Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12564 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE/(OMISSIS) BENEVENTO, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, FORO

TRAIANO 1/A (STUDIO PALMA-SCHETTINI), presso lo studio dell’avvocato

PALMA ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato VERRUSIO MARIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 88, presso lo studio dell’avvocato SANTONI FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERUGINI EMILIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4392/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/07/2006 r.g.n. 2353//03 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 13.6/15.7.2006 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza resa dal Tribunale di Benevento il 23.9.2003, impugnata dall’azienda Sanitaria Locale ASL Benevento (OMISSIS) (di seguito l’Azienda), che condannava quest’ultima al pagamento in favore di P.R., dirigente responsabile dell’area gestione economico- finanziaria, al pagamento della somma di Euro 14.917,25, corrispondente alla differenza fra l’importo riconosciutogli definitivamente a titolo di retribuzione variabile e l’acconto versatogli dall’Azienda. Osservava in sintesi la corte territoriale che, avendo le parti sociali previsto l’intangibilità di tutta la posizione minima contrattuale, sia nella parte fissa che in quella variabile, dall’importo determinato a titolo di parte variabile andava sottratta unicamente la somma già anticipata e percepita a tale titolo, e non anche quanto percepito a titolo di retribuzione di posizione fissa, trattandosi di voci distinte ed autonomamente determinate.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Azienda con otto motivi. Resiste con controricorso P.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 437 c.p.c., osservando che la corte territoriale aveva omesso di esaminare i motivi di appello con i quali era stata dedotta la erronea interpretazione della deliberazione (n. 223/2000) di determinazione dell’indennità di posizione, avendo l’Azienda sin dal primo grado eccepito che con tale deliberazione era stato determinato il valore complessivo dell’indennità (sia per la parte fissa, che per quella variabile) e che, pertanto, correttamente era stata determinata la differenza retributiva dovuta, a titolo di incremento della retribuzione variabile, tra l’indennità globale determinata e quanto già corrisposto sulla base del minimo contrattuale (comprensivo sia della parte fissa che di quella variabile). Sicchè erroneamente la corte territoriale aveva supposto che con tale deliberazione fosse stato determinato il solo valore della parte variabile aggiuntiva di posizione.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si osserva, in via gradata, che, ove pur si ritenesse che tali difese fossero state esaminate dalla corte, si doveva, comunque, apprezzare una evidente contraddizione della motivazione, laddove la sentenza afferma che l’Azienda avrebbe determinato la sola parte variabile della retribuzione, sebbene il moltiplicatore richiamato nella deliberazione riguardasse l’intera retribuzione ( parte fissa e variabile), con la conseguenza che risultava incongruo sostenere che l’Azienda avesse operato su dati disomogenei.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora vizio di motivazione osservando che, sebbene la corte di merito avesse riconosciuto che la determinazione della quota variabile della retribuzione di posizione dei dirigenti rientrasse nella competenza dell’Azienda, non aveva, poi, in alcun modo verificato, attraverso l’esame della deliberazione già richiamata, la regolamentazione in concreto adottata, nè aveva specificato le ragioni per cui la stessa dovesse disattendersi.

Con il quarto complesso motivo la ricorrente lamenta molteplici errori in procedendo ed in indicando, ed in particolare la violazione degli artt. 112, 113, 414, 437 e 345 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 40 e art. 63, n. 5 per avere la corte territoriale omesso l’esame del contratto collettivo dell’8 giugno 2000 (art 40) sebbene a tale disposizione facessero richiamo atti ritualmente acquisiti al processo, sin dalla sua instaurazione, e la corte di merito fosse, comunque, tenuta a farne applicazione, trattandosi di contratti del pubblico impiego privatizzato, efficaci erga omnes ed equiparati alle fonti di diritto; ed ancora la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 24 e 26 nonchè della contrattazione collettiva applicabile e dei relativi criteri di ermeneutica contrattuale, per avere la corte territoriale esaminato la fattispecie controversa solo alla luce della disposizione dell’art. 53 del CCNL del 5 dicembre 1996 senza tener conto del complessivo testo contrattuale e delle disposizioni negoziali che erano nel frattempo subentrate, anche quali manifestazione del comportamento successivo delle parti negoziali.

Con il quinto motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 osservando che i giudici di appello avevano erroneamente dato rilievo al mancato rispetto della procedura di interpretazione autentica e alla mancata sottoscrizione di tutte le originarie parti stipulanti, e non al mero fatto dell’esistenza dell’accordo, che andava direttamente ad interagire sulle fonti già esistenti.

