Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12562 del 25/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 25/06/2020), n.12562
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10873-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6884/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGONALE del LAZIO, depositata il 04/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di M.L. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in (OMISSIS), ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata, in relazione a sentenza della CTP di Roma (la ricorrente Agenzia non riporta la data di notifica dell’appello).
Il contribuente, costituito in appello, è rimasto intimato nel presente giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
è necessario verificare il fascicolo di merito al fine di controllare la tempestività dell’appello.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo sollecitando la cancelleria alla pronta trasmissione del fascicolo.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020