Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12568 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 13/03/2017, dep.18/05/2017),  n. 12568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17788/2015 proposto da:

PUBLIRAMA S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona del suo Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo

studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, rappresentata e difesa dagli

avvocati MARIA PAOLA FIRRARI e GUIDO GALLIANO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO P.

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 15.1.2015, respingeva l’appello proposto dalla Publirama s.p.a. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda proposta ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, aveva revocato i pagamenti ricevuti, condannandola a restituire al fallimento la somma di Euro 73.039,20, oltre interessi legali dal 22.10.2008 al saldo.

Avverso questa sentenza la Publirama s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2 e degli artt. 2697 e 2727 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente la scientia decoctionis unicamente sulla base delle modalità di svolgimento dei rapporti intercorrenti tra le parti, in assenza di qualsiasi altro segnale tale da poter far ipotizzare l’insolvenza in cui versava la società poi fallita; con il secondo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo desunto la sussistenza della scientia decoctionis da un fatto altrettanto ignoto, quale l’asserito mutamento delle modalità di pagamento attraverso la messa a punto da parte della Publirama e di altra società del gruppo di un presunto sistema idoneo a tutelare la ricorrente dal rischio di intrattenere rapporti commerciali con società insolventi.

La curatela fallimentare non ha svolto difese.

Comunicato il decreto di fissazione di adunanza in camera di consiglio, a seguito della proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nella nuova formulazione applicabile, ratione temporis, a seguito delle modifiche intervenute con D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. n. 197 del 2016), la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Premesso che “in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la scientia decoctionis in capo al terzo è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, peculiare della condizione professionale dell’accipiens” (Cass. n. 8827 del 2011), nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini della prova della scientia decoctionis, tre circostanze: il grave ritardo della società poi fallita nel pagamento dei propri debiti; una e-mail con la quale il direttore commerciale di una società del gruppo evidenziava lo stato di difficoltà finanziaria della (OMISSIS), dichiarandosi disponibile a portare a compensazione tutte le fatture (passate, presenti e future) che la società avrebbe emesso nei confronti delle altre società del gruppo; la delega ad altra società del gruppo sua debitrice (SEP s.p.a.) ad impiegare la provvista per estinguere il proprio debito verso Publirama.

Si tratta di elementi idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti, ex arti. 2727 e 2729 c.c., per cui se è vero che la conoscenza dello stato di insolvenza deve essere effettiva e non meramente potenziale, è anche vero che la denuncia di violazione di legge perde ogni fondamento, perchè il ricorso alle presunzioni è stato correttamente praticato sia nell’utilizzazione di elementi indiziari plurimi, sia nella valutazione globale che ne è stata fatta, mentre è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento operato al riguardo dal giudice di merito (ex plurimis Cass. n. 3336 del 2015 secondo cui “in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indici e fondata su elementi di fatto, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità).

A proposito della seconda censura svolta dal ricorrente, con la qualificazione in termini di “sistema”, riferita all’utilizzo della delegazione di pagamento, la Corte territoriale ha evidentemente inteso porre l’accento semplicemente sull’esistenza di una “modalità” volta ad evitare di conseguire pagamenti direttamente provenienti dalla (OMISSIS) s.r.l., circostanza che, unitamente alle altre, ha completato il concordante quadro indiziario idoneo a giustificare il ricorso al modello presuntivo.

Il ricorso è pertanto rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio della curatela fallimentare.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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