Con il sesto motivo, prospettando la violazione delle stesse disposizioni da ultimo indicate nonchè dell’art. 1362 c.c., l’Azienda si duole che i giudici di appello non avessero considerato la successiva disposizione contrattuale chiarificatrice nemmeno quale manifestazione di un comportamento delle parti idoneo a consentire una penetrante indagine sulla volontà espressa nell’originario testo contrattuale.

Con il settimo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, l’Azienda lamenta che la corte territoriale aveva omesso di esaminare il motivo di appello relativo alla erronea determinazione delle somme oggetto di condanna, con riferimento all’anno 1998.

Con l’ultimo motivo, infine, prospetta violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c. per essere la corte di appello incorsa nel vizio di ultrapetita, condannando l’Azienda, per l’anno 1998, ad una somma eccedente quella richiesta.

2. Il primo motivo è fondato.

Per come si è già esposto, l’Azienda lamenta che la corte territoriale aveva omesso di esaminare i motivi di appello con i quali era stata dedotta la erronea interpretazione della deliberazione (n. 223/2000) di determinazione dell’indennità di posizione, avendo la stessa sin dal primo grado eccepito che con tale deliberazione era stato determinato il valore complessivo dell’indennità (sia per la parte fissa, che per quella variabile) e che, pertanto, correttamente era stata determinata la differenza retributiva dovuta, a titolo di incremento della retribuzione variabile, tra l’indennità globale determinata e quanto già corrisposto sulla base del minimo contrattuale (comprensivo sia della parte fissa che di quella variabile). Sicchè erroneamente la corte territoriale aveva supposto che con tale deliberazione fosse stato determinato il solo valore della parte variabile aggiuntiva di posizione.

Più in particolare, nel sollecitare la corte di merito ad esaminare ed interpretare la deliberazione da cui si originava, alla luce della disciplina contrattuale applicabile, il preteso diritto, l’Azienda aveva prospettato che essa aveva ” individuato -conformemente al CCNL 5/12/1996 art. 50, comma 3- il valore economico globale riferito all’incarico per effetto della graduazione sulla base del sistema a punti corrispondente alla retribuzione di posizione complessiva (comprensiva sia della parte fissa che della parte variabile), e in relazione a questo (aveva) determinato la parte variabile aggiuntiva aziendale, coerentemente incrementano quanto già corrisposto a titolo di parte fissa e variabile secondo il minimo contrattuale…” (così in primo grado: v. trascrizione in seno al ricorso); ed aveva espressamente, altresì, contestato ” che la somma di L. 31.913.000 (L. 37.189.709) indicata in delibera riferita alla posizione del P. costituisse la determinazione della parte variabile, evidenziando che era l’ammontare complessivo della intera retribuzione di posizione, specificando il metodo utilizzato per la determinazione ed illustrandone la conformità alla CCNL” (così in sede di appello: v. trascrizione).

In tal contesto, l’assunto posto a fondamento della decisione impugnata (e cioè, che l’Azienda non si fosse attenuta alla regola per cui “dall’importo determinato a titolo di parte variabile andava sottratta unicamente la somma già percepita a tale titolo, e non anche quanto già percepito a titolo di retribuzione di posizione fissa, trattandosi di voci distinte ed autonomamente determinate”) appare, pertanto, sostanzialmente non giustificato, per essere il decisimi non verificato alla luce dei rilievi svolti dall’Azienda e tesi espressamente a contestare l’interpretazione che della deliberazione aziendale aveva fornito il giudice di primo grado. Ne deriva che l’omessa pronuncia su tali difese vale a concretare il vizio processuale prospettato, apparendo le stesse decisive nell’economia del processo, giacchè relative ad una interpretazione della deliberazione diversa da quella posta a fondamento della decisione, ma che , se fondata, risulterebbe potenzialmente idonea a determinare un diverso esito del giudizio.

La Corte di appello di Napoli, per come emerge dalla sentenza impugnata, non ha in alcun modo pronunciato su tali motivi di impugnazione, pur trattandosi di istanza ritualmente proposta, che abbisognava di espresso esame, con conseguente errore di omessa pronuncia, correlato alla violazione dell’art. 112 c.p.c..

Ricorrendo, come noto, tale vizio ogni volta che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa necessario in relazione al caso concreto e non ricorra una pronuncia, nemmeno implicita, sull’istanza o il suo assorbimento in altra statuizione.

3. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente assorbimento dei residui.

La sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio alla stessa corte di appello in diversa composizione, la quale la deciderà alla luce dei rilievi svolti e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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