Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12565 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 25/06/2020), n.12565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14835-2018 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO, 23,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA VOLPINI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 15657/2017 del TRIBUNALE di BARI,

depositato il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – O.K., cittadino nigeriano, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro il decreto del 4 aprile 2018 con cui il Tribunale di Bari ha respinto l’impugnazione da lui proposta avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. Non svolge difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Il primo motivo denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, “per errore di applicazione”, censurando il decreto impugnato in quanto, seppur nessuna videoregistrazione fosse stata effettuata dalla Commissione, non era stato ritenuto necessario disporre l’audizione del ricorrente, evidente essendo, viceversa, che, secondo il ricorrente, la normativa richiamata in rubrica “prevede un’ipotesi obbligatoria e non facoltativa di audizione del ricorrente in caso di mancata videoregistrazione; se quest’ultimo non c’è non vi è alternativa che fissare udienza dinanzi a sè e sentire il ricorrente”. Nel corpo dello stesso motivo si aggiunge che detto errore avrebbe inficiato di invalidità l’intera motivazione posta a sostegno della decisione adottata, la quale era stata basata sulle dichiarazioni rese da O.K. dinanzi alla Commissione.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, censurando il decreto impugnato per essere la motivazione mancante o apparente, laddove il Tribunale aveva ritenuto non credibile la narrazione del ricorrente.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), censurando il decreto impugnato perchè avrebbe “dovuto verificare e valutare con più attenzione se sussiste a danno del ricorrente un rischio effettivo di subire un grave danno, con particolare riferimento al rischio di essere nuovamente sottoposto a torture o ad altra forma di pena o trattamento inumano e degradante nel suo Paese di origine”, richiamando, in ordine alla situazione di esso, quanto riportato in un sito del Dipartimento federale degli affari esteri svizzero del 3 maggio 2018, nonchè un rapporto Amnesty International del 2018.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge in merito al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, censurando il decreto impugnato per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

Stabilisce l’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che detta disposizione, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonchè dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali atti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto:

a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 11 gennaio, n. 195, chiarisce altresì che, ove si tratti di atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, il requisito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma, beninteso, l’esigenza di specifica indicazione degli atti e documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

Nel caso in esame il ricorso si fonda sulle dichiarazioni del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale (sia sotto il profilo del contenuto, sia perchè il verbale comproverebbe l’assenza della videoregistrazione, della quale non è del provvedimento impugnato la benchè minima menzione) nonchè su due report del Dipartimento federale degli affari esteri svizzero del 3 maggio 2018 e di Amnesty International, pure del 2018.

Orbene, il primo ed il terzo atto non sono localizzati (ed anzi non è neppur chiaro a quando di preciso risalga il rapporto di Amnesty International), mentre non è dato comprendere come il decreto del 4 aprile 2018 potesse tener conto del report del Dipartimento federale degli affari esteri svizzero risalente ad un mese dopo.

6. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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