Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12569 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24987/2010 proposto da:

IMMOBILIARE CIENNE SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA

PASSACANTILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MARTELLI

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 83/2009 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PACE per delega dell’Avvocato

MARTELLI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La CTR dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 83/02/09, depositata il 28.09.2009 e non notificata, ha riformato la sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società “Immobiliare Cienne SRL” avverso la cartella di pagamento n. 02020060004054816 per Iva, relativa all’anno di imposta 2003.

2. La cartella recava un’iscrizione a ruolo a titolo di omesso/carente versamento IVA per l’anno 2003 per l’importo complessivo di Euro 14.971,21, avente come causale il recupero di somme dovute e non corrisposte a seguito dell’adesione agli istituti definitori di cui della L. n. 289 del 2002, art. 16, per la definizione della lite fiscale pendente relativa all’avviso di rettifica n. (OMISSIS) per l’anno 1989.

3. Nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, il secondo giudice affermava la legittimità della cartella ed osservava che la legge non dava adito a dubbi sul fatto che il valore della lite, ai fini della definizione, dovesse essere determinato prendendo in considerazione tutte le problematiche oggetto del giudizio che si intendeva definire, e che nel caso in esame non era stato incluso nel computo l’importo dell’IVA chiesta a rimborso e disconosciuta dall’Amministrazione finanziaria.

4. La società propone ricorso per cassazione fondato su due motivi nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Polis SPA, al quale replica la sola Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Primo motivo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 289 del 2002, art. 16 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La ricorrente si duole che il collegio giudicante abbia omesso di considerare alcuni fatti “impeditivi” eccepiti e non contestati dall’Ufficio segnatamente a riguardo: 1) la mancata previa tempestiva notifica di qualsivoglia provvedimento di diniego della definizione;

2) l’intervenuta sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in riferimento all’Avviso di rettifica del 1993, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per la definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 16 cit..

A parere della ricorrente, tali fatti dimostravano che l’Ufficio era decaduto dal potere di contestare la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento di quanto dovuto.

1.2. Il primo motivo è inammissibile e va respinto.

Va rilevato infatti la carenza di autosufficienza del motivo il quale prospetta alcune circostanze indicate come “fatti impeditivi”, che tuttavia risultano descritti in modo vago e generico, senza essere accompagnati dalla necessaria trascrizione delle questioni originariamente poste, al fine di consentirne un adeguato vaglio anche in merito alla tempestiva introduzione delle questioni.

1.3. Invero, il primo profilo della doglianza, con il quale il ricorrente denuncia la mancata comunicazione dell’intervenuto provvedimento di diniego della definizione, si fonda su un dato – e cioè che sia intervenuto “il diniego della definizione” – che rimane un mero assunto della contribuente e non trova alcun riscontro nel giudizio, sia per le evidenti carenze del motivo, sia perchè, per vero, risulta smentito dallo stesso contenuto della cartella impugnata, intesa proprio a pervenire all’integrale versamento della somma dovuta per la definizione e non già a denegarla.

1.4. Quanto alla sentenza della CTR che avrebbe dichiarato l’estinzione del giudizio relativo all’avviso di rettifica per definizione della lite pendente, va rimarcata la assoluta genericità della indicazione, priva anche dei numeri identificativi della sentenza nè trascritta, sia pure per stralcio.

Peraltro la controricorrente deduce che la controversia si chiuse con una pronuncia di “inammissibilità” dell’appello e non con la estinzione della L. n. 289 del 2002, ex art. 16 e con ciò corrobora la evidente carenza di auosufficienza del motivo.

2.1. Secondo motivo – violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene la ricorrente che la Commissione ha errato nel ritenere corretto il computo dell’importo dovuto per la definizione della lite da parte dell’Ufficio, in ragione del dettato normativo.

Osserva in proposito che la lite tributaria da condonare concerneva il disconoscimento di un credito da rimborso per Lire 42.461.000, il disconoscimento di un credito compensato per Lire 3.074.000 e una maggiore imposta per Lire 159.000 e che nell’avviso di rettifica era stato richiesto il pagamento solo di Lire 3.074.000 e di Lire 159.000: esplicitava quindi che l’importo dovuto per la definizione era stato determinato proprio sulla base dell’importo effettivamente richiesto in pagamento dall’Erario con l’avviso di rettifica.

2.2. Il motivo è infondato e va respinto.

2.3. Giova ricordare che, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c), “per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati”.

2.4. Nel caso in esame, come si desume dallo stesso motivo, oggetto della contestazione formulata dalla società, con il ricorso in primo grado, non erano solo il credito compensato disconosciuto e la residua imposta di Lire 159.000, ma anche il credito IVA chiesto a rimborso del più elevato importo di Lire 42.462.000, anche se lo stesso, non essendo stato percepito dalla contribuente, in ragione del rifiuto al rimborso, non era stato ricompreso nella determinazione dell’importo della ripresa.

Tale ultima circostanza, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, tuttavia, non sposta i termini della questione a suo favore.

Invero la disposizione in esame fissa il criterio di calcolo nel valore della lite, quale risulta dall’atto introduttivo del giudizio, con il quale il contribuente stesso ha definito l’oggetto della controversia. Nella chiarezza della legge, così si è espressa anche dalla Agenzia delle entrate, con le circolari illustrative del condono n. 12/E/2003 e n. 18/E/2003.

Nè assume rilievo la circostanza che, come la stessa Amministrazione ha avuto modo di rilevare, sostanzialmente non è ravvisabile un interesse del contribuente ad avvalersi della definizione di cui della L. n. 289 del 2002, art. 16, nel caso di lite in materia di rimborso IVA in quanto il comma 5 dello stesso articolo stabilisce tassativamente che le uniche somme rimborsabili a seguito della definizione della lite sono quelle versate per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, sempre che sia intervenuta una pronuncia sfavorevole all’Amministrazione finanziaria e tale previsione non ricomprende le somme oggetto di richiesta di rimborso in dichiarazione e non pagate dall’Amministrazione, in esecuzione del provvedimento di imposizione impugnato (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 25 marzo 2003, par. 21): ciò in quanto la adesione alla definizione della lite e la valutazione circa la opportunità della stessa è frutto di una libera scelta della parte privata.

La decisione della CTR appare pertanto immune da vizi e va confermata.

3. Conclusivamente il ricorso va respinto, inammissibile il primo motivo ed infondato il secondo.

La contribuente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo a favore della sola Agenzia delle entrate che si è costituita con controricorso.

PQM

La Corte di cassazione, rigetta il ricorso, inammissibile il primo motivo, infondato il secondo;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio legittimità che liquida nel compenso di Euro. 3.000,00, oltre spese prenotate a debito a favore della sola Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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