Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12564 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona del Direttore pro tempore rappresentati e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 31/38/04, depositata in data 15 ottobre 2004;

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal

consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito l’Avv. Generale dello Stato, Diego Giordano;

Sentite le richieste del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha concluso per il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

1.1 – R.M. impugnava il silenzio rifiuto formatosi in relazione all’istanza di rimborso della somma versata, quale libero professionista, a titolo di IRAP, relativamente all’anno 1998, sostenendo di essere privo di autonoma organizzazione, non avvalendosi di dipendenti o di collaboratori continuativi ed utilizzando beni strumentali di valore non significativo.

1.2 – La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso.

1.3 – L’Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Milano (OMISSIS) – interponeva appello; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la decisione indicata in epigrafe, lo respingeva, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Si affermava, in particolare, che “l’esame della documentazione in atti (Unico 99) presentata dal contribuente, che ha assolto l’onere probatorio su di esso gravante, evidenzia che la “nuova ricchezza” è prodotta solo ed esclusivamente dal lavoro del ricorrente (come avviene per ogni lavoratore subordinato), atteso che dalla dichiarazione dei redditi non risultano voci indicative di un apporto finanziario o di lavoro altrui (dipendenti o collaboratori) e beni strumentali”. termine”.

1.4 – Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

2.1 – I ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10, 18 e 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato il ricorso introduttivo proposto nei confronti del Centro di Servizio delle Imposte dirette di Milano, privo, in relazione alla causale del rimborso in esame, di legittimazione sia dal punto di vista sostanziale, che processuale.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha di recente affermato, in una fattispecie in cui il ricorso in appello era stato dal contribuente erroneamente proposto nei confronti di un Centro di Servizio, che, in virtù del principio di affidamento del contribuente, sancito nella L. n. 212 del 2000, art. 10, l’Amministrazione è tenuta nei confronti del contribuente, in caso di errore nelle identificazione dell’ufficio, ad una condotta collaborativa; pertanto, ricevuto il ricorso in appello, il Centro di servizio in ottemperanza al dovere di collaborazione è tenuto a trasmetterlo al competente ufficio delle Entrate, anzichè mantenere una condotta inerte, sicchè la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell’ufficio competente deve ritenersi imputabile non al contribuente bensì alla stessa amministrazione, per violazione del predetto principio (Cass. 10 febbraio 20010, n. 2937; Cass., 15 luglio 2009, n. 16436).

Non può omettersi di rilevare, per altro, che, ove si accedesse alla tesi sostenuta dall’Amministrazione, dovrebbe rilevarsi l’inammissibilità dell’appello dalla stessa proposto, senza aver partecipato – a suo criterio – al giudizio di primo grado, in virtù del consolidato principio secondo cui solo chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel gradi di giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata è legittimato a proporre impugnazione (Cass., 16 aprile 2007, n. 9044; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3688).

2.2 – Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144;

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonchè omessa, illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si sostiene, in primo luogo, che l’esigenza di un’attività “autonomamente organizzata”, come si desumerebbe dalla relazione parlamentare al D.Lgs. n. 137 del 1998, non dovrebbe intendersi nel senso di escludere tout court gli esercenti di arti o professioni non “autonomamente organizzati” dal punto di vista “materiale”, non potendosi prescindere, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 426 del 2002, dal reale presupposto impositivo costituito dalla produzione di valore aggiunto.

2.3 – Il motivo è infondato, alla luce dei principi recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il Collegio condivide ad ai quali intende dare continuità.

Si è infatti affermato (Cass., 26 maggio 2009, n. 12108) che, in tema di i.r.a.p., il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

E’ stato altresì precisato che costituisce onere del contribuente, il quale chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

2.3 – Con riferimento al significato e alla portata della modifica apportata al testo originario della norma contenuta nel D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, questa Corte ha già avuto modo di precisare che il dato inerente all’attività “autonomamente organizzata”, assunto dalla legge quale connotato indefettibile dell’attività abituale tassabile, è da interpretare necessariamente in senso oggettivo, non solo perchè l’elemento dell’autonomia, se inteso in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il professionista è autonomamente organizzato perchè è un soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento legislativo di precisazione; ma soprattutto perchè è l’unica interpretazione “costituzionalmente orientata”, quindi obbligatoria per l’interprete (C. cost., ordin. n. 452/2005, 361/2005, 283/2005, 433/2004; sent. nn. 198/2003, 107/2003, 316/2001, 113/2000), essendo stato evidenziato dal giudice delle leggi, con la sentenza n. 156 del 2001, e non certamente smentito dalla successiva ordinanza n. 426/2002 (di manifesta infondatezza delle identiche eccezioni già rigettate con detta sentenza), che, se la norma fosse accolta nel senso di ritenere applicabile l’imposta anche nel caso d’inesistenza del suddetto elemento oggettivo, risulterebbero violati i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, garantiti ap- punto dall’equiparazione dell’attività professionale a quella imprenditoriale sul filo dell’autonoma organizzazione, connaturata a quest’ultima e soggetta ad accertamento nella prima; e che, pertanto, “nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione … risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta” (Cass., 16 febbraio 200/, n. 3674; Cass., 16 febbraio 2007, n. 3672).

2.4 – Premesso, quindi, che non può condividersi l’assunto secondo cui i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, indipendentemente dal grado di intensità organizzativa impresso alla propria attività, possano in ogni caso considerarsi soggetti passivi dell’imposta in esame, deve ribadirsi l’esigenza – affermata dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte – di una valutazione di merito, da effettuarsi sulla base dei criteri sopra richiamati, valutati complessivamente e logicamente coordinati.

Sotto tale profilo appare evidente come la commissione regionale abbia, fornendo al riguardo congrua, ancorchè sintetica, motivazione, rilevato – nel rispetto dei principi sopra richiamati – l’insussistenza di un’attività “autonomamente organizzata”, ponendo in evidenza, all’esito di un accertamento di fatto incensurabile in questa sede e fondato sulle risultanze documentali, l’assenza di “voci indicative di un apporto Finanziario o ai lavoro altrui (dipendenti o collaboratori) e beni strumentali”.

La decisione impugnata, pertanto, va confermata.

Non deve provvedersi il merito alle spese processuali inerenti al presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA