Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12566 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11536-2018 proposto da:

D.P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA BERNARDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO MUNARI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE

MATANO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 605/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 605/2017, ha rigettato l’appello proposto dal D.P.C. avverso la sentenza del tribunale di Belluno che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione avverso l’avviso di addebito per pretesi contributi dovuti per iscrizione alla Gestione Commercianti (primo trimestre anni 2007 – 2012).

La Corte ribadiva da una parte la tardività dell’opposizione per superamento del termine perentorio di 40 giorni. E dall’altra, per quanto concerne la connessa domanda (svolta in primo grado con un giudizio autonomo poi riunito) di accertamento negativo dei presupposti per l’iscrizione alla Gestione commercianti – per periodi relativi ai trimestri ed annualità non ricompresi nell’avviso non opposto nei termini – la Corte sosteneva che detto accertamento fosse pure esso precluso per l’inammissibilità della prima domanda che investiva il medesimo presupposto.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.P.C. con tre motivi illustrati da memoria, cui ha resistito l’INPS con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., come conseguenza della violazione del D.L. 31 maggio 2018, n. 78, art. 30, conv. in legge – per effetto di violazione dell’art. 12 disp. gen., comma 1 e art. 14 disp. gen., – ed errata applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5. Il motivo pone la questione dell’impugnazione tardiva dell’avviso di addebito e dell’inapplicabilità del termine di impugnazione di 40 giorni a pena di decadenza stabilito per la cartella dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.

Il motivo è infondato.

Ed invero si applicano all’opposizione all’avviso di addebito gli stessi principi che si riferiscono all’opposizione al ruolo di cui alla cartella esattoriale, come questa Corte, sia pure ad altri fini, ha già ripetutamente sostenuto.

La Sez. U, sentenza n. 23397 del 17/11/2016 hanno affermato “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del 2010).

Con la sentenza n. 6959/2018 questa Corte ha poi applicato lo stesso criterio per quanto riguarda la struttura del procedimento e la posizione sostanziale delle parti affermando che si estendono all’avviso di addebito gli stessi principi relativi all’opposizione a decreto ingiuntivo applicabili all’opposizione alla cartella di pagamento.

Non vi è quindi alcun motivo per discostarsi da tali chiari ed evidenti principi anche con riguardo al termine (ed alla sua perentorietà) per promuovere l’opposizione all’avviso di addebito la cui scadenza determina quindi, per dirla con le Sez. Un. cit, l’irretrattabilità del credito. Tanto perchè il rinvio operato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, comma 1, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, alla opposizione del D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comporta la piena equiparabilità tra le due tipologie di opposizioni.

2.- Con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione dell’art. dell’art. 2909 c.c., falsa applicazione del principio di irretrattabilità, violazione art. 6 p./ della Conv. EDU.

3. Con il terzo motivo il ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c..

4. I due motivi, tra loro connessi, impugnano la sentenza per avere ritenuto precluso l’accertamento negativo dei presupposti per periodi differenti, sulla base della tardività del primo ricorso. Nello stesso ricorso per cassazione si sostiene peraltro che gli avvisi di addebito successivamente emessi, per gli stessi ulteriori periodi, sono stati impugnati pur essi e sono tuttora sub iudice essendo stati sospesi i relativi procedimenti.

I due motivi devono ritenersi inammissibili per plurime ragioni. Anzitutto il ricorso non trascrive la domanda di accertamento in questione onde il ricorso difetta di specificità. In secondo luogo va rilevato che i motivi in oggetto sono relativi ad una mera azione di accertamento negativo che si appalesa in quanto tale inammissibile ex art. 100 c.p.c., per carenza di interesse; come dimostra l’azione che il ricorrente ha dovuto intentare per opporsi agli avvisi di addebito successivamente emessi; ed in relazione alla quale il giudice competente dovrà risolvere autonomamente la lite senza ricavarne una preclusione dall’inammissibilità del ricorso tardivo oggetto di questo diverso procedimento.

5. Per i motivi esposti il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 3200 di cui Euro 3000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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