Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1257 del 22/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1257 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 13413/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
31.37
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contro
Samir S.r.1, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore Di Cesare Giovanni, oltreché Isor S.à.r.l.
e Montrond Immobiliare S.à.r.l. in persona del legale
rappresentante
pro tempore
di entrambe Moreschi
Luisella, tutte e tre elettivamente domiciliate in
Data pubblicazione: 22/01/2014
Roma, Via Crescenzio n. 91 e rappresentate e difese
anche disgiuntamente dagli Avv. Raffaello Lupi e
Claudio Lucisano, giusta delega a margine del
controricorso;
–
controz -lcorrenti
–
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 10 aprile
2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20 novembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Alessia Urbani Neri, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Claudio Lucisano, per le resistenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino,
che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 53/14/08, depositata il 10
aprile 2008, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, respinto l’appello dell’Ufficio, confermava la
decisione n. 267/59/06 della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso
proposto
S.à.r.1.,
dalle
contribuenti
Montrond
Samir
Immobiliare
S.r.l.,
S.à.r.l.
Isor
avverso
l’avviso n. 20012V001045000 di rettifica del valore di
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avverso la sentenza n. 53/14/08 della Commissione
un paio di
terreni,
oggetto di una complessa
contrattazione, col conseguente recupero d’imposta di
registro e irrogazione di sanzioni.
La CTR riteneva, dapprima, che l’art. 36, comma 2, d.l.
4 luglio 2006, n. 223, conv. in 1. 4 agosto 2006,
n.248, per cui, anche ai fini della determinazione
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale adottato dal
comune, indipendentemente dall’approvazione della
regione e dall’adozione di strumenti attuativi del
medesimo”, non fosse norma d’interpretazione autentica,
e, che, perciò, non potesse essere applicata
retroattivamente agli immobili in questione, inclusi in
PRG, ma sprovvisti di strumento attuativo; cosicché,
giusta la natura agricola dei terreni, che li rendeva
unicamente suscettibili di valutazione “automatica”
ex
art. 52, comma 4, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, il
valore degli stessi non poteva esser oggetto di alcuna
rettifica da parte dell’Ufficio; con assorbimento di
ogni altra questione, compresa quella estimativa di
“merito”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
Le contribuenti resistevano con controricorso, altresì
avvalendosi della facoltà di depositare memoria.
Diritto
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dell’imposta di registro, “un’area è da considerare
1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c., deducendo,
in rubrica, “Violazione dell’art. 36, comma 2, d.l.
223/2006, conv. in 1. 248/2006”, per aver la CTR
errato nel non aver ritenuto d’interpretazione
autentica la norma in esponente, col suo derivato
specie, cosicché ben poteva l’Ufficio, in ragione della
“vocazione” edificabile dei terreni, determinarne il
valore di mercato al fine di stabilire l’imposta di
registro. Il quesito era, difatti: “se abbia natura di
interpretazione autentica e comunque sia di
applicazione retroattiva la disposizione del comma 2
dell’art. 36 dl 223/06, conv. in 1. 248/06, secondo la
quale, ai fini dell’applicazione del cit. DPR 131/86,
nella valutazione del valore venale degli immobili
un’area è da considerarsi edificabile se utilizzabile a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal Comune, indipendentemente
dall’approvazione della regione, e dall’adozione di
strumenti attuativi del medesimo, e conseguentemente
violi la citata disposizione dell’art. 36, comma 2,
d.l. 223/06 la sentenza della CTR che ne neghi
l’applicabilità in relazione a trasferimento
immobiliare avvenuto nel 2001”.
Il motivo è fondato alla luce dei noti arresti, secondo
cui: “In tema di imposta di registro, nei trasferimenti
immobiliari,
dell’imponibile
ai
di
fini
della
un terreno
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determinazione
con destinazione
carattere retroattivo, applicabile quindi al caso di
edificatoria prevista in un P.R.G. adottato ma non
ancora approvato dalla Regione, l’avvio della procedura
per la formazione del detto piano determina un aumento
di valore del terreno e la sua edificabilità, ai fini
fiscali – come si evince dalla norma interpretativa
dell’art. 52, comma 4, ultimo periodo, d.p.r. 26 aprile
luglio 2006 n. 223, conv., con modificazioni, in 1. 4
agosto 2006 n. 248 non è condizionata
dall’approvazione della Regione e dall’adozione di
strumenti attuativi del medesimo piano, di guisa che
un’area è da considerare comunque fabbricabile se è
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; ne
consegue che si può valutare come edificabile un suolo
considerato a vocazione edificatoria anche prima del
completamento delle relative procedure, atteso che con
la perdita della inedificabilità si apre la porta alla
valutabilità in concreto dello stesso: l’accertamento
di valore deve essere effettuato ai sensi dell’art. 51
d.p.r. n. 131 del 1986 tenendo conto di quanto sia
effettiva e prossima la utilizzazione a scopo
edificatorio e di quanto possono incidere gli ulteriori
eventuali oneri di urbanizzazione (Cass. sez. un. n.
25505 del 2006; Cass. sez. trib. n. 19225 del 2012).
2. Alla cassazione dell’impugnata sentenza deve
peraltro seguire il giudizio di rinvio per
5
1986 n. 131, contenuta nell’art. 36, comma 2, d.l. 4
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l’accertamento “in concreto” del valore del terreno
oggetto di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale
del Lazio,
altra sezione, che nel decidere la
oltreché regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 20 novembre 2013
controversia dovrà uniformarsi ai statuiti principi,