alla caserma la cat. B/1 e alla cabina elettrica la cat. D/1, opponendosi inoltre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere che aveva in precedenza richiesta.

9. La CTP respingeva i riuniti ricorsi, ritenendo corretto sia il classamento della caserma in B/1 e sia il classamento della cabina elettrica in D/1.

10. Con l’impugnata sentenza n. 134/13/2010 depositata il 30 novembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, respinto l’appello della contribuente, confermava la prima decisione osservando preliminarmente che la CTP “non era tenuta a dichiarare la cessazione della materia del contendere in modo automatico” e ciò sia a causa della illegittimità del primo provvedimento di autotutela e sia comunque a causa del suo “superamento” e nel merito affermando di voler condividere la statuizione della CTP che aveva riconosciuto esatte le rendite da ultimo attribuite.

11. Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate e il Comune resistevano con controricorso.

12. La contribuente e il Comune si avvalevano della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1991, artt. 46 e 19 (art. 360 c.p.c., n. 4)”, la contribuente deduceva che a seguito dell’annullamento in autotutela degli impugnati atti di attribuzione delle categorie catastali D/7 e D/1 la CTP avrebbe dovuto dichiarare “l’estinzione del giudizio catastale” per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.Lgs. n. 546 cit., art. 46, comma 2 e quindi “riconoscere consequenzialmente l’illegittimità derivata degli avvisi di accertamento comunali che liquidavano l’ICI sulla base del presupposto classamento annullato” e mentre invece la CTP aveva deciso le controversie in mancanza di interesse processuale delle parti o comunque oltre la domanda delle parti e la CTR aveva pertanto errato a confermare la prima decisione.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Invero il cit. D.Lgs. n. 546, art. 46, comma 2, non definisce la fattispecie della cessazione della materia del contendere, tuttavia esiste sufficiente consenso nel ritenere che la ridetta materia del contendere possa dirsi cessata quando viene a mancare l’oggetto della lite e cioè per es. quando l’atto fiscale impugnato viene annullato in autotutela (Cass. sez. trib. n. 4744 del 2006; Cass. sez. trib. n. 19695 del 2004; Cass. sez. trib. n. 16987 del 2003). Pertanto, considerato che alla caserma e alla cabina elettrica l’Ufficio aveva attribuito la cat. E/3, la CTP avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione dei giudizi “catastali” per cessata materia del contendere, per essere appunto venuti meno gli atti che erano stati impugnati e quindi per essersi così definito quello specifico processo “catastale”.

1.3. Non è rilevante che l’attribuzione della cat. E/3 sia stata in corso di processo successivamente annullata, mediante attribuzione della cat. B/1 alla caserma e della cat. D/1 alla cabina elettrica. E questo appunto perchè gli atti di classamento oggetto di processo più non esistevano e non potendo gli stessi essere cambiati con altri e ciò a causa della struttura oppositiva del processo tributario. Una struttura oppositiva che, come anche implica la previsione della preclusione all’aggiunta di nuovi motivi D.Lgs. n. 546 cit., ex art. 24, comma 2 segg., presuppone che l’atto fiscale delimiti la materia del contendere. E cioè che la materia del contendere non possa essere in corso di processo allargata o cambiata ad libitum (Cass. sez. trib. n. 22019 del 2014; Cass. sez. trib. n. 4145 del 2013; Cass. sez. n. 20516 del 2006).

1.4. Rimane da verificare quali possano essere gli effetti dell’estinzione dei giudizi di classamento, in questo caso per cessata materia del contendere, su quelli di impugnazione degli avvisi ICI. E a riguardo occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente radicalmente escluso che, in un processo dipendente come quello sugli avvisi ICI qui all’esame, il classamento potesse essere fatto oggetto di accertamento incidentale ai sensi dell’art. 34 c.p.c.(Cass. sez. un. n. 643 del 2015, che così ha risolto la questione rimessale con le “gemelle” Cass. sez. trib. ord. nn. 7033 s. del 2014; conformi, Cass. sez. trib. n. 19872 del 2012; Cass. sez. trib. n. 9183 del 2011). Soluzione in un qualche modo coonestata dalla scelta fatta ex ante da questa Corte, in contrapposizione però a quella diversa che la Corte cost. aveva invece mostrato di prediligere, di interpretare il D.Lgs. n. 546 cit., art. 39, applicabile ratione temporis nel senso di ritenere che per le pregiudizialità cosiddette interne dovesse applicarsi l’istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e non invece il diverso istituto della ricognizione semplicemente incidentale ex art. 34 c.p.c. (Corte cost. n. 31 del 1998; Corte cost. n. 8 dei 1999; Cass. sez. trib. n. 8567 del 2001; Cass. sez. trib. n. 1865 del 2012; Cass. sez. trib. n. 21396 del 2012; stipite fu, Cass. sez. trib. n. 14788 del 2001). Scelta interpretativa peraltro ora recepita dal D.Lgs. n. 546 cit., art. 39, comma 1 bis, che, a seguito dell’aggiunta introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, ha consacrato in legge il ridetto istituto della sospensione necessaria per pregiudizialità interna. E di qui la finale illazione per cui la CTP avrebbe dovuto annullare gli avvisi ICI in quanto fondati su prodromici atti di classamento non più esistenti e senza inoltre avere il potere di compiere alcun accertamento “catastale” incidenter tantum ai sensi dell’art. 34 c.p.c..

2. Assorbiti gli altri motivi.

3. Assorbita con ciò anche l’eccezione, sollevata dalla contribuente in memoria ex art. 378 c.p.c., di giudicato esterno nelle more intervenuto con riguardo al classamento della caserma e della cabina elettrica.

4. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti – ed essendo cessata la materia del contendere “catastale” – la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dei ricorsi proposti dalla contribuente avverso gli avvisi ICI. 5. Nella assoluta particolarità delle questioni trattate, la Corte ravvisa le ragioni che la inducono a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza, decide nel merito la controversia con l’accoglimento dei ricorsi proposti dalla contribuente avverso gli avvisi ICI, compensa integralmente le spese di ogni fase e grado e tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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