Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12569 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. II, 09/06/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 09/06/2011), n.12569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.P.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MESSINA, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2008 del TRIBUNALE di MISTRETTA, depositata

il 20/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Libertino Alberto.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Il ricorso, proposto avverso sentenza di appello relativa ad opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, è sottoscritto personalmente dalla parte, la quale non si è munita del patrocinio di un avvocato iscritto nell’apposito albo, come invece impone l’art. 82 c.p.c., u.c.. Esso è dunque inammissibile…”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato per l’amministrazione controricorrente;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;

che la relazione è condivisa dal Collegio;

che alla tesi del ricorrente, il quale ritiene di basare sull’art. 24 Cost. e sull’art. 6, n. 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali il diritto della parte di stare in giudizio personalmente in ogni caso, va obiettato che la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003 e n. 481/2002, nonchè n. 66/2006) e, nella sentenza n. 188 del 1980, ha osservato che alla richiamata norma della Convenzione, che prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sè, ma solo quello di riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (cfr. anche Cass. 1^ Sez. pen. 29 gennaio 2008, n. 7786);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA