Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12564 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12562-2011 proposto da:

B.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALLOCCA, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7538/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/11/2010 r.g.n. 10739/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIORGIO ALLOCCA;

udito l’Avvocato GIUSEPPINA GIANNICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 10739/2010 ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di B.S., tendente ad ottenere dall’INPS (quale successore dell’INPDAI), in via principale, la rideterminazione della pensione di cui fruiva con decorrenza dall’agosto del 2000, sulla base della media retributiva annua riferita agli ultimi dieci anni antecedenti la cessazione dell’attività lavorativa, in particolare comprendendo il periodo 1991 – 1997, come previsto dalla disciplina generale dettata dalla L. n. 335 del 1995 e non quella degli ultimi dieci anni svolti in costanza di iscrizione all’INPDAI; in subordine, Sergio B. aveva chiesto l’applicazione dei massimali contributivi applicati presso l’INPDAI nel settennio 1991-1997 con la consequenziale riliquidazione del trattamento pensionistico e la condanna dell’INPS alla restituzione della differenza contributiva trattenuta pari ad Euro 95.041,88 oltre ad accessori; in via ulteriormente subordinata, poi, il ricorrente aveva domandato all’INPS, quale gestore dei trattamenti ex INPDAI, la restituzione della maggiore contribuzione ricevuta dall’INPDAI nella parte non utilizzata per la determinazione della pensione.

La Corte ha motivato il rigetto della domanda in conformità con il precedente di questa Corte n. 15578/2002. La domanda subordinata, poi, è stata ritenuta infondata in considerazione del carattere volontario della scelta e del vantaggio alla stessa sotteso relativo all’incremento dell’anzianità contributiva a seguito della ricongiunzione ottenuta.

Avverso questa pronuncia il B. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, comma 1, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi da 6 a 17, punto 1, e dell’art. 2 comma 22 lett. b) nonchè del D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 2, punto 1 e dell’art. 3, comma 4 anche con riferimento al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 7, comma 2, oltrechè omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio. In sostanza, ci si duole che la sentenza impugnata si sia uniformata a precedente di questa Corte (Cass. 15578/2002) formatosi su fattispecie relativa a trattamento pensionistico liquidato anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, senza così dare conto del nuovo quadro normativo introdotto da tale legge in materia che, unitamente alle ulteriori disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 181 del 1997 avrebbe condotto all’accoglimento della domanda principale dovendosi applicare criteri di determinazione del trattamento ancorati alla media retributiva dell’ultimo decennio in senso cronologico.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, artt. 3 e 7, e del D.Lgs. n. 181 del 1997, artt. 2 e 4, letti coerentemente ai principi dettati dal D.Lgs. n. 530 del 1992, oltrechè dell’art. 2033 c.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione su punto della controversia prospettato dalla parte. Il ricorrente, in breve, lamenta che la sentenza impugnata non abbia, una volta respinta la tesi posta a sostegno della domanda principale, dato conto delle domande subordinate legate all’accertamento della illegittimità degli effetti derivanti dal non aver considerato, ai fini del calcolo della pensione, la considerevole quantità di contributi versati presso la gestione AGO. A tale effetto pregiudizievole avrebbe dovuto ovviarsi attraverso l’applicazione dei massimali contributivi INPDAI anche alla contribuzione predetta con la consequenziale restituzione della contribuzione, oltre tale massimale, in concreto versata dal B. e che l’INPS, sia quale gestore dell’AGO che quale successore dell’INPDAI, aveva trattenuto senza alcuna utilità per il ricorrente. In caso di mancato accoglimento di tale domanda subordinata, poi, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto almeno disporre la restituzione della contribuzione versata senza alcun vantaggio pensionistico, in applicazione dei principi fissati dall’art. 2033 c.c..

3. Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente perchè dipendenti dalla corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, sono infondati.

4. Questa Corte con la sentenza n. 10365/2002 (seguita da Cass. 15587/2002) cui si intende dare piena continuità, ha avuto modo di pronunciarsi sulle questioni oggetto della censura in fattispecie concreta del tutto coincidente con la presente in cui il pensionato aveva esercitato l’opzione di cui alla L. n. 44 del 1973, art. 5, ed il trattamento pensionistico di cui si chiedeva la rideterminazione era stato liquidato successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992 e della L. n. 335 del 1995.

