Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12566 del 18/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.18/05/2017), n. 12566
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13793/2014 proposto da:
D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO
COSENTINI giusta procura speciale per atto Notaio G.G. del
9/01/82017, rep. n. (OMISSIS) allegata in atti;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO D.G.A., in persona del curatore
fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO
FRATANTONIO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA, in persona del Vice Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO
IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato GUIDO POTTINO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SCIARRINO, giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
S.F. IMPRESA EDILE STRADALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 686/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 24/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ACIERNO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
In ordine al ricorso proposto da D.G.A. avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Palermo con la quale è stato respinto il reclamo avverso al sentenza dichiarativa di fallimento della ditta individuale omonima, esaminati i controricorsi proposti dal fallimento D.G.A. e dal Comune di Campofelice di Roccella, si rileva:
la sentenza impugnata ha escluso il difetto di jus postulandi (prospettato come carenza di legittimazione) del difensore dell’ente territoriale (creditore istante) osservando che la procura ad litem era stata validamente conferita dal Sindaco. Ha escluso l’insussistenza dei requisiti di fallibilità alla luce della documentazione contabile acquisita. Infine ha accertato che l’importo complessivo dei debiti è largamente superiore alla soglia stabilita dalla L. Fall., art. 1.
Il D.G., nel primo motivo di ricorso, ha dedotto la violazione del dovere di astensione del giudice relatore che ha partecipato alla camera di consiglio riguardante la declaratoria di fallimento. Il motivo prospettato è radicalmente nuovo essendo stato prospettato per la prima nel giudizio di legittimità. Se ne deve, di conseguenza, dichiarare l’inammissibilità.
Nel secondo motivo è stata reiterata la censura di nullità per carenza di legittimazione del difensore del Comune ma sotto il nuovo profilo del difetto di prova scritta del conferimento dell’incarico. Tale tema d’indagine non risulta prospettato in precedenza. Deve, comunque, rilevarsi che come accertato dalla Corte d’Appello il mandato professionale è stato conferito dal Sindaco in ossequio ai criteri indicati dalla legge e confermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13698 del 2010; 7867 del 2011).
Nel terzo motivo è stata reiterata la censura relativa all’insussistenza dei requisiti di fallibilità della ditta individuale. Anche questa censura è inammissibile mirando a sostituire alla valutazione dei fatti accertati eseguita dalla Corte d’Appello insindacabilmente una valutazione alternativa.
Quanto alle considerazioni della memoria di ricorrente deve osservarsi quanto al mancato avviso al P.M.:
In tema di giudizio civile di cassazione, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 75 e 81, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 98, non è più obbligatoria la partecipazione del P.M. in tutte le udienze che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1, siano esse adunanze camerali od udienze pubbliche, salva la facoltà del P.M. di intervenirvi, ai sensi dell’art. 70 c.p.c., comma 3, ove ravvisi un pubblico interesse.(Cass. 6152 del 2014; in precedenza 1089 del 2014).
Le allegazioni e deduzioni nuove non sono ammissibili in sede di giudizio di legittimità.
Infine si evidenzia che alla luce della novella introdotta con il D.L. n. 168 del 2016, convertito nella L. n. 197 del 2016, l’art. 380 bis c.p.c., è stato modificato e non prevede più che venga trasmessa alle parti una relazione contenente una proposta motivata di decisione ma soltanto una proposta di soluzione in termini di inammissibilità manifesta infondatezza e manifesta fondatezza.
Alla soccombenza del ricorrente consegue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.
PQM
Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente a pagare in favore di ciascuna delle parti controricorrenti Euro 4000 per compensi; Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.
Ricorrono le condizioni di legge per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017