Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12570 del 04/06/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 12570 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16454/12) proposto da:
PESENTI RICARDO e SALVAGNO ADRIANA, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale
a margine del ricorso, dall’Avv.to Sergio Carugno del foro di Verona ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dell’Avv.to Augusto D’Ottavi in Roma, via del Banco del Santo Spirito n. 48;
– ricorrenti contro
CONDOMINIO “COMPLESSO CASTELLO”, in persona dell’Amministratore pro-tempore;
– intimato avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 30297 depositata il 30 dicembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2014 dal
Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi.

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Data pubblicazione: 04/06/2014

FATTO E DIRITTO
Riccardo PESENTI ed Adriana SALVAGNO hanno proposto ricorso per revocazione ex
art. 391 bis in relazione all’ad. 395 c.p.c., n. 4, contro la sentenza in epigrafe di questa

d’Appello di Venezia del 19.11.2009, che aveva ritenuto l’infondatezza dell’impugnazione
proposta limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio in virtù del principio della
soccombenza virtuale (essendo, nel merito, cessata la materia del contendere).
I ricorrenti denunciano un errore percettivo, consistito nell’avere ritenuto privo di
autosufficienza il ricorso per mancata riproduzione delle risultanze istruttorie da cui
sarebbe emersa la destinazione a parcheggio delle aree oggetto della delibera impugnata
– come sostenuto dai Pesenti-Salvagno, delibazione che erroneamente la corte territoriale
aveva riferito a precedenti delibere.
Il consigliere relatore, all’esito dell’esame preliminare ex art. 380 bis c.p.c., ha proposto la
reiezione del ricorso, la difesa dei ricorrenti ha controdedotto con memoria, ribadendo con
memoria illustrativa la tesi. La Corte, all’esito di più accurato esame degli atti del
pregresso giudizio di legittimità, in particolare dell’originale del ricorso, ha rilevato che,
diversamente da quanto ritenuto dal precedente collegio e dal relatore, risulta di difficile
riproduzione il contenuto delle asserite altre delibere, ai fini e per gli effetti di cui all’ad.

Corte, con la quale è stato rigettato il loro ricorso avverso la sentenza della Corte

366 n. 6 c.p.c., soprattutto tenendo conto che si tratta di documenti sui quali è stato
fondato il convincimento dei giudici del merito.
Non resta, pertanto, nella presente fase, che dare atto della sussistenza dell’evidente
errore revocatorio e, pertanto, dichiarare ammissibile il ricorso ex ad. 395 c.p.c., n. 4 e
rinviare la decisione in ordine a quello alla pubblica udienza.

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P.Q.M.

La Corte dichiara ammissibile il ricorso per revocazione e rinvia alla pubblica udienza per

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 30 gennaio
2014.

l’ulteriore corso.

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