Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12564 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 12/05/2021), n.12564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28235/2016 r.g. proposto da:

ALITALIA SERVIZI S.p.a., in Amministrazione Straordinaria, in persona

dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Gian Giacomo Porro n. 15, presso lo studio

dell’avvocato Daniele Umberto Santosuosso, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Antonio Chinotto n. 1, presso lo studio dell’avvocato

Minucci Stefano, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data

7.11.2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 9.12.2016 ha accolto l’opposizione L. n. 347 del 2003, ex art. 4, L. n. 270 del 1999, art. 53 e L. Fall., art. 98, proposta da V.F. per ottenere l’ammissione in prededuzione, allo stato passivo di Alitalia Servizi s.p.a in Amministrazione Straordinaria, del credito di lavoro vantato, quale dirigente, a titolo di indennità supplementare prevista dall’accordo interconfederale del 27/04/1995.

Il tribunale ha rilevato che erano fatti pacifici: i) il rapporto di lavoro dirigenziale intrattenuto da V. con Alitalia Servizi; ii) l’applicabilità del CCNL per i dirigenti dell’industria e dell’accordo integrativo interconfederale del 27 aprile 1995; iii) la collocazione della società in amministrazione straordinaria con decreto del 29 agosto 2008, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, ex art. 2 (come modificato dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134); iv) la risoluzione unilaterale del rapporto da parte del Commissario Straordinario “a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda”; ha quindi ritenuto che: a) al fine del riconoscimento del diritto all’indennità supplementare ciò che rilevava non era lo stato di disoccupazione del dirigente ma la sua mancata ricollocazione – anche attraverso una cessazione del rapporto di lavoro con successiva riassunzione – nell’ambito della medesima procedura di amministrazione straordinaria; b) la mancata ricollocazione del dirigente in CAI (newco cessionaria dell’azienda di Alitalia) era desumibile, ex art. 2729 c.c., da una pluralità di elementi, quali l’assenza, nella lettera di recesso inviatagli, della prospettazione di un suo eventuale reimpiego nell’ambito dei programmi di ristrutturazione portati avanti dai Commissari Straordinari e l’assenza di allegazione e dimostrazione della prosecuzione del rapporto da parte della procedura convenuta, sulla quale, in concreto, ricadeva il relativo onere probatorio alla luce del principio della riferibilità, vicinanza e disponibilità della prova; c) la prova in questione era stata comunque definitivamente fornita dall’opponente, mediante dichiarazione del 24.10.2014 proveniente da CAI che attestava l’inesistenza del rapporto di lavoro, la cui produzione, benchè avvenuta oltre i termini di cui alla L. Fall., art. 99, comma 2, era ammissibile, posto che solo le difese della controparte avevano resa necessaria l’acquisizione del documento; d) il credito andava collocato in prededuzione, in quanto sorto solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, proseguito per alcuni mesi con l’A.S. in funzione della continuità aziendale, senza che potesse farsi distinzione a seconda della sua natura retributiva o indennitaria.

2. Alitalia Servizi in A.S. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a cinque motivi; V.F. ha resistito con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale (da qualificare condizionato, siccome avanzato dalla parte interamente vittoriosa) per un motivo, cui Alitalia Servizi ha a sua volta replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2729 c.c., contesta che dalla lettera di licenziamento inviata dal Commissario Straordinario potesse trarsi, in via presuntiva, la prova che V. non era stato riassunto in CAI.

2. Con il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., l’A.S. sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l’onere della prova in questione gravava sul dirigente, il quale non vi aveva adempiuto.

3. I motivi, che investono entrambi il capo della decisione che ha accertato il diritto dell’odierno controricorrente al pagamento dell’indennità sostitutiva e possono pertanto essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

3.1. Questa Corte ha già affermato, enunciando principi ai quali il collegio intende dare continuità, che l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti d’azienda dall’accordo interconfederale del 27 aprile 1975 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obbiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che ad esso consegua un’effettiva cesura del rapporto di lavoro e che il dirigente versi in stato di disoccupazione (Cass. n. 24355/2019) e che pertanto “il dirigente licenziato a seguito di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai fini del conseguimento dell’indennità supplementare prevista dall’art. 27 dell’Accordo interconfederale del 27 aprile 1995, è tenuto a provare che il recesso datoriale ha avuto causa concreta nella situazione di crisi aziendale, e non anche la circostanza della propria mancata riassunzione, o quanto meno del proprio stato di disoccupazione, costituendo la mancata ricollocazione materia di eccezione della procedura” (Cass. n. 17159/2020).

3.2. Le censure in esame muovono invece dal contrario presupposto, del tutto errato, che la mancata riassunzione del dirigente licenziato sia elemento costitutivo del diritto all’indennità supplementare e che pertanto sia onere di questi di allegare e provare la circostanza negativa.

3.3. Tale errata impostazione è anche alla base della decisione impugnata, che tuttavia, risultando conforme a diritto in ragione del (superfluo) apprezzamento della prova da parte del tribunale in senso favorevole al dirigente, deve essere corretta nella motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., ma confermata nella parte dispositiva.

4. Resta assorbito il terzo motivo del ricorso, che lamenta violazione della L. Fall., art. 99, per aver il tribunale ritenuto ammissibile la produzione del documento proveniente da CAI, effettuata da V. solo in corso di giudizio e perciò tardivamente.

5. Con il quarto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 111 e del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 20 e 52, la ricorrente sostiene che il credito dedotto in giudizio avrebbe natura indennitaria e non retributiva e non sarebbe pertanto annoverabile fra quelli “sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa” che, ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20, vanno ammessi in prededuzione.

5.1. Anche questo motivo deve essere rigettato.

5.2. La questione in esso prospettata è stata infatti già affrontata e risolta da questa Corte con la sentenza n. 29735/2018, dalle cui motivazioni ed approdi non vi è ragione di discostarsi, che ha affermato il seguente principio di diritto: “L’indennità supplementare prevista dall’Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale” allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione L. Fall., ex art. 111, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 347 del 2003, art. 8, conv. con mod. dalla L. n. 39 del 2004 e del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 20 e 52, per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell’attività di impresa”.

Nei medesimi sensi, sia pure con riguardo ad altro tipo di indennità, cfr. anche Cass. n. 582 del 1994, 2716 del 1992 e n. 4378 del 1985, secondo cui “Le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, cessati dal rapporto di lavoro successivamente al provvedimento di continuazione dell’esercizio dell’impresa, sono considerate, per l’intero importo, in applicazione del D.L. 31 luglio 1981, n. 414, art. 4, convertito in L. 2 ottobre 1981, n. 544, debiti contratti per la continuazione dell’esercizio, secondo la previsione della L. Fall., art. 111, n. 1”.

6. Con il quinto motivo l’A.S. deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il tribunale riconosciuto al V. un credito superiore a quello domandato.

6.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse all’impugnazione, posto che il denunciato vizio di ultrapetizione è stato emendato con la procedura di correzione di errore materiale, come documentato dal provvedimento del 9.12.2016 allegato al decreto impugnato.

7. Al rigetto del ricorso principale conseguono l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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