Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12562 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 12/05/2021), n.12562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12074/2016 r.g. proposto da:

ALITALIA SERVIZI S.p.a., in Amministrazione Straordinaria, in persona

dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Gian Giacomo Porro n. 15, presso lo studio

dell’avvocato Daniele Umberto Santosuosso, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., (cod. fisc. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Via Antonio Chinotto n. 1, presso lo studio

dell’avvocato Minucci Stefano, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data

6.4.2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Roma, con decreto del 7.4.2016, previa loro riunione, ha accolto le opposizioni L. n. 347 del 2003, ex art. 4, L. n. 270 del 1999, art. 53 e L. Fall., art. 98, proposte da P.G. per ottenere l’ammissione in prededuzione, allo stato passivo di Alitalia Servizi s.p.a in Amministrazione Straordinaria, del credito di lavoro vantato, quale dirigente, a titolo di indennità supplementare prevista dall’accordo interconfederale del 27/04/1995.

Il Tribunale ha rilevato che erano fatti pacifici: i) il rapporto di lavoro dirigenziale intrattenuto da P. con Alitalia Servizi; ii) l’applicabilità del CCNL per i dirigenti dell’industria e dell’accordo integrativo interconfederale del 27 aprile 1995; iii) la collocazione della società in amministrazione straordinaria con decreto del 29 agosto 2008, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, ex art. 2 (come modificato dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134); iv) la risoluzione unilaterale del rapporto da parte del Commissario Straordinario “a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda”; ha quindi ritenuto che: a) la mancata ricollocazione del dirigente in CAI (newco cessionaria dell’azienda di Alitalia) era elemento costitutivo del diritto all’indennità supplementare, essendo questa dovuta nella sola ipotesi in cui si verifichi, nell’ambito delle fattispecie indicate dall’Accordo, un'”effettiva” cesura nel rapporto di lavoro, ovvero la sua definitiva risoluzione, tale non potendo considerarsi il licenziamento seguito da riassunzione, previsto del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter, convertito in L. n. 39 del 2004, quale speciale modalità di trasferimento dei lavoratori in caso di cessione parziale di complessi o attività aziendali; b) l’opponente, gravato del relativo onere, aveva provato di non essere stato riassunto in CAI producendo in giudizio la comunicazione del licenziamento, inviatagli dal Commissario Straordinario il 4.12.2008, che non faceva menzione del suo concordato passaggio alle dipendenze della cessionaria e lasciava perciò presumere sino a prova contraria, non fornita nè offerta dall’A.S., che al recesso datoriale non fosse seguita la riassunzione; d) il credito andava collocato in prededuzione, in quanto sorto solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, proseguito per alcuni mesi con l’A.S. in funzione della continuità aziendale, senza che potesse farsi distinzione a seconda della sua natura retributiva o indennitaria.

Alitalia Servizi in A.S. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a quattro motivi; P.G. ha resistito con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale (da qualificare condizionato, siccome avanzato dalla parte interamente vittoriosa) per un motivo, cui Alitalia Servizi ha a sua volta replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 12 preleggi, in relazione del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2, lamenta che il tribunale abbia erroneamente interpretato quest’ultima disposizione, che non presuppone quanto ritenuto dal giudice, ovvero che il licenziamento finalizzato alla riassunzione da parte del cessionario debba essere concordato fra le parti.

2. Col secondo e col terzo motivo, che denunciano entrambi violazione dell’art. 2729 c.c., l’A.S. contesta che dalla lettera di licenziamento inviata dal C.S. potesse trarsi, in via presuntiva, la prova che P. non era stato riassunto in CAI e che la prova in questione, che gravava sul dirigente, sia stata da questi fornita.

3. I tre motivi, che investono tutti il capo della decisione che ha accertato il diritto dell’odierno controricorrente al pagamento dell’indennità, e che possono pertanto essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

3.1. Questa Corte ha già affermato, enunciando principi ai quali il collegio intende dare continuità, che l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti d’azienda dall’accordo interconfederale del 27 aprile 1975 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obbiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che ad esso consegua un’effettiva cesura del rapporto di lavoro e che il dirigente versi in stato di disoccupazione (Cass. n. 24355/2019) e che pertanto “il dirigente licenziato a seguito di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai tini del conseguimento dell’indennità supplementare prevista dall’art. 27 dell’Accordo interconfederale del 27 aprile 1995, è tenuto a provare che il recesso datoriale ha avuto causa concreta nella situazione di crisi aziendale, e non anche la circostanza della propria mancata riassunzione, o quanto meno del proprio stato di disoccupazione, costituendo la mancata ricollocazione materia di eccezione della procedura” (Cass. n. 17159/2020).

3.2. Le censure in esame muovono invece dal contrario presupposto, del tutto errato, che la mancata riassunzione del dirigente licenziato sia elemento costitutivo del diritto all’indennità supplementare e che pertanto sia onere di questi di allegare e provare la circostanza negativa.

3.3. Tale errata impostazione è alla base anche della decisione impugnata, che tuttavia, risultando conforme a diritto in ragione del (superfluo) apprezzamento da parte del tribunale delle risultanze di fatto in senso favorevole al dirigente, deve essere corretta nella motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., ma confermata nella parte dispositiva.

4. Con il quarto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 111 e del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 20 e 52, la ricorrente sostiene che il credito dedotto in giudizio avrebbe natura indennitaria e non retributiva e non sarebbe pertanto annoverabile fra quelli “sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa” che, ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20, vanno ammessi in prededuzione.

4.1. Anche questo motivo deve essere rigettato.

4.2.La questione in esso prospettata è stata infatti già affrontata e risolta da questa Corte con la sentenza n. 29735/2018, dalle cui motivazioni ed approdi non vi è ragione di discostarsi, che ha affermato il seguente principio di diritto: “L’indennità supplementare prevista dall’Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale” allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione L. Fall., ex art. 111, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. del 2003, art. 8, conv. con mod. dalla L. n. 39 del 2004 e del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 20 e 52, per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell’attività di impresa”.

Nei medesimi sensi, sia pure con riguardo ad altro tipo di indennità, cfr. anche Cass. n. 582 del 1994, 2716 del 1992 e n. 4378 del 1985, secondo cui “Le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, cessati dal rapporto di lavoro successivamente al provvedimento di continuazione dell’esercizio dell’impresa, sono considerate, per l’intero importo, in applicazione del D.L. 31 luglio 1981, n. 414, art. 4, convertito in L. 2 ottobre 1981, n. 544, debiti contratti per la continuazione dell’esercizio, secondo la previsione della L. Fall. art. 111, n. 1”.

5. Al rigetto del ricorso principale conseguono l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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