Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1257 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31148-2018 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SASSI PAOLO giusta procura in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. (OMISSIS)) – COMMISSIONE TERRITORIALE

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONE DI SALERNO, SEZ.

DI CAMPOBASSO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 2767/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Cons. Relatore Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il cittadino nigeriano O.J. ha invocato la protezione internazionale o umanitaria riferendo di essere fuggito dal proprio Paese dopo che, nel 2015, il padre era stato assassinato da una fazione opposta a quella di sua appartenenza ed egli, tornato a casa, non aveva più trovato le sorelle e si era accorto che alcuni soggetti armati stavano tentando di entrare in casa sua; era poi riuscito a scappare da un musulmano che lo aveva “comprato” intimidendolo;

2. il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso avverso il diniego della competente Commissione territoriale, la quale aveva ritenuto totalmente inattendibile il richiedente per l’incoerenza, le contraddizioni, la vaghezza e l’implausibilità del suo racconto, confermando che questi in realtà non aveva nemmeno riferito di minacce precise e concrete, narrando fatti vaghi, generici (sotto il profilo dell’individuazione dei suoi persecutori) e non circostanziati nel tempo e nello spazio; ha reputato inoltre inverosimile che egli, per mera paura, non si sia rivolto alla polizia per denunciare l’assassinio del padre e la scomparsa delle sorelle; ha quindi negato la protezione sussidiaria per non essere la zona di sua provenienza interessata da un conflitto armato (v. rapporto Amnesty international 2017-2018); ha infine ritenuto, quanto alla protezione umanitaria, che i “timori di persecuzione politica personale” in caso di rientro in Patria sono “del tutto astratti e congetturali” e il ricorrente non ha particolari legami familiari col territorio italiano, nè manifesta patologie che debbano essere necessariamente curate in Italia;

3. avverso la decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese;

4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. il primo motivo – con cui si lamenta congiuntamente la violazione di plurimi articoli del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs.n. 251 del 2007, l’omesso esame di fatto decisivo “in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria” e la “mancanza totale di motivazione” (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) con riguardo allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria – è inammissibile, avendo il tribunale puntualmente esaminato i motivi di ricorso e ampiamente motivato sulla non credibilità del racconto del ricorrente, previa acquisizione di fonti “COI” qualificate; le censure risultano perciò astratte e generiche, corredate da lunghe trascrizioni di brani di un “Manuale giuridico per l’operatore” e della giurisprudenza di merito, sostanzialmente risolvendosi nella non condivisioiti, delle valutazioni di merito operate dal tribunale (v. pag. 7 del ricorso);

6. le doglianze veicolate con il secondo mezzo – violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, omesso esame di fatto decisivo, omessa attività istruttoria, motivazione apparente (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) in merito a protezione umanitaria – sono parimenti inammissibili, in quanto astratte e generiche (a pag. 17 si stigmatizza anche il riferimento del tribunale alla “persecuzione politica”, quando è lo stesso ricorrente ad invocare lo status di “rifugiato politico” a pag. 7 del ricorso), avendo il giudice a quo adeguatamente motivato circa la non credibilità del racconto e l’inesistenza di particolari profili di vulnerabilità (familiari o di salute);

7. inammissibile è anche la terza censura, con cui si lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, in uno al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), poichè per giurisprudenza costante di questa Corte “la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione stesso D.P.R., ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R., art. 113 (Cass. 3028/2018, 32028/2018, 29228/2017).

8. l’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115l, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, i1 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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