5. Si è così detto che la L. n. 44 del 1973 art. 5, consente al dirigente di azienda industriale iscritto all’INPDAI di ottenere la “valutazione” di anzianità contributive maturate in precedenza presso altri ordinamenti previdenziali; si tratta di un beneficio a carattere facoltativo fondato sulla considerazione, affidata all’interessato, di maggior convenienza rispetto alla differenti ipotesi della “ricongiunzione” ex L. n. 29 del 1979 o alla valutazione distinta delle diverse contribuzioni.

6. Sono valutabili solo i periodi precedenti l’ultima contribuzione presso l’INPDAI e ciò per la ragione in qualche misura premiale della fattispecie più frequente, relativa al dipendente che, iscritto ad un ordinamento previdenziale diverso dall’INPDAI, acquisisce ad un certo momento la qualifica di dirigente e matura un’anzianità contributiva presso l’INPDAI, mentre la legge non prevede l’ipotesi inversa di chi cessa di essere dirigente e diventa iscritto di altro ordinamento previdenziale.

7. E’ compresa nell’ambito di regolamentazione della norma anche l’ipotesi intermedia di chi, come il B., da ultimo iscritto all’INPDAI, ha visto intervallata la propria anzianità contributiva con iscrizioni presso altri ordinamenti. In questo caso il vantaggio non è evidente e spetta all’interessato compiere la valutazione sulla opportunità dell’esercizio dell’opzione.

8. L’art. 5 della più volte cit. della L. n. 44 del 1973, nella prima parte del primo comma, prevedeva (e prevede tuttora anche dopo il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, di attuazione della delega conferita dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali): “Per i dirigenti iscritti all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (…), i quali possano far valere presso l’Istituto una anzianità contributiva di almeno 5 anni (…), i periodi precedenti l’ultima contribuzione all’Istituto stesso coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, che non abbiano dato luogo a pensione anche supplementare, sono riconosciuti validi, su richiesta degli interessati, ai fini della determinazione presso l’istituto medesimo dell’anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l’assicurazione generale suddetta, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione dell’Istituto”.

9. Le anzianità contributive precedenti maturate presso ordinamenti previdenziali diversi dall’INPDAI sono “valutate”, dunque, non solo ai fini dell’anzianità contributiva (in riferimento all’an della pensione), ma anche ai fini delle prestazioni (in riferimento al quantum della pensione). L’art. 5 esplicitamente indica che occorre fare riferimento all’aliquota di commisurazione prevista per le anzianità contributive maturate presso l’assicurazione generale obbligatoria (scelta discrezionale, non certo obbligata) ma per l’ulteriore parametro necessario per impostare il calcolo del trattamento, quello cioè della “retribuzione pensionabile”, l’art. 5 non ha fornito definizioni, rimettendo quanto ai “criteri” ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

10. Si tratta del D.M. 7 luglio 1973, art. 2,che da una parte, al primo comma, conferma che le anzianità contributive acquisite in forza dei trasferimenti di cui alla L. 15 marzo 1973, n. 44, ‘art. 5, commi 1 e 2, (…) sono valutate secondo le percentuali di commisurazione applicate nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed all’ultimo comma precisa (così invece integrando la norma primaria): “ai fini della determinazione della pensione, per le anzianità contributive acquisite in forza dei trasferimenti di cui ai commi precedenti (quali appunto le anzianità contributive precedenti maturate presso ordinamenti previdenziali diversi dall’INPDAI) si applica la stessa retribuzione annua pensionabile stabilita per le anzianità contributive maturate presso l’istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali”.

