Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12567 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 13/03/2017, dep.18/05/2017),  n. 12567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16898/2015 proposto da:

SOCIETA’ ITTICA EUROPEA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in

persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 54, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

FRANCIOSO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO CIMMINO;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Direttore della

Direzione legale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE N. 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6278/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO P.

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14.10.2014, in accoglimento dell’appello proposto dalla B.N.L. s.p.a., respingeva la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta dalla curatela per la declaratoria di inefficacia delle rimesse solutorie eseguite nel periodo sospetto sul conto corrente aperto presso la B.N.L., per complessivi Euro 755.931,65.

Avverso tale pronuncia la S.I.E. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi: con il primo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49 e L. Fall., art. 67, in ordine all’onere della prova sulla conoscenza dello stato di insolvenza, in quanto la Corte territoriale, nel valutare in concreto la sussistenza di indici presuntivi della conoscenza dello stato di insolvenza, ne avrebbe preteso una prova diretta, reputando insufficienti i plurimi elementi indiziari indicati dalla ricorrente con particolare riferimento ai bilanci (dai quali emergeva una condizione di dissesto della società) e all’iscrizione di un’ipoteca giudiziale su decreto ingiuntivo emesso in favore di Rolo Banca 1473 s.p.a.; con il secondo motivo, ha lamentato l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la Corte territoriale omesso qualsivoglia valutazione in riferimento alle risultanze della Centrale Rischi da cui emergeva con chiara evidenza lo stato di grave difficoltà finanziaria in cui versava la al tempo in cui furono effettuate le rimesse bancarie.

La B.N.L. ha resistito mediante controricorso.

Comunicato il decreto di fissazione di adunanza in camera di consiglio, a seguito della proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nella nuova formulazione applicabile, ratione temporis, a seguito delle modifiche intervenute con d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. n. 197 del 2016), le parti non hanno depositato memorie difensive.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Va rilevato che, per orientamento costante, come affermato nella sentenza della Cass. n. 8023 del 2009 (conformi, tra le altre, le successive nn. 24028 del 2009, 21961 del 2010 e 9395 del 2011), spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge. Ciò posto, la Corte di merito ha radicalmente escluso che la banca avesse preso cognizione dei dati emergenti dal bilancio o che comunque fosse tenuta a conoscerli, atteso che l’andamento del conto) corrente della società (non affidato) non aveva dimostrato particolari anomalie (in ciò richiamando i prospetti contabili elaborati dal c.t.u.) e, pertanto, non poteva avere messo in allarme la banca. Così argomentando, la Corte territoriale ha dato ragione logicamente convincente della non doverosa conoscibilità da parte della banca del bilancio della società alla data del deposito dello stesso, non sussistendo ragioni per monitorare all’epoca la situazione economico-finanziaria della S.I.E. (cfr., per una fattispecie sostanzialmente analoga, Cass. n. 26136 del 2013).

Lo stesso dicasi con riferimento all’asserita mancata considerazione dei dati emergenti dalla Centrale Rischi (profilo esplicitato dalla ricorrente attraverso il secondo mezzo), aspetto che non risulta affatto trascurato dalla Corte territoriale che, anzi, ha sul punto ribadito (analogamente a quanto osservato in relazione ai bilanci) che l’assenza di ogni richiesta di affidamento in capo alla 5.1.1 ed il saldo prevalentemente attivo del c/c inducevano ragionevolmente ad escludere l’esistenza di anomalie tali da insospettire la banca, sì da indurla a svolgere accertamenti presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

 

Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8.000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, in favore del controricorrente. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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