Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12569 del 17/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12569 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 6490-2012 proposto da:
GIZZI MARIELA ANGELA ZZMLN57R52Z614Y) elettivarn.ente
domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 2, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO RUGGIERO, che la rappresenta e
difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 17/06/2015

contro

PREFETTURA DI ROMA;
– intimata avverso la sentenza n. 24479/2011 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 14/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

N’t

v
*4,

CONSIDERATO IN FATTO
Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Giudice di pace di Roma,
conseguente alla proposizione da parte di Matiela Angela GIZZI, per quanto qui
di interesse, di opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione di
norme del Codice della strada, il giudice adito, con sentenza n. 84277 del 2009,

annullamento dell’ingiunzione, compensando le spese del giudizio. Avverso la
menzionata sentenza interponeva appello al GIZZI deducendo la erroneità della
pronuncia in ordine alla statuizione sulle spese, e il Tribunale di Roma, con
sentenza n. 24479 del 2011, respingeva il gravame, con ciò confermando la
decisione di primo grado in punto liquidazione spese processuali.
La GIZZI proponeva ricorso per cassazione avverso quest’ultima decisione
deducendo, con tre motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c., nonché dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118, comma 2 disp. att.,
24 e 111 Cost, oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione, circa l’indicazione dei giusti motivi ai fini della pronuncia di
compensazione delle spese processuali del giudizio avanti al giudice di prime
cure, con compensazione anche delle spese del giudizio di appello.
L’Amministrazione locale intimata non ha svolto difese neanche in sede di
legittimità.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.e. proponendo l’accoglirnento del ricorso.
In prossimità dell’udienza camerale parte ricorrente ha depositato memoria
illustrativa di adesione alla relazione.

RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con i tre motivi

da trattare

congiuntamente vertendo tutti sulla questione delle .pese processuali – la ricorrente, denunciando
Ric. 2012 n. 06490 sez. M2 – ud. 05-03-2015
-2-

nella contumacia dell’Amministrazione locale evocata, accoglieva la domanda di

la violazione degli artt. 91, 92, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 132 cp.c., 118, comma 2 di.sp.
att. cp.c., e 24, 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cp.c., lamenta la erroneità
della decisione del giudice del gravame che è pervenuto alla totale compensazione delle spese di
entrambi i gradi di giudizio di merito individuando i giusti motivi in ragioni prive di
consisten(a.

Va innanzi tutto chiarito che il testo dell’art. 92 cp.c. nella formulazione introdotta dall’art. 2,
comma 1, lett. a), della legge 28.12.2005 n. 263, che trova applicazione nella specie in quanto
relativo a giudizio iniziato dopo l’entrata in vigore della legge 23.2.2006 n. 51, di conversione
del D.L. 30.12.2005 n. 273 (ossia a decorrere dal 10.3.2006), come previsto dall’art. 39
quater di modifica dell’art. 2, comma 4, della legge n. 26312005 e quindi al presente
procedimento, essendo il verbale di accertamento elevato nell’anno 2008.
Ciò premesso, e pur se alla specie non è applicabile ratione temporis l’art. 92 nel testo
modificato dall’art. 45, comma 11, della legge 18.6.2009 n. 69 (“… concorrono altri gravi ed
eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”), la scelta discrezionale di
compensare le spese processuali è riservata a/ prudente ma comunque motivato apprezzamento
del giudice di merito Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20598), la cui statuizione può
essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste
alla base della motivazione e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo
decisionale. In altri termini, le ragioni giustificatrici della compensazione totale o parziale delle
spese devono essere chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione
adottata a sostegno della statuizione di merito, ma l’obbligo del giudice di dare conto di dette
ragioni deve ritenersi assolto oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta
statuizione, anche allorché le nomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè
considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.
Le Sezioni unite hanno anche escluso che la previsione normativa che consente la compensazione
delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal giudice possa suscitare dubbi di
illegittimità costituzionale, non comportando una inammissibile compressione dei diritti di

Ric. 2012 n. 06490 sez. M2 – tad. 05-03-2015
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La censura parrebbe manifestamente fondata.

difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto dall’obbligo di fornire
un’adeguata motivazione.
In base a questi principi, deve ritenersi che, nel caso concreto, il riferimento all’annullamento
dell’atto impugnato per ragioni esclusivamente riferibili alla contumacia dell’Amministrazione
resistente, non integri motivazione adeguata e ragionevole de/provvedimento di compensazione

non possono avere oggettivamente alcuna incidenza sul regolamento delle spese, perché estranee
alle parti, con la conseguenza che i giusti motivi di compensazione individuati dal Tribunale
sono illogici e privi di consistenza e sono affidati ad una motivazione apparente.
Invero la scelta della controparte a non svolgere difese nel giudizio, costituendo nella sostanza
ipotesi di mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione non giustifica, dà
per sè, la compensazione allorché, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire il
giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.
Ne consegue che laddove – come nella specie – venga in considerazione la regolarità del
procedimento sanzionatorio, la sua non conformità al modello legale non è di per sè giustifiCativo
della compensazione (Cass. 19 novembre 2007 n. 23993; Cass. 8 aprile 2011 n. 8114;
Cass. 22 giugno 2011 n. 13723; Cass. 17 ottobre 2013 n. 23632).
E’ consequenziale alle ragioni sopra esposte la fondatezza anche delle doglianze relative alla
pronuncia di condanna alle spese per il giudizio di appello.”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, e a cui non
sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, ragione per la
quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in
persona di diverso magistrato, che provvederà ad una nuova determinazione
sulle spese processuali, oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
Ric. 2012 n. 06490 sez. M2 – ud. 05-03-2015
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delle ,spese di tutti i gradi del giudizio, giacchè all’evidenza viene dato rilievo a circostanze che

cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia al
Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, anche per le spese del
giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI — 2^ Sezione civile

della Corte di Cassazione, il 5 marzo 2015.

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