11. Quindi la scelta in sede di disciplina regolamentare è caduta sul parametro della “retribuzione annua pensionabile” quale prevista all’interno dell’ordinamento INPDAI e non già (come pure in astratto avrebbe potuto essere) sulla “retribuzione annua pensionabile” quale prevista all’interno del sistema dell’assicurazione generale obbligatoria, nè tanto meno su un parametro misto, coniato ex novo, quale, in ipotesi, risultante dalla combinazione dell’uno e dell’altro;

12. In particolare, nel caso del dirigente con carriera intervallata da periodi di maggior retribuzione e contribuzione diversa da quella versata presso l’INPDAI – ricorrente nella presente fattispecie- non è previsto alcun correttivo al fine di modificare il sistema di individuazione degli anni di contribuzione più favorevoli nel decennio esclusivamente riferito alla contribuzione INPDAI e tale disposto è rimasto immutato anche se, nel tempo, è mutato il regime della retribuzione annua pensionabile stabilita per le anzianità contributive maturate presso l’INPDAI.

13. Quanto alla domanda subordinata, finalizzata a dimostrare l’esistenza di contribuzione versata alla gestione generale obbligatoria illegittimamente acquisita dall’INPS in dipendenza della omessa applicazione dei massimali contributivi previsti per la contribuzione INPDAI, questa Corte (v. Cass. 10365/2002 sopra citata), nel ripercorrere più in dettaglio la normativa relativa al metodo di calcolo dell’incidenza sulla prestazione erogata dall’INPDAI dei periodi contributivi presso l’AGO, ha precisato che come si evince dal D.P.R. n. 58 del 1976, art. 2, comma 2, di esecuzione della L. n. 44 del 1973 – va determinata una “quota parte” derivante dalla diversa contribuzione e ciò mediante reperimento di due parametri: la retribuzione pensionabile e l’aliquota di commisurazione (o di rendimento).

14. La L. n. 44 del 1973, art. 5, come si è sopra ribadito, indica la quota di commisurazione che è quella propria del diverso ordinamento previdenziale presso cui l’interessato è stato iscritto, con ciò escludendo l’applicabilità di quella vigente presso l’INPDAI.

15. Deve, quindi, ricordarsi, che nell’ordinamento previdenziale italiano, prima dell’introduzione del sistema contributivo non esisteva in generale un limite massimo della retribuzione assoggettabile a contribuzione; questo limite era previsto esclusivamente per i dirigenti di aziende industriali iscritti all’INPDAI ai sensi della L. n. 44 del 1973, art. 1, ed è stato abolito con effetto dal 1 gennaio 2003, ultimo anno di vita della gestione (tale massimale continua ad applicarsi nel calcolo della retribuzione media settimanale riferita alle anzianità contributive precedenti il 2003);

16. Dunque, non può applicarsi, come preteso subordinatamente dal B., alla retribuzione assoggettabile a contribuzione finalizzata alla “quota di pensione” derivante dalla contribuzione presso l’AGO il regime del massimale contributivo che all’epoca era applicato solo alla contribuzione INPDAI, nè può derivare dal calcolo della detta quota alcuna maggior contribuzione versata.

17. Va, poi considerato che, come questa Corte ha già affermato (da ultimo v. Cass. n. 3491/2014) “l’obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l’istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza, mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto obbligatorio” (Sez. 1, Sentenza n. 4083 del 08/11/1976).

18. La legittimazione ad agire secondo la previsione dell’art. 81 c.p.c., è una condizione dell’azione che presuppone di norma l’astratta riferibilità del diritto sul piano normativo a colui che agisce, secondo lo schema regolatore del diritto oggetto del giudizio. La legittimazione ad agire in giudizio sussiste solo in relazione ai rapporti in cui ciascuno è parte; sulle questioni che attengono agli altri rapporti si determina invece il difetto di legittimazione processuale (e salva la possibilità di intervenire ad adiuvandum), sia pure per ottenere pronunce di mero accertamento.

19. Poichè il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l’ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, questa Corte ha chiarito che il datore di lavoro è l’unico legittimato a chiedere all’ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che in tale caso il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della sua quota (Cass. Sez. L, n. 8888 del 14/04/2010, n. 13936 del 25/9/2002, n. 12842 del 27/12/1993). Dunque, anche per tali motivi non potrebbe mai ritenersi fondata la pretesa azione di ripetizione di contributi ritenuti indebiti in capo al dipendente.

20. In conclusione il ricorso va rigettato.

21. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 4500,00 per compensi, oltre che delle spese generali nella misura del 15 per cento, degli esborsi nella misura di Euro 200,00 e degli accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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