Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12563 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.18/05/2017),  n. 12563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28110/2011 proposto da:

D.M., (OMISSIS), S.N. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio degli avvocati GINA TRALICCI e STEFANO MENICACCI, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo

studio dell’avvocato ERNESTO IRACE, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 10748/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 20/05/2011 R.G.N. 25526/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per: estinzione o

inammissibilità per rinuncia;

udito l’Avvocato S.N. per delega verbale avvocato

TRALICCI GINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che con sentenza 20 maggio 2011, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da s.p.a. Italiana per il Traforo del Monte Bianco nell’ambito di procedura esecutiva (R.G.E. 28537/2008), per erronea indicazione di una diversa dalla predetta, alla quale pertinente (R.G.E. 33049/2008, di pignoramento presso terzi promosso da D.M. in danno della società opponente) e condannava il difensore del creditore procedente opposto al pagamento della somma di Euro 10.000,00, in favore del difensore di controparte a titolo risarcitorio per l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive ai sensi dell’art. 89 c.p.c.;

– che con atto notificato il 15 novembre 2011, D.M. e l’avv. S.N. ricorrono per cassazione con due motivi, cui resiste la società con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo;

– che prima dell’odierna udienza di discussione i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia notificato in via telematica con PEC alla controricorrente, con la compensazione integrale delle spese tra le parti;

– che sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, dato semplicemente atto della volontà negoziale delle parti.

PQM

 

LA CORTE

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

dichiara estinto il processo; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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