Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12560 del 17/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12560 Anno 2015
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 12207 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
D’Ambra Anna, rappresentata e difesa, giusta procura
speciale a margine del ricorso, dall’avv. Antonio lacono, col
quale elettivamente domicilia in Roma, alla via A. Depretis,
n. 60, presso lo studio dell’avv. Donatella Ceré;

– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli
uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia;
-controricorrente-

RG n. 12207/20 IO
Angelina-Maria

ste sore

Data pubblicazione: 17/06/2015

2

Pagina 2 di 3

“…/” 14

per la cassazione della decisione della Commissione tributaria centrale,
sede di Napoli, collegio 14, depositata in data 12 ottobre 2009, n.
1854/2009;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4
maggio dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Umberto De Augustinis, che ha concluso per la dichiarazione di
cessazione della materia del contendere
Fatto.
La contribuente concesse in locazione un ristorante con l’obbligo di
non mutarne la destinazione; l’operazione fu qualificata dall’ufficio come
affitto d’azienda, con la conseguente contestazione dell’omesso
versamento dell’iva per esso dovuta, oltre alle sanzioni per omessa
dichiarazione degli importi riscossi.
Anna D’Ambra impugnò i relativi avvisi di accertamento, ottenendo
ragione dalla Commissione tributaria di primo grado; quella di secondo
grado respinse il gravame dell’ufficio, che, invece, ha ottenuto ragione
con la sentenza impugnata.
Avverso questa sentenza propone ricorso la contribuente per
ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l’Agenzia reagisce
con controricorso.
Diritto.
1. Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia

del contendere, risultando in atti la definizione per adesione al condono
e la regolarità dei relativi pagamenti.
Segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

RG n. 12207/2010
Angelina-Maria

in

ensore

udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Paola Zerman;

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per questi motivi
La Corte:
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere,
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e pone le spese dell’intero
giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2015.

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