Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12566 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 09/06/2011), n.12566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CALZATURE POPOLO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 66,

presso lo studio dell’avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A., R.E. erede S.

V., S.R., V.A., S.

L.;

– intimati –

sul ricorso 5598-2006 proposto da:

V.A., rappresentata e difesa dall’avvocato AMATO

FELICE, già elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato BICCHIELLI GIUSEPPE, UDEUR LARGO ARENULA 34, e da

ultimo presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

contro

R.E. erede S.V., S.

A., S.R., S.L., CALZATURE DEL

POPOLO S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1594/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/10/2005, R.G.N. 1425/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato AMATO FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del maggio 1996, V.A., assumendo di aver lavorato in qualità di commessa in un negozio di calzature dal 18 giugno 1990 al 17 marzo 1994 – prima alle dipendenze di S.V. e poi della s.r.l. Calzature del popolo, cessionaria dell’azienda dal primo – e di essere stata licenziata alla seconda delle date indicate, aveva impugnato il licenziamento, chiedendone l’annullamento con le conseguenze di legge nonchè la condanna della società a pagarle differenze retributive riferite all’intero rapporto, in solido con lo S. per la parte relativa al primo periodo e fino alla cessione dell’azienda.

Il giudice di primo grado aveva respinto le domande.

Su appello della V., relativo unicamente alle domande di differenze retributive, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 24 ottobre 2005, accogliendo parzialmente le richieste dell’appellante, ha condannato la società, in solido con gli eredi di S. nel frattempo deceduto, a pagarle la somma equitativamente determinata di Euro 8.854,00 e ha inoltre condannato la sola società all’ulteriore somma di Euro 10.123,00, oltre accessori di legge.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, notificato il 29-30 dicembre 2005, la s.r.l. Calzature del popolo, con tre motivi.

Resiste V.A. con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale condizionato.

Gli eredi di S.V. non si sono costituiti in questo giudizio di cassazione.

La società ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, principale e incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto relativi ad una medesima sentenza.

1 – Col primo motivo di ricorso, la s.r.l. Calzature del popolo deduce, con una rubrica in verità poco perspicua, la “violazione e falsa applicazione di norme di legge in ordine alle eccezioni relative alle contestazioni, difese ed eccezioni improprie (art. 416 c.p.c.), con riferimento all’art. 2697 c.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 3, con evidente vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia”.

2 – Col secondo motivo di ricorso, vengono denunciati la violazione delle norme relative all’onere della prova e all’efficacia probatoria delle scritture private (artt. 2697 e 2702 cod. civ. art. 432 c.p.c.) nonchè il vizio di motivazione.

Il motivo investe la decisione del giudice di dare ingresso alla prova testimoniale in ordine alla retribuzione mensile percepita dalla V., nonostante che, quantomeno per il periodo dal 17 marzo 1992 al 17 marzo 1994 (in relazione al quale tra la società e la lavoratrice era stato stipulato un contratto di formazione e lavoro), sarebbero esistite buste paga mensili regolarmente sottoscritte dalla lavoratrice che riportavano retribuzioni ben più elevate di quelle affermate dalla lavoratrice e accertate dai giudici di appello in base a tale inammissibile prova testimoniale.

Inoltre, i giudici non avrebbero potuto liquidare in via equitativa la retribuzione o lo straordinario o gli altri istituti contrattuali, dovendo chi pretende tali compensi provare la qualità e quantità della prestazione lavorativa e il giudice fare semmai riferimento, per la giusta retribuzione ex art. 36 Cost., alle tabelle salariali del contratto collettivo.

3 – Col terzo motivo, la società deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè il vizio di motivazione.

La Corte d’appello avrebbe ammesso una prova testimoniale già ammessa ed espletata in primo grado, per di più quando la difesa della originaria ricorrente aveva chiesto in primo grado la discussione della causa, con ciò rinunciando ad ulteriore escussioni.

Col controricorso, la V. eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto redatto da un legale nominato da D.R. M., dichiaratasi nell’intestazione del ricorso amministratore unico della società, ma non risultante tale dal certificato storico rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Salerno. Nel merito, sostiene l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso e chiede con ricorso incidentale condizionato che, in caso di accoglimento del ricorso principale, restino fermi i capi della sentenza relativi al periodo dal 18 giugno 1990 al 17 marzo 1992, a carico dei soli eredi S..

Il ricorso principale è inammissibile, con conseguente assorbimento di quello incidentale.

Il ricorso principale risulta infatti redatto e sottoscritto dall’avv. Giuseppe Spagnuolo, all’uopo incaricato da D.R. M., che ha sottoscritto il relativo mandato speciale a margine del ricorso medesimo, nella esplicita qualità di amministratore unico della s.r.l. Calzature del popolo.

Risulta dal certificato storico prodotto col controricorso che D. M.R. non ha mai rivestito la carica di amministratore unico o comunque legale rappresentante della società.

Con la memoria ex art. 378 c.p.c., contenente altresì una nuova delega al medesimo difensore sottoscritta da D.M.R., quale amministratrice unica della società, quest’ultima sostiene che anche il mandato a margine del ricorso introduttivo sarebbe stato sottoscritto dalla D.M. e che solo per errore nella intestazione dell’atto sarebbe stato indicato il diverso nominativo di D.M.R..

La deduzione, sostenuta anche dalla produzione della fotocopia della carta di identità di D.M.R., manifestamente infondata.

La Corte, cui compete il controllo degli atti relativi al giudizio di cassazione, rileva infatti che la deduzione in questione non appare in alcun modo sostenuta dall’esame della sottoscrizione apposta da D.M.R. sia sulla carta di identità prodotta in fotocopia che nella nuova procura inserita nella memoria ex art. 378 c.p.c. e autenticata dalla notaia M.V., risultante all’evidenza assolutamente diversa, come caratteristiche, da quella apposta in calce alla procura a margine del ricorso per cassazione, chiaramente leggibile come apposta da ” D.M.R.”.

Alla inammissibilità del ricorso principale per difetto in colei che ha sottoscritto la procura al difensore del potere di rappresentare la società Calzature del popolo s.r.l. consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione si uniforma al criterio della soccombenza sostanziale, per cui la ricorrente principale va condannata a rimborsare alla lavoratrice le spese, liquidate in dispositivo mentre nulla è dovuto agli eredi S., che non hanno svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile quello principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare alla ricorrente incidentale le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 2.500,00, oltre accessori di legge, per onorari; nulla per le spese degli eredi S..

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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