Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12569 del 18/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 13/03/2017, dep.18/05/2017),  n. 12569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21476/2015 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TRASONE 8,

presso lo studio dell’avvocato ERCOLE FORGIONE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANTONIO ROMANO e PIETRO ROMANO;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. BELLINI

10, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA CAPASSO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLA CROCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1336/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO P.

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

C.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso la statuizione di rigetto del gravame contro la sentenza di primo grado che aveva posto a suo carico l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge R.A..

Il primo motivo di ricorso (omessa risposta al motivo di appello sull’ammissibilità della produzione di documenti da parte della R.) è inammissibile perchè aspecifico, limitandosi ad indicare vari documenti senza evidenziare in che modo essi siano idonei a sorreggere la censura, in tal modo pretendendosi di delegare alla Corte di desumere da sè che cosa potrebbe giustificare l’assunto del ricorrente e venendo meno il ricorso alla propria funzione che è quella di criticare la decisione impugnata.

Il secondo motivo (mancanza assoluta di motivazione) è inammissibile: l’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e cioè in presenza – e non è questo il caso in esame – di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014).

Il terzo motivo (violazione dell’art. 2697 c.c.) è inammissibile: il motivo non censura l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, per avere attribuito l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, ma si limita a criticare l’esito della valutazione delle risultanze probatorie; esso è quindi inammissibile come motivo in iure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 (Cass., sez. un., n. 8053 e 8054 del 2014, sez. un. n. 16598/2016, n. 11892 del 2016).

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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