Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12570 del 17/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12570 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

OR.DINANZA
sul ricorso 7124-2012 proposto da:
BONAIUTI DOMENICO (BNTDNC30A09C742F. ) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO BONAIUTI, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
PERUGIA in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis;
– controricorrente –

1480
:17
-2

Data pubblicazione: 17/06/2015

avverso l’ordinanza n. 19/2012 del GIUDICE DI PACE di CITTA’
DI CASTELLO, depositata il 12/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Domenico BONAIUTI impugna l’ordinanza del giudice di pace di Città di
Castello del 12 marzo 2012, che dichiarava inammissibile il suo ricorso in
opposizione avverso diversi verbali della Polizia stradale per violazioni,
commesse durante il percorso autostradale ed accertate con sistema di controllo
della velocità “server-tutor”, dell’art. 142, comma 8 C.d.S., emessi dalla Sezione
Polizia Stradale di Latina, dalla Sezione Polizia Strale di Caserta e dalla Sezione
Polizia Scale di Roma. Precisava di avere adito il giudice di pace di Città di
Castello, essendo la propria residenza in un Comune rientrante nella competenza
territoriale di tale giudice in base all’art. 9 c.p.p., comma 2.
Il giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso così motivando “non risulta
essere proposto all’Autorità territorialmente competente”.
La Prefettura di Perugia resiste con controricorso deducendone l’inammissibilità
per violazione all’art. 366 bis c.p.c..
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.
In prossimità dell’udienza camerale parte ricorrente ha depositato memoria
illustrativa di adesione alla relazione.

RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con l’unico motivo, denunciando la
vidnione per mancata, falsa ed erronea applkazione dell’art. 23, comma 1 legge n. 689 del
1981, il ricorrente deduce che il giudice di pace non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il
Ric. 2012 n. 07124 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-2-

CONSIDERATO IN FATTO

ricorso, sostanzialmente effettuando una statuizione sulla competenza senza instaurare
preventivamente il contraddittorio e quindi in violazione dell’art. 23 di detta legge e comunque
adottando un provvedimento previsto per ipotesi di stretta interpretazione.
Invero il giudice di pace con la pronuncia di inammissibilità, statuita ai sensi dell’art. 23,
comma 1 legge n. 689 del 1981, ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel

di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza
di diversi uffici de/giudice di pace, il giudice di pace investito dell’opposizione avverso tutti i
verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza
territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità prevista invece dallaL n. 689 del
1981, art. 23, comma 1, soltanto per l’ipotesi di tardività della impugnazione.
Tale norma deve ritenersi di stretta interpretazione e quindi applicabile esclusivamente nei casi
dalla stessa indicati. La specialità della norma deriva proprio dalla possibilità di pronunciare
un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e per ipotesi nelle quali
si tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine (in termini v. Cass. 15 novembre
2011 n. 23881).”.

Precisato che nella specie non trova applicazione, ratione temporis, l’art. 366 bis
c.p.c. (depositato il provvedimento impugnato in data 12.3.2012), gli argomenti e
le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, e a cui non sono state rivolte
critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, ragione per la quale la sentenza
impugnata va cassata, con rinvio al Giudice di pace di Città di Castello, in
persona di diverso magistrato, che provvederà al riesame nel merito della
controversia, oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;

Ric. 2012 n. 07124 sez. M2 – ud. 05-03-2015
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quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici

cassa la

nriast

impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia al

Giudice di pace di Città di Castello in persona di diverso giudice, anche per le
spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI— 2^ Sezione civile

della Corte di Cassazione, il 5 marzo 2015.

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