Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12567 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11995-2018 proposto da:

M.G., P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato SALVATORE SISCA;

– ricorrenti –

contro

PI.BA.DA., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARISA CARAVETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2229/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 2229/2017, ha rigettato l’appello svolto da P.G. e M.G. contro la sentenza che aveva respinto la domanda proposta nei confronti di Pi.Ba.Da., quale erede di P.A., allo scopo di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna al pagamento delle retribuzioni maturale.

La Corte sosteneva che dalle prove raccolte in istruttoria non emergesse la dimostrazione del rapporto di lavoro dedotto dagli appellanti.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso P.G. e M.G. con due motivi ai quali ha resistito Pi.Ba.Da. con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- Il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 132 e 429 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., perchè il giudice del lavoro del tribunale di Castrovillari non aveva spiegato quali criteri erano stati adottati per valutare la prova e non aveva letto il ricorso introduttivo.

2.- Col secondo motivo viene dedotta l’erronea valutazione della prova e l’omesso esame di alcune dichiarazioni testimoniali.

3.- I due motivi, tra loro connessi, sono inammissibili in quanto con le stesse censure il ricorrente si limita a richiedere in realtà un generale riesame della decisione presa con la sentenza impugnata, in una ipotesi di doppia conforme.

4.- D’altronde, non risultano neppure indicate in ricorso, in maniera precisa e specifica, lacune od omissioni decisive che, se evitate, avrebbero condotto ad una diversa decisione; sicchè il ricorso non è dedotto neppure in conformità alla nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, alla cui stregua è richiesta la denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054; Cass. n. 9097/2017, n. 24555/2016, Cass. n. 27197/2011).

5.- Per contro è pure ripetutamente affermato da questa Corte di Cassazione che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054).

6.- E’ noto pure che rientra nei poteri del giudice di merito la selezione delle prove idonee a fungere da premessa della decisione; mentre non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull’assunto della correttezza dell’apprezzamento, dell’interpretazione e della stessa selezione di tali risultanze siccome prospettata dalla parte, siffatte deduzioni implicando un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione.

7.- Il ricorso per cassazione, per contro, conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011). Pertanto non è ammissibile, quale motivo di ricorso in sede di legittimità, la critica o la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, basate sull’assunto della correttezza dell’apprezzamento e dell’interpretazione di tali risultanze quale prospettata dalla stessa parte, siffatte deduzioni implicando esclusivamente un sindacato nel merito della causa non consentito nel giudizio di cassazione (Cass. nn. 9097/2017, 24555/2016).

8.- Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato pari a quello per il ricorso principale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 5200, di cui Euro 5000 per spese processuali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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