Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12563 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 02/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28424/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE

GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MIRAGLIA,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIACINTO

MIRAGLIA e PIERCARLO CASTAGNETTI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2010 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 13/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/05/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASTAGNETTI che si riporta

al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia con la sentenza n. 137/04/07 respingeva il ricorso proposto da M.E. avverso la cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato il credito IVA non riconosciutogli per l’anno 2003. Con separata sentenza n. 92/06/09 sempre la CTP di La Spezia accoglieva il ricorso proposto da M.E. avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso del credito IVA per il medesimo anno 2003, presentata dal M. dopo l’esito negativo in primo grado del giudizio promosso avverso la cartella di pagamento.

Impugnate le due decisioni, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza n. 100/08/10, depositata il 13.07.2010 e notificata in data 21.09.2010, previa riunione dei giudizi, affermava che con la prima sentenza non era stata disconosciuta l’esistenza del credito IVA, ma solo la possibilità di portarlo in detrazione, di talchè la parte poteva chiederlo a rimborso entro il termine biennale di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, che cominciava a decorrere dal giorno in cui si era verificato il presupposto per la restituzione; sul punto, in particolare, la Commissione sosteneva che il presupposto coincideva con la emissione della sentenza di primo grado che, pronunciando sulla cartella, aveva negato il diritto alla detrazione, e riteneva tempestivamente esercitato il diritto al rimborso.

3. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale M.E. replica con controricorso, unitamente a M.F., dichiaratosi cessionario del credito IVA in data 26.10.2010, con atto autenticato nelle firme dal notaio Goglia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Primo motivo – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, anche in combinato disposto con l’art. 2908 c.c. (art. 360 c.p.c., comma, n. 3).

A parere della ricorrente, posto che nel caso in esame l’anno di imposta al quale si riferiva il credito era il 2003 e l’istanza di rimborso era stata presentata nel 2008, la CTR non ha applicato correttamente la legge in quanto erroneamente ha ritenuto che il termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di rimborso, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, decorresse dal provvedimento giurisdizionale con il quale era stata accertata l’impossibilità per il contribuente di far valere il proprio credito Iva a mezzo dello strumento della detrazione per il mancato rispetto degli adempimenti procedurali.

1.2. Secondo motivo – Nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La ricorrente, nel censurare la decisione impugnata, evidenzia che mentre nella motivazione la Commissione sostanzialmente conferma le due sentenza impugnate, nel dispositivo – con un evidente contrasto e contraddittorietà – sembra confermare la decisione relativa all’impugnazione del silenzio – rifiuto e riformare la impugnazione della cartella di pagamento.

2.1. La disamina del secondo motivo appare preliminare sul piano logico/giuridico.

2.2. Osserva la Corte che la Commissione Regionale innanzi tutto ha provveduto a riunire i due appelli proposti avverso le due sentenze di primo grado indicate nella prima parte di questa sentenza.

2.3. In particolare la sentenza n. 137/04/07 (di seguito n. 137/07), relativa all’impugnativa della cartella, aveva visto come soccombente la parte privata, mentre la sentenza n. 92/06/08 (di seguito n. 92/08), relativa all’impugnativa del silenzio rifiuto serbato sull’istanza di rimborso presentata dal contribuente dopo il rigetto dell’impugnativa della cartella decisa con la sentenza n. 137/07, aveva visto come soccombente la parte pubblica.

2.4. Ordunque la lettura della sentenza evidenzia che la Commissione, dopo aver proceduto alla riunione si è limitata a rilevare che la sentenza n. 137/07 non aveva negato la sussistenza del credito, ma aveva escluso la detraibilità dello stesso affermando che poteva essere chiesto a rimborso. Quindi, senza svolgere ulteriori considerazioni o valutazioni esplicite sulla sentenza n. 137/07, pur oggetto di impugnazione, la Commissione è passata ad esaminare la questione della tempestività della istanza di rimborso, giungendo alla conclusione che tale istanza doveva ritenersi tempestiva.

Invero il sintetico sviluppo motivazionale implicitamente sembra presupporre il rigetto del gravame avverso la sentenza n. 137/07 proposto dal contribuente, anche se nessuno sviluppo motivazionale è dato evincere sul punto, in quanto proprio l’esclusione del diritto alla detrazione costituisce il presupposto logico della disamina della questione di tempestività dell’istanza di rimborso, e condurre al rigetto, anche questo non formalizzato nella parte motiva, dell’appello dall’Agenzia.

Per contro il dispositivo così recita “in accoglimento dell’appello del contribuente conferma il diritto del contribuente al rimborso del credito IVA 2001-2003, confermando la sentenza 21/5 del 09.06.09 e riformando integralmente la sentenza 19.11.07 depositata il 06.12.07.

Dichiara compensate tra le parti le spese sul giudizio”.

2.5. Orbene il dispositivo in esame, ove si parla di “accoglimento dell’appello del contribuente”, appare in evidente contrasto con la motivazione – motivazione che, per come ricostruita, sembra sostanzialmente e, in parte, implicitamente diretta al rigetto di entrambi gli appelli, sia del contribuente che dell’Agenzia – e rende inintellegibile il contenuto decisiorio; inoltre la assenza di corrispondenza nei numeri e nelle date di pubblicazione delle sentenze ivi indicate – peraltro, una asseritamente confermata e l’altra integralmente riformata – non consente di superare sul piano logico ed interpretativo tale contraddittorietà e di avere certezza in ordine alla decisione che la Commissione intendeva assumere.

2.6. Il motivo, quindi, risulta fondato e va accolto con declaratoria di nullità della sentenza impugnata.

2.7. Resta assorbito l’esame del primo motivo.

3. In conclusione il ricorso va accolto sul secondo motivo, assorbito il primo. La sentenza impugnata va cassata perchè nulla e la controversia va rinviata alla CTR della Liguria in altra composizione per il riesame e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di CaSsazione, – accoglie il ricorso sul secondo motivo, assorbito il primo;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla CTR della Liguria in altra composizione per riesame e la liquidazione delle spese anche della presente fase processuale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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